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Legge

L.R. Puglia 27/2000

Modifica e integrazione alla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio".(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 27/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 27/2000 interviene sulla l.r. 24/1999 sul commercio: modifica la denominazione delle vendite straordinarie, sposta alcune date per le vendite di fine stagione e introduce la disciplina delle vendite promozionali (durata massima 30 giorni, divieti in prossimità dei saldi e di Natale, obbligo di comunicazione al Comune). È però oggi priva di utilità applicativa, perché la l.r. 24/1999 è stata poi abrogata dalla l.r. 11/2003.

Modifiche alla disciplina pugliese sulle vendite straordinarie e promozionali

Modifica della disciplina regionale pugliese sul commercio

La legge regionale Puglia 15 dicembre 2000, n. 27 interviene sulla legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 in materia di commercio. Il suo contenuto riguarda soprattutto le vendite straordinarie e l’introduzione di una disciplina specifica per le vendite promozionali. La norma è oggi da considerarsi superata, perché la legge regionale n. 24/1999 è stata successivamente abrogata e la materia è stata ridisciplinata.

Intervento sul lessico delle vendite straordinarie

La legge sostituisce nel titolo V della l.r. 24/1999 l’espressione relativa alle vendite di “liquidazione” e di “fine stagione” con il termine più ampio “straordinarie”. In questo modo la disciplina viene ricondotta a una categoria unitaria di vendite eccezionali.

Spostamento di alcune date per le vendite di fine stagione

Viene modificato il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 24/1999 con l’aggiornamento di due scadenze:

  • la data del 7 gennaio è sostituita con il 1° febbraio;
  • la data del 10 luglio è sostituita con il 20 luglio.

Introduzione delle vendite promozionali

Dopo l’articolo 19 della l.r. 24/1999 viene inserito l’articolo 19-bis, dedicato alle vendite promozionali. La vendita promozionale è definita come l’attività con cui l’operatore commerciale promuove l’acquisto di alcuni prodotti merceologici per un periodo limitato, applicando uno sconto sul prezzo normale di vendita e nel rispetto della clausola del sottocosto.

Limiti e divieti per le vendite promozionali

La disciplina introdotta prevede precisi vincoli temporali e oggettivi. Le vendite promozionali:

  • non possono svolgersi nei 40 giorni antecedenti i saldi;
  • non possono svolgersi durante i saldi;
  • non possono svolgersi nei 40 giorni precedenti il Natale;
  • non possono durare più di 30 giorni;
  • non possono riguardare articoli già oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale.

Obbligo di comunicazione al Comune

Per poter effettuare una vendita promozionale, l’esercente deve comunicare preventivamente al Comune in cui ha sede l’esercizio, almeno 5 giorni prima dell’inizio, i seguenti elementi:

  • data di inizio e durata della vendita;
  • prodotti oggetto della vendita e relative percentuali di sconto;
  • sede dell’esercizio;
  • modalità di separazione dei prodotti in promozione dagli altri prodotti in vendita.

Coordinamento della disciplina delle vendite straordinarie

La legge modifica anche il titolo dell’articolo 20 della l.r. 24/1999, che diventa “Disposizioni comuni per le vendite straordinarie”, e aggiorna il testo del comma 1 sostituendo il collegamento tra “liquidazione” e “fine stagione” con una elencazione che include anche le vendite promozionali.

Obsolescenza dell’atto

L’atto è da considerarsi deprecato/obsoleto ai fini applicativi, perché le modifiche intervengono su una legge regionale successivamente abrogata e sostituita nella disciplina del commercio. Non offre quindi una disciplina autonoma oggi utilmente applicabile.

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