Cassazione Civile, Ordinanza n. 12985/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa davanti al Tribunale di Udine. La società debitrice esecutata chiese al giudice dell'esecuzione la chiusura anticipata del procedimento ai sensi dell'art. 483 c.p.c., sostenendo che gli stessi creditori avevano già promosso altra espropriazione immobiliare davanti al Tribunale di Trieste e che, in quella sede, i beni erano stati aggiudicati per un importo sufficiente a soddisfare integralmente il ceto creditorio. Il giudice dell'esecuzione accolse l'istanza e ordinò la chiusura anticipata della procedura. I creditori procedenti proposero opposizione agli atti esecutivi, che il Tribunale accolse revocando l'ordinanza. In cassazione la società debitrice dedusse un unico motivo, denunciando violazione delle norme sulla competenza ex art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.: sosteneva che il Tribunale di Udine fosse comunque competente a provvedere sull'istanza ex art. 483 c.p.c., anche perché il Tribunale di Trieste aveva già rigettato una domanda analoga e, comunque, perché era sopravvenuto un fatto nuovo, cioè l'aggiudicazione dei beni nella diversa esecuzione, idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta di limitazione/chiusura del processo esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fondasse su due rationes decidendi autonome: da un lato, l'affermazione di incompetenza del Tribunale di Udine per la pregressa pendenza e il rigetto di una identica istanza davanti al Tribunale di Trieste; dall'altro, la persistenza dell'interesse dei creditori alla prosecuzione dell'esecuzione per la presenza di crediti ancora insoddisfatti. La censura della ricorrente è stata ritenuta inidonea a scalfire la seconda ratio, perché del tutto generica e priva di specificità, senza indicare compiutamente il contenuto delle due procedure esecutive, la compagine creditoria, l'entità dei crediti e lo stato del riparto. In conseguenza dell'inammissibilità della critica alla ratio decisiva, è divenuta inammissibile anche la doglianza sulla competenza, in quanto non idonea da sola a determinare l'annullamento della sentenza. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 483 c.p.c.
opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi
L'istanza del debitore ex art. 483 c.p.c. non introduce un giudizio oppositivo autonomo, ma sollecita un atto esecutivo del giudice dell'esecuzione, volto a valutare la proporzionalità tra beni pignorati e crediti da soddisfare.
art. 617 c.p.c.
L'ordinanza resa sull'istanza ex art. 483 c.p.c. è qualificata come atto esecutivo ed è quindi assoggettabile all'opposizione agli atti esecutivi, non al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
Il motivo di ricorso deduceva la violazione delle norme sulla competenza.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, puntuale e pertinente; la genericità della censura comporta inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva di deposito nei termini previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'istanza del debitore ex art. 483 c.p.c. appartiene ai rimedi interni al processo esecutivo e mira a reprimere l'eccesso nell'espropriazione mediante una valutazione di proporzionalità tra vincolo imposto al debitore e credito da soddisfare.
- L'ordinanza resa sull'istanza di cui all'art. 483 c.p.c. ha natura di atto esecutivo e, come tale, è sindacabile mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non tramite ricorso straordinario per cassazione.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione; se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque non può condurre all'annullamento.
- La deduzione della violazione delle norme sulla competenza non è sufficiente se la sentenza impugnata si fonda anche su una ratio autonoma non specificamente censurata.
- La critica alla motivazione deve essere accompagnata da allegazioni concrete e specifiche sui fatti rilevanti; asserzioni generiche sull'integrale soddisfazione dei crediti non bastano a superare l'accertamento del giudice di merito.
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