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Sentenza

Sentenza n. 846/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di iscrizione al Registro Unico Ispettori e nota regionale relativa al disconoscimento della qualifica di ispettore di controllo per la revisione dei veicoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero ha respinto la domanda di iscrizione al Registro Unico Ispettori, nonché la nota regionale che aveva ritenuto corretto il disconoscimento della qualifica conseguita all’esito di un corso autorizzato dalla Regione e di un esame svolto davanti a una commissione regionale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina statale e regionale in materia di formazione e abilitazione degli ispettori, sostenendo che il corso frequentato e l’esame superato integrassero tutti i requisiti per l’iscrizione al Registro. Ha inoltre contestato la competenza o la regolare nomina della commissione, il falso presupposto, la manifesta irragionevolezza, la contraddittorietà, la violazione del legittimo affidamento, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Secondo il ricorrente, gli atti regionali relativi all’autorizzazione del corso e alla nomina della commissione erano stati pubblicati o comunicati senza contestazioni tempestive e non potevano quindi essere successivamente disconosciuti. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per l’assenza di riferimenti normativi e di indicazioni sulle ragioni per cui la documentazione prodotta sarebbe stata inutilizzabile ai fini dell’iscrizione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina vigente al momento dell’esame del 2020, costituita dal d.m. n. 214 del 19 maggio 2017 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019. Tale disciplina distingue il corso di formazione dall’esame di abilitazione: le Regioni organizzano o autorizzano i corsi, il cui positivo completamento consente di presentare la domanda di accesso all’esame; l’esame di abilitazione deve invece essere sostenuto davanti al competente Organismo di Supervisione, individuato nelle articolazioni periferiche delle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento ministeriale. L’esame sostenuto dal ricorrente davanti alla commissione nominata dalla Regione Sardegna è stato quindi qualificato come esame conclusivo del percorso formativo, idoneo ad attestare il superamento del corso e a consentire l’accesso all’esame di abilitazione, ma non equivalente a quest’ultimo e non sufficiente per l’immediata iscrizione al Registro Unico Ispettori. Il TAR ha escluso la rilevanza delle disposizioni del decreto del 16 febbraio 2022, invocate dal ricorrente, perché successive allo svolgimento dell’esame; ha inoltre osservato che la stessa documentazione del corso indicava la finalità di consentire l’accesso all’esame di abilitazione, non di attribuire direttamente l’abilitazione. Il richiamo alla possibilità, prevista dalla disciplina successiva, di costituire commissioni presso le autorità regionali non modifica la conclusione per la fattispecie anteriore. È stato respinto anche il motivo relativo al legittimo affidamento: la chiarezza della disciplina e degli stessi atti dell’ente formatore escludevano un affidamento tutelabile sull’immediata iscrizione al Registro; inoltre, la violazione dell’affidamento attiene di regola alle regole di comportamento e non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, in assenza della violazione di specifici parametri normativi. La censura sulla motivazione è stata superata dalla ricostruzione normativa, ritenuta sufficiente a giustificare il diniego. Spese integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato tra i parametri normativi della disciplina degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli.

  • art. 4 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281

    Richiamato quale base normativa dell’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome.

  • art. 2 e art. 13 d.m. 19 maggio 2017, n. 214

    L’art. 13 disciplina i corsi di formazione; l’art. 3, comma 1, lett. q), individua l’Organismo di Supervisione nelle articolazioni periferiche delle Direzioni Generali Territoriali. L’esame di abilitazione deve svolgersi davanti a tale organismo.

  • art. 5 Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2019

    Il candidato, all’esito del percorso formativo, presenta domanda di accesso all’esame di abilitazione al competente Organismo di Supervisione; il superamento dell’esame non consente l’esercizio dell’attività senza la registrazione.

    Il positivo completamento del corso è requisito per accedere all’esame di abilitazione, ma non sostituisce l’esame né determina direttamente l’iscrizione al Registro.

  • art. 240 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    Indicato dall’Accordo Stato-Regioni quale disposizione sui requisiti da dichiarare per l’accesso all’esame di abilitazione.

  • art. 2, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 e art. 16 D.D. 16 febbraio 2022

    L’art. 2 richiede il superamento dell’esame presso il competente organismo di supervisione o, secondo la disciplina successiva, presso le competenti autorità delle Regioni e Province autonome; l’art. 13 consente alle autorità a statuto speciale di costituire commissioni analoghe o utilizzare quelle ministeriali mediante accordi o convenzioni.

    La disciplina è successiva all’esame del ricorrente e non è applicabile retroattivamente alla sua posizione.

  • art. 15 e art. 16 d.m. 15 novembre 2021, n. 446

    Richiamati tra le disposizioni successive concernenti la funzione degli ispettori e le commissioni d’esame.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente alla luce della distinzione normativa tra attestazione di formazione, esame di abilitazione e iscrizione al Registro.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato quale esempio di parametro normativo specifico che potrebbe conferire rilevanza invalidante alla violazione dell’affidamento; non applicato direttamente alla fattispecie.

Massime di principio

  • Nella disciplina relativa agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli, il positivo completamento del corso di formazione costituisce titolo necessario per presentare la domanda di accesso all’esame di abilitazione, ma non equivale all’esame di abilitazione e non consente di per sé l’iscrizione al Registro Unico Ispettori.
  • Quando la normativa applicabile ratione temporis attribuisce l’esame di abilitazione a un determinato Organismo di Supervisione, il superamento di un diverso esame conclusivo del corso, anche se svolto davanti a una commissione nominata da un’autorità regionale, non produce gli effetti dell’esame di abilitazione previsto dalla disciplina statale.
  • Le disposizioni sopravvenute che consentono alle autorità regionali o delle Province autonome di costituire commissioni d’esame non possono essere applicate a esami svolti anteriormente, salvo una specifica previsione normativa di efficacia retroattiva.
  • La violazione del legittimo affidamento attiene, di regola, alle regole di comportamento dell’amministrazione e non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento, in assenza della violazione di uno specifico parametro normativo di validità.
  • L’affidamento sull’attribuzione di un effetto giuridico non previsto dalla disciplina applicabile non è tutelabile quando gli atti normativi e la documentazione del percorso formativo chiariscono che il corso abilita soltanto all’accesso all’esame successivo.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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