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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Aosta

OGGETTO: Pagamento imposte e sanzioni - Responsabilità solidale del cessionario di azienda - Natura e limitazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in caso di cessione d'azienda. La norma, con finalità antielusiva, impone al cessionario di acquisire dagli Uffici finanziari l'attestazione sulla situazione debitoria del cedente. In mancanza, il cessionario può essere chiamato a rispondere anche per debiti fiscali occultati o non ancora accertati alla data della cessione. La responsabilità ordinaria è tuttavia distinta dall'ipotesi di cessione fraudolenta: nel primo caso è sussidiaria, limitata al valore dell'azienda ceduta e riferita alle imposte e sanzioni per violazioni commesse nel triennio precedente; nel secondo caso, se il trasferimento è realizzato in frode al Fisco, tali limitazioni vengono meno.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto la natura speciale e antielusiva dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c. Il cessionario che non richiede preventivamente l'attestazione fiscale assume il rischio della responsabilità per i debiti tributari del cedente, nei limiti previsti per la cessione lecita. Qualora, invece, emerga una cessione in frode al Fisco, la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni ordinarie. È inoltre prevista una presunzione relativa di frode quando la cessione avvenga entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante, salva la prova contraria.

Norme richiamate

  • Art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La norma accolla al cessionario il rischio di rispondere per l'eventuale maggior debito fiscale del cedente quando non richieda agli Uffici finanziari l'attestazione relativa alla situazione debitoria.

    Introduce una responsabilità speciale e antielusiva del cessionario d'azienda. Nella cessione conforme a legge, la responsabilità è sussidiaria, limitata al valore dell'azienda e ai debiti relativi alle violazioni commesse nel triennio anteriore. In caso di cessione fraudolenta, le limitazioni vengono meno; la cessione effettuata entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante è presunta fraudolenta, salvo prova contraria.

  • Art. 2560, comma 2, codice civile

    Disciplina ordinariamente la responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, ma cede il passo alla disciplina speciale e antielusiva prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997 per i debiti tributari e le sanzioni.

  • Cassazione, sentenza n. 5979 del 14 marzo 2014

    Conferma la distinzione tra cessione d'azienda lecita, soggetta a limiti di responsabilità, e cessione effettuata in frode al Fisco, nella quale tali limiti sono esclusi.

Massime di principio

  • Chi acquista un'azienda deve richiedere prima della cessione l'attestazione dell'Amministrazione finanziaria sulla posizione debitoria del cedente; tale adempimento è una cautela essenziale per ridurre il rischio fiscale.
  • In assenza di frode, la responsabilità del cessionario non è illimitata: è normalmente sussidiaria, circoscritta al valore dell'azienda o del ramo acquistato e riferita alle violazioni del triennio precedente.
  • La mancata conoscenza effettiva del debito fiscale non esclude necessariamente la responsabilità, perché la disciplina mira anche a coprire debiti occultati o non ancora accertati al momento della cessione.
  • Quando l'Amministrazione dimostra una finalità fraudolenta, le limitazioni ordinarie non operano e il cessionario può rispondere senza il limite del valore dell'azienda.
  • Una cessione effettuata entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante è soggetta a una presunzione relativa di frode: il cessionario può superarla fornendo prova contraria.
  • La verifica preventiva della posizione fiscale del cedente, la conservazione dell'attestazione e la documentazione della buona fede sono strumenti fondamentali per tutelare il cessionario.

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