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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35770/2026 del 10/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti, già assolti in primo grado dall’imputazione di lottizzazione abusiva, erano stati destinatari della confisca di un’area di circa 97.000 mq in località Torretta Granitola, nel territorio di Campobello di Mazara. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22 maggio 2007, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e disposto la confisca; la Cassazione aveva rigettato i ricorsi il 27 maggio 2008, rendendo definitiva l’ablazione. La Corte EDU, con decisione del 9 ottobre 2025, definitiva il 9 gennaio 2026, ha accertato la violazione dell’art. 1 Prot. 1 CEDU e disposto la restituzione dei beni, oltre al pagamento di 80.000 euro per danno materiale e 6.000 euro per danno morale. I ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell’art. 628-bis c.p.p., richiesta di revoca della decisione di Cassazione e di annullamento senza rinvio della sentenza d’appello limitatamente alla confisca, con restituzione dei beni. La questione sottoposta alla Corte riguardava preliminarmente l’individuazione della cancelleria presso cui depositare la richiesta: se quella del giudice della decisione che si chiede di revocare oppure quella del giudice che ha emesso la sentenza nella quale si è concretizzata la violazione convenzionale. La richiesta fu depositata via PEC presso la Corte d’appello di Palermo il 3 aprile 2026, entro novanta giorni dalla definitività della decisione EDU, e trasmessa alla Cassazione, dove pervenne il 24 aprile 2026, oltre tale termine.

La decisione

La sezione rimettente non ha deciso l’ammissibilità nel merito né ha disposto la revoca o la restituzione dei beni. Ha rimesso i ricorsi alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 618, comma 1, c.p.p., per risolvere il contrasto interpretativo sulla cancelleria competente per il deposito della richiesta ex art. 628-bis c.p.p. Il Collegio ha espresso l’orientamento secondo cui il deposito deve avvenire presso la cancelleria del giudice la cui sentenza ha realizzato la violazione accertata dalla Corte EDU; nel caso concreto, la Corte d’appello di Palermo. Seguendo tale interpretazione, il deposito sarebbe tempestivo e rituale, poiché avvenuto presso quella cancelleria entro novanta giorni. La decisione finale sulla questione e sulle richieste di rimozione degli effetti pregiudizievoli è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 628-bis c.p.p.

    la cancelleria presso la quale va depositato il ricorso è quella del giudice che ha emesso la sentenza penale o il decreto penale di condanna con la/il quale, secondo la Corte di Strasburgo, è stata commessa la violazione della Convenzione.

    Secondo l’interpretazione sostenuta dal Collegio rimettente, la richiesta va depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento nel quale si è concretizzata la violazione accertata dalla Corte EDU, non necessariamente presso quella del giudice la cui decisione è chiesta in revoca.

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    Il Collegio ritiene di dover rimettere i ricorsi al vaglio delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., per la risoluzione del seguente quesito di diritto

    La rimessione alle Sezioni Unite è disposta per risolvere una questione di diritto decisiva sulla quale si profila un contrasto interpretativo.

  • art. 1 Prot. 1 CEDU

    La violazione accertata dalla Corte sovranazionale, con relativo pregiudizio dei richiedenti, coincidenti con i ricorrenti del “primo gruppo” di cui si legge nella sentenza della Corte europea, si è realizzata, alla luce di quanto illustrato nella motivazione della decisione della Corte di Strasburgo, con la sentenza della Corte d’appello di Palermo, che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva ed ha disposto la confisca del terreno di proprietà dei richiedenti, senza motivare in ordine alla proporzionalità della misura.

    Nel caso concreto, la violazione del diritto al rispetto dei beni è stata ricondotta alla confisca disposta dal giudice d’appello senza motivazione sulla proporzionalità della misura.

  • art. 648, commi 1 e 2, c.p.p.

    Alla stregua del tenore della norma di cui all’art. 648 cod. proc. pen., la sentenza di rigetto o d’inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di Cassazione, determina la irrevocabilità delle statuizioni contenute nella sentenza di merito; ove in tali statuizioni la Corte EDU riconosca la violazione di norme convenzionali, la sentenza, i cui effetti pregiudizievoli andranno eliminati, è quella di merito.

    La pronuncia di rigetto o inammissibilità della Cassazione determina l’irrevocabilità della decisione di merito, ma non trasferisce alla decisione di legittimità la violazione convenzionale che si è prodotta nella sentenza di merito.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 628-bis c.p.p., secondo l’orientamento espresso dalla sezione rimettente, la richiesta deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto nel quale la Corte EDU ha individuato la violazione convenzionale.
  • Quando la violazione convenzionale si è verificata nella decisione di merito, il successivo rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, che rende irrevocabile quella decisione, non sposta alla Cassazione la genesi della violazione né rende la sua cancelleria quella competente al deposito della richiesta ex art. 628-bis c.p.p.
  • L’individuazione della cancelleria competente per il deposito della richiesta ex art. 628-bis c.p.p. non dipende dal rimedio specifico prospettato dal richiedente, poiché la Corte di cassazione non è vincolata alle indicazioni della parte sui provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti pregiudizievoli.

Come è indicizzato

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RamiProcesso penale

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