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Sentenza

Sentenza del 16/10/2023 n. 28730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società Peldo impugnava l'avviso di pagamento TARI 2016 per locali commerciali sostenendo che producevano esclusivamente imballaggi secondari e terziari (rifiuti speciali non assimilabili) e che lo smaltimento era gestito a proprio carico, per cui mancava lo ius impositionis del Comune. Il Comune sosteneva l'assimilabilità dei rifiuti prodotti a rifiuti urbani o, comunque, l'applicabilità solo di riduzioni previste dal regolamento comunale per produzioni promiscue.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo di ricorso del Comune e ha cassato in parte la sentenza della CTR: ha stabilito che, anche quando la parte variabile della TARI può essere esclusa per le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili smaltiti privatamente, resta comunque dovuta la quota fissa della tariffa per l'intera superficie. La causa è stata rinviata alla CTR Abruzzo in diversa composizione perché verifichi e quantifichi correttamente la distinzione tra parte variabile (esente per le superfici provate) e parte fissa (sempre dovuta), oltre a regolamentare le spese del giudizio di legittimità. Sono stati respinti gli altri motivi del Comune e assorbito il ricorso incidentale della società.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), art. 1, commi 639, 641, 649, 684, 685

    Definisce il presupposto della TARI (possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani), esclude dalla base imponibile la parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili purché il produttore dimostri lo smaltimento; stabilisce che per i rifiuti speciali assimilati il Comune può prevedere riduzioni. La Corte interpreta tali commi come continuità regolativa rispetto alla TARSU e afferma che la parte variabile è esclusa per le superfici di produzione prevalente di rifiuti speciali ma la parte fissa resta dovuta.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), artt. 183, 216-226, 218, 221, 224, 226

    Definisce le nozioni di rifiuto, imballaggio e rifiuto da imballaggio; disciplina il regime speciale degli imballaggi e conferma il divieto di immissione nel normale circuito dei rifiuti urbani per gli imballaggi terziari e, salvo raccolta differenziata, per quelli secondari.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi), art. 21 (richiamato)

    Attribuiva ai Comuni il potere di assimilare rifiuti speciali agli urbani; la Corte osserva che tale potere non può essere esercitato in contrasto con la specialità normativa degli imballaggi (terziari in particolare).

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 3

    Citato in rapporto alla disciplina della tariffazione dei rifiuti; la Corte richiama la distinzione tra componenti fissa e variabile della tariffa.

  • Regolamento comunale TARI (art. 9, art. 13, art. 25 e art. 3 indicati in motivazione)

    Art.9 disciplina riduzioni in caso di produzione promiscua; art.25 prescrive i dati da indicare nella denuncia (superfici, destinazione d'uso, parti produttive di rifiuti speciali). La Corte ha ritenuto che i regolamenti comunali non possono assimilare gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani, e che la modulistica/regole comunali servono per la denuncia, ma non possono contrastare la disciplina statale superiore.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e, salvo raccolta differenziata attivata, gli imballaggi secondari) rientrano in un regime speciale: per legge non possono essere assimilati ai rifiuti urbani per l'applicazione della TARI; eventuali previsioni regolamentari comunali in senso contrario sono disapplicabili.
  • La parte variabile della TARI non è dovuta per la porzione di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e il produttore prova lo smaltimento privato (formulari, contratti di autosmaltimento, perizie).
  • La quota fissa della TARI rimane comunque dovuta sull'intera superficie detenuta nel territorio comunale: essa finanzia costi generali e di investimento e non è parametrata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti.
  • È onere dichiarativo del contribuente indicare nelle denunce/variazioni le superfici e le porzioni ove si producono rifiuti speciali non assimilabili; tale onere può essere integrato e dimostrato in sede giudiziale con documentazione (planimetrie, legende, formulari, contratti).
  • In caso di produzione promiscua è possibile applicare le riduzioni/regole previste dal regolamento comunale (es. art.9), ma tali regimi non possono contrastare le disposizioni legislative che escludono l'assimilazione degli imballaggi terziari.
  • In controversie simili il giudice valuta complessivamente la prova: la denuncia iniziale è rilevante ma può essere integrata da prove documentali in giudizio; l'amministrazione non deve provare la produzione di rifiuti urbani quando sussiste la detenzione dei locali (presunzione di produttività), mentre il contribuente deve provare l'effettivo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali.

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