Cassazione Penale, Sentenza n. 16259/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per falso ideologico ex art. 483 c.p. per avere dichiarato, in una nota al Comune di Sciacca e poi recepita in un provvedimento di archiviazione della pratica edilizia, di non voler realizzare una tettoia che invece era già stata effettivamente realizzata. In cassazione la difesa ha sostenuto: 1) errore nella applicazione dell'art. 483 e vizi della motivazione perché sarebbe mancato l'elemento soggettivo (la ricorrente, per scarsa istruzione, avrebbe firmato senza leggere atti predisposti dal tecnico scelto dal marito deceduto e dunque non sarebbe stata consapevole della falsità); 2) omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo di doglianze già proposte in appello e adeguatamente confutate dalla Corte territoriale. Sulla sussistenza del dolo, la Corte ha ritenuto la tesi difensiva implausibile: la presenza della tettoia al momento della dichiarazione prova la consapevolezza della falsità della dichiarazione. È richiamato il principio che il dolo dell'art. 483 c.p. è generico e consiste nella volontà cosciente di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere di dichiarare il vero. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto la richiesta generica e manifestamente infondata, considerando l'interesse pubblico alla veridicità delle dichiarazioni e i precedenti penali della ricorrente come ostativi all'applicabilità della causa di non punibilità; inoltre la valutazione discrezionale della tenuità, conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tushaj), non è viziata. Per legge la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Il dolo è generico: consiste nella volontà cosciente di compiere l'atto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero; la presenza di elementi di fatto (la tettoia già realizzata) può provare la conoscenza della falsità della dichiarazione
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e motivata; nel caso è stata esclusa per genericità della richiesta, per l'interesse pubblico alla verità delle dichiarazioni e per i precedenti della ricorrente
art. 133 cod. pen.
È richiamato come criterio per valutare l'entità del danno o del pericolo nella valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Tushaj)
Principio secondo cui il giudizio sulla tenuità comporta una valutazione complessa delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, richiedendo un bilanciamento di tutte le peculiarità della fattispecie; valutazione discrezionale non sindacabile in assenza di vizi logici
Massime di principio
- La presenza di un fatto materiale incompatibile con una dichiarazione formale (es. struttura già realizzata) costituisce elemento probatorio forte a riguardo della consapevolezza della falsità
- La semplice affermazione di non aver letto o di essersi fidati di un tecnico non esime automaticamente dalla responsabilità: il dolo può essere desunto da circostanze concrete e coerenti
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione motivata e completa; rilevano sia l'entità del danno/pericolo sia le modalità della condotta e i precedenti dell'autore
- Questioni già dedotte e decise in sede d'appello, se riproposte senza nuovi elementi, sono spesso ritenute inammissibili in Cassazione per reiterazione di doglianze
- Il ricorso in Cassazione può comportare sanzioni economiche (spese e ammenda) se dichiarato inammissibile per profili di colpa nel ricorso stesso; è quindi opportuno valutare la rilevanza e la novità dei motivi prima di proporre impugnazione
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