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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10446/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, avvocato, era stato accusato dal cliente Paolo Martella di non avere adempiuto agli obblighi professionali relativi all'impugnazione di una sentenza di fallimento e di non avere restituito l'onorario; il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma inflisse la sospensione per sei mesi. Il ricorso in cassazione deduceva: 1) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione (contestando l'interruzione della prescrizione), 2) omissione di esame di documenti decisivi prodotti solo in appello (presunta violazione dell'art. 345 c.p.c./error in procedendo), 3) manifestissima illogicità/irragionevolezza dell'entità della sanzione disciplinare

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il primo motivo (prescrizione), dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo e ha confermato quindi la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva respinto l'impugnazione. In particolare: (i) la Corte ha ritenuto che atti propulsivi del procedimento disciplinare interruttivi della prescrizione producono effetto anche se non notificati al professionista; (ii) il motivo fondato su omesso esame di documenti è inammissibile perché il ricorrente non ha indicato i documenti «in modo specifico» (mancata trascrizione/riassunto del contenuto e indicazione della fase e del fascicolo); (iii) la censura sull'entità della sanzione è inammissibile e, in ogni caso, non sindacabile in sede di legittimità per questione di merito/discrezionalità. Infine la Corte ha disposto l'ulteriore pagamento del contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • R.D. 18 giugno 1933, n. 1578, art. 51

    Gli atti propulsivi del procedimento disciplinare interrompono la prescrizione dell'azione disciplinare anche se non successivamente notificati al professionista; la Corte richiama la sua giurisprudenza consolidata in tal senso

  • Codice di procedura civile, art. 345 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di 'error in procedendo' per omissione di esame di fatti/documenti; la Corte non entra nel merito perché il motivo è stato qualificato come fondato su documenti ma reso inammissibile per carente indicazione

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Stabilisce l'onere, per i motivi che si fondano su documenti, di indicarli in modo specifico nel ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia ottemperato all'onere (mancanza di trascrizione/riassunto del contenuto), con conseguente inammissibilità

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato per la inammissibilità della censura sulla sanzione quando priva di una motivata illustrazione; la Corte ricorda che l'apprezzamento sull'entità della sanzione è in larga parte rimesso alla discrezionalità degli organi disciplinari

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'esatto onere, nei casi di rigetto del ricorso, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In materia disciplinare gli atti propulsivi del procedimento (es. delibere interne che avviano l'istruttoria) interrompono la prescrizione anche se non sono state successivamente notificate al professionista; pertanto l'eccezione di prescrizione può essere rigettata quando l'autorità dimostri atti idonei a interromperla
  • Documenti prodotti tardivamente in grado di appello vanno indicati e descritti con precisione già nel ricorso per cassazione se il motivo si fonda su di essi: occorre trascriverne o riassumerne il contenuto e indicare in quale fase e fascicolo sono stati prodotti, altrimenti il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • La valutazione dell'entità della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità degli organi disciplinari e, salvo profili di manifesta illogicità motivazionale o violazione di legge, non è sindacabile in sede di legittimità
  • Le questioni processuali formali (inammissibilità per difetto di specificazione documentale, mancata motivazione della censura) possono essere decisive e portare al rigetto o all'inammissibilità del ricorso indipendentemente dal merito sostanziale della vicenda
  • In caso di rigetto del ricorso la Corte può applicare disposizioni sui costi del processo, inclusi obblighi aggiuntivi di contributo unificato previsti dalla normativa vigente

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