Sentenza n. 1882/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 999/2022 emessa nel giudizio R.G. n. 1609/2022 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.06.2022, notificata il 05.11.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente a due mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 999/2022, passata in giudicato, che lo aveva condannato al pagamento di due mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla domanda al saldo, per il danno da illegittima reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 giugno 2022, notificata al Ministero il 5 novembre 2025 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma pari a due mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. La ricorrente ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; non ha chiesto l’esecuzione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l’omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la conformità del titolo, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione dell’azione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza era stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale; era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza, e l’inadempimento non era contestato. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario idoneo, anche di altra articolazione ministeriale, e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, se necessario. La ricorrente dovrà segnalare al commissario l’infruttuoso decorso del termine e indicare il codice fiscale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione ai procuratori antistatari. Disposta anche la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della serialità delle inottemperanze relative alle condanne per reiterazione illegittima di contratti a termine del personale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Va, dunque, ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il titolo entro un termine e può predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 05.11.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).
Ai fini dell’ottemperanza, la sentenza civile notificata dopo il 28 febbraio 2023 non richiede la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente l’attestazione di conformità all’originale e la notificazione al Ministero soccombente.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479).
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione, previsto prima dell’avvio di azioni esecutive contro la PA, si applica anche all’azione di ottemperanza.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 05.11.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).
La riformulazione dell’art. 475 c.p.c. ha eliminato, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, rilevando l’attestazione di conformità e la notificazione del titolo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 05.11.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).
La disposizione transitoria, letta con la riformulazione dell’art. 475 c.p.c., comporta che dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, deve essere rispettato anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
- Per l’ottemperanza a una sentenza civile notificata dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: sono sufficienti l’attestazione di conformità all’originale e la notificazione al debitore pubblico.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta e attribuirgli poteri sostitutivi che non sono limitati dalle ordinarie competenze organizzative o gerarchiche degli uffici dell’amministrazione di appartenenza; il commissario può delegare l’incarico a un dirigente o funzionario ritenuto idoneo e utilizzare le risorse disponibili necessarie all’esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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