Circolare numero 38 del 13-11-2002 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della sentenza Cass. n. 12824/2002, che l’obbligo di iscrizione all’Enpals dipende dalla qualifica professionale del lavoratore e non dal settore del soggetto utilizzatore. Per i soggetti elencati nell’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e nei successivi decreti ministeriali, l’assoggettamento contributivo scatta in relazione alla prestazione resa, anche quando l’attività è svolta senza pubblico dal vivo e finalizzata alla produzione di supporti registrati o riprodotti destinati alla commercializzazione. La circolare distingue tra categorie per le quali l’obbligo è automatico e altre per le quali dipende dalla finalizzazione artistica o ricreativa della prestazione.
Obbligo di iscrizione Enpals per lavoratori dello spettacolo e contributi sui compensi
Obbligo di iscrizione Enpals e attività di spettacolo
La circolare, emanata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 3 settembre 2002, n. 12824, fornisce chiarimenti sulla corretta individuazione dei soggetti obbligatoriamente iscritti all’Enpals e sull’assoggettamento a contribuzione dei compensi percepiti. Il documento ribadisce che il criterio decisivo non è il settore del datore di lavoro, ma la qualifica professionale del lavoratore e la riconducibilità della prestazione alle categorie previste dalla legge.
Criterio soggettivo di iscrizione
La competenza assicurativa dell’Enpals è determinata dalla qualifica del prestatore d’opera, riconducibile alle categorie tassativamente indicate dall’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e dai successivi decreti ministeriali. Di conseguenza, è irrilevante l’attività del soggetto utilizzatore: ciò che rileva è l’appartenenza del lavoratore a una delle categorie protette, dalla quale deriva l’obbligo per chi utilizza la prestazione di versare la contribuzione previdenziale Enpals.
Categorie professionali e diverso regime dell’obbligo
La circolare distingue due gruppi di soggetti. Per alcune categorie, come attori, cantanti, concertisti, registi, direttori d’orchestra, ballerini, tecnici di montaggio e del suono, tecnici dello sviluppo e stampa, operatori di ripresa e doppiatori, l’obbligo assicurativo sorge automaticamente per il solo fatto dell’appartenenza alla categoria. Per altre figure, quali macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri, truccatori e parrucchieri, l’obbligo sussiste soltanto se la prestazione è resa per la realizzazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo.
Nozione di attività di spettacolo
La nozione di "attività di spettacolo" viene interpretata in modo ampio. La Corte chiarisce che non è necessaria la presenza del pubblico durante lo svolgimento della prestazione, né che lo spettacolo sia solo dal vivo. Sono lavoratori dello spettacolo tutti coloro che, appartenendo alle categorie previste dalla legge, contribuiscono alla creazione di un prodotto artistico o ricreativo destinato a una pluralità di persone e fruibile sia dal vivo sia attraverso la riproduzione o commercializzazione.
Produzioni registrate e supporti commerciali
La circolare estende il principio di assicurabilità anche alle attività svolte per la realizzazione di prodotti registrati o riprodotti, destinati alla distribuzione commerciale o alla fruizione da parte di una pluralità di persone. In tale ambito rientrano, in particolare, gli artisti e i tecnici che operano nelle sale di registrazione per la produzione di supporti fonografici destinati alla vendita. L’assenza di pubblico dal vivo non esclude dunque l’obbligo contributivo.
Finalità interpretativa
L’interpretazione fornita viene presentata come naturale conseguenza dell’obiettivo di tutela previdenziale perseguito dal legislatore nei confronti dei lavoratori dello spettacolo. Ne deriva un’estensione del principio di assicurabilità a tutte le attività produttive finalizzate alla creazione di un prodotto artistico, sia esso fruito collettivamente o individualmente, dal vivo o tramite successiva riproduzione commerciale.
Punti principali
Criterio di identificazione dei soggetti assicurati
La competenza assicurativa dell’Enpals è determinata dalla qualifica professionale del lavoratore, non dal settore produttivo del datore di lavoro o dell’utilizzatore. È quindi irrilevante l’attività svolta dal soggetto che utilizza la prestazione, essendo sufficiente che il lavoratore appartenga a una delle categorie previste dall’art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e dai successivi decreti ministeriali.
Categorie con obbligo assicurativo automatico
Per alcune categorie indicate dalla Cassazione, come attori, cantanti, concertisti, registi, direttori d’orchestra, ballerini e alcune figure tecniche (tecnici di montaggio e del suono, dello sviluppo e stampa, operatori di ripresa, doppiatori), l’appartenenza alla categoria è di per sé sufficiente a integrare l’obbligo assicurativo presso l’Enpals.
Categorie con obbligo condizionato alla prestazione
Per altre figure, quali macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri, truccatori e parrucchieri, l’obbligo assicurativo sorge solo quando la prestazione è resa per la realizzazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo. In questi casi conta la concreta destinazione della prestazione all’attività di spettacolo.
Nozione di attività di spettacolo
La circolare afferma che non è necessaria la presenza materiale del pubblico nel momento stesso dello svolgimento dell’attività. È attività di spettacolo anche quella che produce un contenuto destinato a una pluralità di persone e che può essere fruito dal vivo oppure riprodotto e commercializzato, come nel caso dei film o di altri supporti registrati.
Estensione ai prodotti registrati o riprodotti
L’obbligo contributivo si applica anche quando l’attività si svolge in assenza di pubblico dal vivo e si concretizza nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione. La circolare cita espressamente l’obbligo di iscrizione per artisti e tecnici che operano nelle sale di registrazione per la produzione di supporti fonografici destinati alla vendita.
Finalità della tutela previdenziale
L’interpretazione richiamata dalla circolare viene presentata come coerente con la finalità del legislatore di assicurare tutela previdenziale ai lavoratori dello spettacolo, estendendo il principio di assicurabilità a tutte le attività produttive finalizzate alla realizzazione di un prodotto artistico, indipendentemente dalla presenza di pubblico e dal tipo di fruizione finale, collettiva o individuale.
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