Cassazione Penale, Sentenza n. 23511/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello denunciando: (1) violazione dell'art.73, comma 1, d.P.R. 309/90 per vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori (Di Salvo e Militello) non dimostrerebbero il suo coinvolgimento nella cessione della cocaina e che l'onere della prova sarebbe stato in pratica invertito; (2) violazione di norme di diritto e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione all'art.73, comma 6, d.P.R. 309/90: contesta l'applicazione dell'aggravante del concorso di tre o più persone, ritenendo che i diversi segmenti della filiera (cedente, acquirente, rivenditori) non siano riconducibili ad una stessa condotta ai fini dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le censure riproducevano questioni già esaminate e rigettate in appello senza fornire una confutazione autonoma e specifica (vizio di aspecificità), quindi il ricorso non assolve alla funzione critica richiesta in Cassazione. In punto di merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la Corte d'appello ha fornito motivazione logica e congrua sulle risultanze intercettive, sulle dichiarazioni dei collaboratori e sull'identificazione del "Gino" nel Tutino; l'onere della prova non è stato ribaltato (la responsabilità è stata ritenuta provata dalla pubblica accusa con valutazione complessiva di intercettazioni, servizi di osservazione, videoregistrazioni e propalazioni); l'interpretazione delle intercettazioni e l'apprezzamento delle massime di esperienza sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se fondate e logiche; inoltre l'aggravante di cui all'art.73, comma 6 DPR 309/90 è stata correttamente applicata in quanto la pluralità dei soggetti risultava riferibile a una delle condotte rilevanti (ricezione/ri-distribuzione) e non si è dato luogo ad errore nell'applicazione della norma. Conseguenza pratica: il ricorso viene respinto per inammissibilità e rimane confermata la condanna di prima e seconda grado.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 1
Norma sostanziale in materia di sostanze stupefacenti; la Corte ha esaminato la contestazione relativa alla ricostruzione dei fatti e ha ritenuto che la motivazione di merito abbia adeguatamente dimostrato la ricezione e la successiva cessione di parte dello stupefacente da parte del ricorrente
d.P.R. 309/1990 art. 73 comma 6
L'aggravante del concorso di tre o più persone è stata ritenuta applicabile perché la pluralità dei soggetti era riferibile a una delle condotte rilevanti (ricezione/ri-distribuzione) e non si è trattato di una mera attribuzione indistinta di ruoli
codice penale art. 110
Norma sul concorso di persone nel reato: la responsabilità a titolo concorsuale è stata ritenuta sussistente in relazione alla partecipazione collettiva all'affare di stupefacenti
codice di procedura penale art. 606 lett. b) ed e)
Articola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le deduzioni ex art.606 fossero in realtà riproposizioni generiche delle doglianze già esaminate e quindi non specifiche
codice di procedura penale art. 591 comma 1 lett. c)
Riferito in motivazione come principio che porta all'inammissibilità del ricorso quando manchi la specificità delle doglianze rispetto alla decisione impugnata
codice di procedura penale art. 192 comma 3
La Corte ricorda che le dichiarazioni captate in intercettazioni hanno pieno valore probatorio e non richiedono sempre ulteriori elementi di corroborazione come avviene per altre dichiarazioni testimoniali
codice di procedura penale art. 616
Richiamato in relazione agli effetti della decisione di inammissibilità; la sentenza osserva che, non ravvisandosi specifiche questioni di incompetenza o nullità che impongano annullamento, il rigetto è disposto
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione è inammissibile se si limita a riproporre in termini generici le stesse doglianze già esaminate e motivate negativamente dal giudice di merito: è necessaria una critica autonoma e specifica della motivazione impugnata
- L'onere della prova della colpevolezza resta in capo alla pubblica accusa; il fatto che il difensore non proponga una plausibile e documentata ricostruzione alternativa può rafforzare la valutazione di responsabilità del giudice
- L'interpretazione dei contenuti delle intercettazioni (anche se criptiche) è valutazione di merito rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione se basata su motivazione logica, massime di esperienza e contestualizzazione probatoria
- Le affermazioni contenute in conversazioni intercettate regolarmente autorizzate possono avere pieno valore probatorio e non sempre richiedono corroborazione ex art.192 c.p.p.; tuttavia la valutazione della loro attendibilità deve essere motivata dal giudice
- Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione ma richiede che il ricorrente dimostri specificamente la decisività del travisamento rispetto al risultato di condanna; mere contestazioni generiche non sono sufficienti
- L'aggravante del concorso di tre o più persone (art.73 comma 6 DPR 309/90) richiede che la pluralità sia riferibile a una delle condotte rilevanti previste dalla norma; la partecipazione di soggetti differenti lungo la stessa filiera può integrare l'aggravante se si dimostra il comune apporto alla medesima condotta penalmente rilevante
- Per contestare l'identificazione di persone citate nelle intercettazioni (es. pseudonimi come 'Gino') è necessario fornire elementi che mettano in crisi i criteri fattuali usati dal giudice per l'identificazione (contesto, frequenze d'incontro, riferimenti esterni), non semplici dubbi teorici
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