Sentenza del 19/10/2020 n. 4791 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 189/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Intimazione di pagamento - Eccezione di prescrizione della cartella non opposta- Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento (notificato nel 2018) che richiamava la cartella n. 071 2014 00698667, asseritamente notificata il 25/07/2014, relativa a imposte per l'anno 1997. Nel ricorso di primo grado il contribuente deduceva la prescrizione del credito, la mancata notifica e quindi inesistenza della cartella, violazioni degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990 e nullità per difetto di sottoscrizione. In primo grado il giudice aveva ritenuto prescritta la pretesa fiscale; in appello l'Ufficio ha sostenuto che la cartella del 2014 era stata regolarmente notificata, che doveva essere impugnata autonomamente e che la notifica aveva interrotto la prescrizione.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto provata la notifica della cartella del 25/07/2014; perciò tutte le censure dirette contro la cartella erano inammissibili perché non proposte con impugnazione autonoma e tempestiva. La notifica della cartella ha interrotto la prescrizione, quindi non risultava prescritta la pretesa al momento dell'intimazione del 2018. Anche i rilievi sull'avviso di intimazione (indicazione della sede per il ricorso, motivazione) sono stati ritenuti infondati. L'originario ricorso è stato quindi rigettato e le spese dei due gradi sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiesta di rispetto dei diritti del contribuente; contestata dal ricorrente ma la Commissione ha ritenuto che, con la cartella notifica e conoscibile, l'eventuale vizio doveva essere dedotto con impugnazione autonoma della cartella.
art. 3, legge n. 241/1990 (trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa)
Il contribuente lamentava difetto di motivazione; la Commissione ha ritenuto che l'avviso di intimazione conteneva analitica descrizione dei tributi, annualità e importi e indicava la cartella presupposta, per cui la motivazione era adeguata.
Principio della prescrizione e sua interruzione (giurisprudenza e prassi)
La notifica della cartella di pagamento interrompe il termine di prescrizione del credito tributario; pertanto la prescrizione maturata prima della cartella doveva essere fatta valere impugnando la cartella medesima entro i termini, e non può essere sollevata in un giudizio successivo sull'avviso di intimazione se la cartella è risultata regolarmente notificata.
Massime di principio
- Se la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata, tutti i vizi relativi alla cartella (mancata notifica, carenze formali, prescrizione maturata prima della cartella) devono essere fatti valere con impugnazione autonoma e tempestiva della cartella; non sono ammissibili in un successivo giudizio avente ad oggetto l'avviso di intimazione che richiami quella cartella.
- La prova della notifica della cartella mediante relata e copia è efficace salvo che il destinatario proponga eccezioni specifiche, circostanziate e fondate sulla difformità tra copia e originale; generiche negazioni non sono sufficienti.
- La notifica della cartella interrompe la prescrizione del credito tributario: pertanto, per contestare la prescrizione occorre impugnare la cartella se la presunta prescrizione è maturata prima della sua notifica.
- Difetti formali nell'avviso di intimazione (es. indicazione delle sedi per il ricorso o termini) non sono necessariamente decisivi se il contribuente dimostra di aver potuto esercitare il diritto di difesa e ha effettivamente proposto tempestivo ricorso; l'elemento decisivo è la concreta possibilità di conoscenza e azione.
- Nel contestare una notifica è utile produrre prove specifiche e circostanziate (testimonianze, documenti che dimostrino diversità tra copia e originale, elementi obiettivi sulla mancata ricezione) per superare la presunzione di regolarità della relata.
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