Sentenza del 08/03/2017 n. 5993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.M. ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, deducendo la violazione della legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, e dell'art. 12 delle preleggi. Il ricorrente sosteneva che il condono relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2002 dovesse ritenersi perfezionato anche in caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima, richiamando il sistema complessivo dei condoni previsti dalla legge n. 289 del 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, avente natura clemenziale e relativo alle sanzioni per omesso versamento di imposte dichiarate, si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto. Non è possibile applicare analogicamente le disposizioni previste per altri condoni, di natura premiale, che possono produrre effetti anche senza l'integrale adempimento. F.M. è stato inoltre condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.200 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono "clemenziale" si perfeziona solo con l'integrale e tempestivo pagamento del dovuto.
La definizione agevolata prevista dalla norma non produce effetti se il contribuente omette il pagamento, anche quando l'omissione riguarda una rata successiva alla prima.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni relative ai condoni premiali, che in determinati casi ammettono l'efficacia della definizione anche senza adempimento integrale, non possono essere estese analogicamente al diverso condono disciplinato dall'art. 9-bis.
Art. 12 delle preleggi
I criteri di interpretazione della legge non consentono di ricavare, dal sistema complessivo della legge n. 289 del 2002, un principio generale applicabile al condono dell'art. 9-bis in contrasto con il suo requisito di pagamento integrale.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono richiede espressamente il pagamento integrale e tempestivo, l'omesso versamento anche di una rata successiva alla prima può impedire il perfezionamento del beneficio.
- Le regole previste per una diversa forma di condono non possono essere applicate automaticamente per analogia, soprattutto perché le norme di condono hanno natura eccezionale.
- È necessario distinguere tra condoni clemenziali, diretti principalmente a eliminare sanzioni per debiti già dichiarati, e condoni premiali, che possono avere presupposti ed effetti diversi.
- In caso di pagamento rateale, il contribuente deve rispettare tutte le scadenze e conservare la documentazione dei versamenti, verificando gli specifici requisiti previsti dalla norma applicabile.
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