Cassazione Civile, Ordinanza n. 00540/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di concordato semplificato proposta da una società debitrice nell'ambito della crisi d'impresa, dopo la composizione negoziata. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda e contestualmente ha aperto la liquidazione giudiziale; la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il reclamo, ritenendo, tra l'altro, che la documentazione prodotta non fosse idonea a certificare la posizione contributiva e previdenziale della debitrice e che il piano non dimostrasse in modo chiaro e attendibile una maggior convenienza per i creditori. Nel ricorso per cassazione la debitrice ha dedotto: (1) motivazione apparente sulla ritenuta inidoneità del documento prodotto per attestare i debiti contributivi; (2) violazione della disciplina del concordato semplificato sostenendo che fosse sufficiente una certificazione "idonea" e non necessariamente quella prevista per altre procedure; (3) violazione delle norme sull'acquisizione telematica dei dati INPS e censura alla dichiarazione di inammissibilità senza acquisire tali dati; (4)-(5) errata qualificazione degli atti compiuti prima della domanda come parte del piano e travisamento del contenuto del piano; (6)-(7) erronea valutazione di convenienza dell'operazione di cessione dei diritti controversi, anche per avere considerato utili solo eventuali e omesso di considerare risorse esterne messe a disposizione; (8) omesso esame di un motivo di reclamo relativo alla pretesa condotta dilatoria e non conforme a buona fede nella composizione negoziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d'Appello non era apparente, avendo spiegato l'inidoneità del DURC anche alla luce delle incongruenze con il bilancio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il giudice di merito non aveva affermato che solo la certificazione ex art. 363 CCII sarebbe idonea, ma aveva valutato in concreto l'inidoneità del documento prodotto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per novità della questione, mai dedotta nei gradi di merito. Ha ritenuto inammissibili il quarto, quinto, sesto e settimo motivo perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del piano, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche l'ottavo motivo per difetto di specificità, non essendo stato riportato il contenuto del motivo di reclamo asseritamente omesso. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore di ciascuna controricorrente e, incidentalmente, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se apparente; nel caso concreto la motivazione della corte territoriale era sufficiente e non meramente assertiva
art. 111, comma 6, Cost.
richiede una motivazione riconoscibile e non apparente, soddisfatta dalla decisione impugnata
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
può essere dedotto per nullità della sentenza o del procedimento, ma non per ottenere un riesame del merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge non consente di censurare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto
art. 25-sexies CCII
nel concordato semplificato rileva la verifica dell'idoneità della documentazione e della fattibilità prima facie del piano
art. 39 CCII
richiede il deposito della documentazione necessaria a rappresentare la situazione del debitore, inclusi i dati sui debiti contributivi e assicurativi
art. 42 CCII
richiamato dalla parte ricorrente in via analogica, ma la questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile
art. 2555 c.c.
invocato per contestare la qualificazione degli elementi aziendali coinvolti nell'operazione, ma senza superare l'accertamento fattuale del giudice di merito
art. 67 l. fall.
richiamato in relazione alla revocatoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro valutazioni di merito
art. 2901 c.c.
richiamato per la revocatoria ordinaria, senza incidere sulla ratio decidendi della decisione
art. 115 c.p.c.
non è violato quando il giudice valuta il contenuto degli atti e del piano secondo il suo convincimento, salvo travisamento decisivo non ravvisato
art. 112 c.p.c.
l'omesso esame di un motivo di reclamo va specificamente allegato e riprodotto per consentire il controllo di legittimità
art. 342 c.p.c.
richiamato in relazione alla specificità del reclamo e della doglianza in cassazione
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esponga, sia pure sinteticamente, la ragione concreta della decisione e renda comprensibile il percorso logico seguito.
- La violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando la doglianza mira in realtà a ottenere una rivalutazione della fattibilità o della convenienza del piano.
- Nel concordato semplificato, la verifica giudiziale può investire in via prima facie la completezza della documentazione e la coerenza complessiva del piano; il documento prodotto deve essere concretamente idoneo a rappresentare la posizione del debitore, non essendo sufficiente una mera etichetta formale.
- La novità della questione in cassazione comporta inammissibilità quando il ricorrente non allega e specifica di aver già sottoposto il tema al giudice di merito, indicando dove e come lo abbia fatto.
- La censura per omesso esame di un motivo di gravame richiede specificità: occorre riportare il contenuto del motivo asseritamente non esaminato, così da consentire il controllo sulla decisività dell'omissione.
- In sede di controllo sulla convenienza di una proposta concorsuale, il giudice può valorizzare l'assenza di chiarezza e l'indeterminatezza degli elementi patrimoniali o delle operazioni previste dal piano quando tali profili impediscano di apprezzare il maggior beneficio per la massa dei creditori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00472/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00473/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00475/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00476/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00477/2026 del 09/01/2026
- ordinanza_civile · 9 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 00478/2026 del 09/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →