Circolare numero 166 del 8-11-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene a integrazione delle istruzioni già fornite in materia di incentivi per la ricollocazione lavorativa dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, limitatamente ai datori di lavoro agricoli. In particolare, chiarisce che le aziende agricole che non utilizzano il sistema DM10/2, ai fini del conguaglio degli incentivi, devono aprire una posizione contributiva con specifici codici di autorizzazione. Per la normativa di riferimento e le modalità di compilazione del DM10/2 resta valido quanto già indicato nella precedente circolare n. 188 del 15 novembre 2000.
Precisazioni per i datori di lavoro del settore agricolo sul conguaglio degli incentivi per la stabilizzazione di lavoratori ex LSU
Precisazioni per i datori di lavoro agricolo sul conguaglio degli incentivi per il reimpiego di lavoratori LSU
La circolare dell'8 novembre 2002 interviene su un aspetto operativo della disciplina degli incentivi previsti dal D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 per favorire la ricollocazione lavorativa dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Il chiarimento è rivolto specificamente ai datori di lavoro del settore agricolo e riguarda le modalità di conguaglio degli incentivi economici riconosciuti per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU.
Ambito di applicazione e coordinamento con le istruzioni precedenti
L'INPS precisa che le istruzioni operative per il conguaglio degli incentivi erano già state fornite con la circolare n. 3 dell'8 gennaio 2002. La presente circolare non sostituisce integralmente tale disciplina, ma la integra e la modifica parzialmente limitatamente al punto 3, con riferimento alle aziende agricole che non adottano il sistema del DM10/2.
Adempimenti per le aziende agricole non operanti con DM10/2
Per i soli fini del conguaglio degli incentivi economici, le aziende agricole che non operano con il sistema DM10/2 devono richiedere l'apertura di una posizione contributiva specifica. Tale adempimento è necessario per consentire la corretta gestione delle operazioni di versamento o di conguaglio relative agli operai in forza presso aziende agricole escluse dal sistema DM10.
La posizione deve essere identificata mediante due codici di autorizzazione:
- "9X", per la posizione relativa alle operazioni di versamento o di conguaglio riferite ad operai in forza ad aziende agricole che non operano con il DM10;
- "9K", per indicare l'azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di lavoratori LSU.
Rinvio alla disciplina sul DM10/2 e alla circolare n. 188 del 15 novembre 2000
Per quanto concerne la normativa di riferimento e le modalità di compilazione del mod. DM10/2, la circolare rinvia integralmente alle istruzioni già impartite con la circolare n. 188 del 15 novembre 2000. I datori di lavoro agricoli destinatari degli incentivi devono quindi attenersi a tale precedente disciplina per tutti gli aspetti non espressamente modificati dal nuovo chiarimento.
Punti principali
Oggetto e finalità dell'intervento
La circolare riguarda il D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 e le misure per favorire la ricollocazione lavorativa dei lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. L'intervento dell'INPS è rivolto ai datori di lavoro del settore agricolo e fornisce precisazioni operative sul conguaglio degli incentivi economici previsti per la stabilizzazione di soggetti ex LSU.
Precisazione per le aziende agricole che non usano il DM10/2
A integrazione e parziale modifica di quanto già previsto dalla circolare n. 3 dell'8 gennaio 2002, si stabilisce che, esclusivamente ai fini del conguaglio degli incentivi, le aziende agricole non operanti con il sistema del DM10/2 devono richiedere l'apertura di una posizione contributiva dedicata.
Codici di autorizzazione da richiedere
La posizione contributiva deve essere contraddistinta da due codici di autorizzazione: "9X", relativo alle operazioni di versamento o conguaglio riferite ad operai in forza ad aziende agricole che non operano con il DM10, e "9K", che identifica l'azienda ammessa ai benefici per il reimpiego di lavoratori LSU.
Rinvio alla precedente disciplina operativa
Per quanto riguarda la normativa di riferimento e le modalità di compilazione del mod. DM10/2, i datori di lavoro agricoli che beneficiano degli incentivi devono continuare ad attenersi alle istruzioni contenute nella circolare n. 188 del 15 novembre 2000.
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