Circolare n. 8 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a partire dalle restituzioni effettuate dal 1° gennaio 2020, le somme indebitamente percepite e già assoggettate a ritenuta possono essere restituite in due modalità: al lordo (ancora deducibili ai sensi dell'art.10, lett. d‑bis TUIR) oppure al netto della ritenuta (previsto dal comma 2‑bis introdotto dal dl Rilancio), nel qual caso non sono deducibili ma il sostituto ottiene un credito d'imposta forfettario pari al 30% delle somme ricevute al netto. La circolare definisce regole di calcolo, ambito soggettivo di fruizione del credito, momento di maturazione e obblighi di evidenza in CU/770, nonché la decorrenza e i casi esclusi dalla nuova disciplina.
Modalità di restituzione di somme precedentemente tassate e relativa disciplina del credito d'imposta (art. 150 dl "Rilancio" e art.10 TUIR)
Punti principali
Ambito e finalità
Chiarimenti applicativi per evitare contenziosi tra datori di lavoro/sostituti e percettori sulle modalità di ripetizione dell'indebito già tassato; riecheggia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui va restituito ciò che è effettivamente entrato nella disponibilità del percettore.
Restituzione "al lordo"
Resta vigente la possibilità di restituire le somme al lordo delle ritenute; in tal caso l'importo è deducibile ai sensi dell'art.10, lett. d‑bis) TUIR e, se non dedotto interamente, può essere portato in deduzione nei periodi successivi o rimborsato secondo le modalità previste.
Restituzione "al netto" della ritenuta
Il comma 2‑bis dell'art.10 prevede la restituzione al netto delle ritenute se le somme sono state assoggettate a ritenuta; le somme restituite al netto non costituiscono oneri deducibili. La disposizione si applica alle ritenute operate a qualsiasi titolo (anche imposta sostitutiva).
Determinazione dell'importo netto da restituire
In assenza di regole specifiche, il sostituto deve sottrarre dall'indebito la quota proporzionale delle ritenute (Irpef e addizionali) riferibili alla parte di somma oggetto di restituzione. Esempio esemplificativo fornito nella circolare per il calcolo.
Credito d'imposta per il sostituto
Al sostituto che riceve le somme al netto spetta un credito d'imposta pari al 30% dell'importo netto ricevuto, utilizzabile senza limite in compensazione (art.17 D.lgs.241/1997). Il credito è forfetario e non va ricalcolato in base alle ritenute effettivamente versate.
Base di calcolo del credito
Il credito si calcola sull'importo restituito al netto di quanto non tassato all'atto dell'erogazione (es. contributi non dedotti, parti già imponibili separatamente). La relazione ministeriale motiva il 30% come corrispondente al recupero dell'imposta versata ipotizzando la tassazione al primo scaglione.
Momento di maturazione e utilizzo del credito
Il diritto al credito sorge quando la pretesa di restituzione diventa definitiva e non può più essere contestata; il sostituto può usare il credito anche se la restituzione concreta avvenga in forma rateale o il percettore non abbia ancora pagato. Se il percettore restituisce già il netto, il credito può essere fruito nel periodo di restituzione.
Soggetti titolati al credito
Possono fruire del credito i sostituti indicati negli art.23 e 29, comma 3 DPR 600/1973 (es. enti pubblici che operano ritenuta con obbligo di rivalsa, camere parlamentari, Corte costituzionale, ecc.). Le Amministrazioni dello Stato che applicano la "ritenuta diretta" non sono destinatarie dell'istituto e non possono fruirne.
Annotazioni e obblighi dichiarativi
Il sostituto deve evidenziare la restituzione e il credito nella Certificazione Unica (punti indicati: CU punti 475 e 22) e nel modello 770 (Quadro SX - Rigo SX1 - Colonna 5) secondo le istruzioni.
Decorrenza e casi esclusi
La disciplina della restituzione al netto e del credito si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, fatti salvi rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del dl (19 maggio 2020): restituzioni già effettuate, sentenze passate in giudicato o piani di rimborso concordati antecedenti a tale data non vengono ricomprese, salvo diverso accordo successivo.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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