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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1817

Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011 fissando il contenuto minimo della spiegazione che gli amministratori di benchmark devono fornire sul ruolo dei fattori ESG nella metodologia degli indici. L’obiettivo è aumentare comparabilità, chiarezza e trasparenza per gli utilizzatori, anche in coerenza con l’Accordo di Parigi e con il Green Deal europeo. Il testo stabilisce un modello uniforme, prevede l’aggiornamento annuale o in caso di modifiche metodologiche e consente, per i singoli indici, il rinvio a una pagina web contenente le informazioni richieste.

Contenuto minimo e modello della spiegazione con cui gli amministratori di indici di riferimento illustrano come i fattori ESG si riflettono nella metodologia degli indici.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento soggetti al regolamento (UE) 2016/1011 che forniscono e pubblicano indici di riferimento o famiglie di indici di riferimento. Riguarda la spiegazione, da rendere secondo il modello allegato, del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) incidono sulla metodologia degli indici. Non si applica agli indici di riferimento per le merci; il considerando precisa inoltre che non dovrebbe applicarsi agli indici di riferimento privi di attività sottostanti con impatto sui cambiamenti climatici, come gli indici per i tassi di interesse e quelli per le valute.

Contenuto minimo della spiegazione ESG nella metodologia degli indici di riferimento

Il regolamento delegato (UE) 2020/1817 integra il regolamento (UE) 2016/1011 imponendo agli amministratori di indici di riferimento di fornire una spiegazione standardizzata di come i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) incidano sulla metodologia degli indici. La finalità, richiamata nei considerando, è aumentare la comparabilità tra benchmark, la chiarezza per gli investitori e la trasparenza sugli eventuali obiettivi ESG, in coerenza con l’Accordo di Parigi e con il Green Deal europeo.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si colloca nell’ambito della disciplina dei benchmark finanziari dettata dal regolamento (UE) 2016/1011. Quest’ultimo già imponeva agli amministratori di spiegare come la metodologia rifletta i fattori ESG; il presente atto delegato specifica il contenuto minimo di tale spiegazione e introduce un modello uniforme da utilizzare. I considerando sottolineano che spiegazioni difformi per ciascun indice o famiglia di indici ridurrebbero la comparabilità e la chiarezza per gli utilizzatori.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’obbligo riguarda gli amministratori di indici di riferimento che forniscono e pubblicano indici o famiglie di indici di riferimento. La spiegazione deve riferirsi ai fattori ESG considerati nella costruzione della metodologia e al modo in cui tali fattori incidono sugli elementi chiave della metodologia, tra cui:

  • scelta delle attività sottostanti;
  • fattori di ponderazione;
  • parametri;
  • variabili proxy.

Il regolamento precisa che la disciplina non si applica agli indici di riferimento per le merci. Nei considerando viene inoltre affermato che non dovrebbe applicarsi agli indici privi di attività sottostanti con impatto sui cambiamenti climatici, come gli indici dei tassi di interesse e quelli delle valute.

Contenuto della spiegazione ESG

L’articolo 1 richiede che la spiegazione sia resa secondo il modello allegato e che copra i fattori ESG individuati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816. La comunicazione deve avvenire a livello di valore medio ponderato aggregato e non per singolo componente dell’indice.

Per le famiglie di indici di riferimento, gli amministratori devono indicare i fattori ambientali, sociali e di governance considerati e spiegare come essi incidano su scelta, ponderazione o esclusione delle attività sottostanti. Per i singoli indici, la spiegazione può essere resa anche tramite un collegamento ipertestuale a una pagina web dell’amministratore che contenga tutte le informazioni richieste.

Il testo ammette inoltre che gli amministratori includano fattori ESG ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti. In ogni caso, deve risultare chiaramente se il benchmark persegue o meno obiettivi ESG.

Dati, fonti e verifiche

Il modello allegato richiede anche indicazioni su:

  • dati utilizzati, con specifica se siano comunicati, modellizzati o provenienti da fonti interne o esterne;
  • eventuale fornitore terzo di dati, quando pertinente;
  • modalità di verifica dei dati e assicurazione della qualità;
  • norme internazionali impiegate nella metodologia.

Questi elementi sono funzionali a consentire agli utilizzatori di valutare affidabilità, robustezza e comparabilità dell’approccio ESG adottato dall’amministratore.

Aggiornamento delle informazioni

Ai sensi dell’articolo 2, la spiegazione deve essere aggiornata ogni volta che cambia la metodologia dell’indice di riferimento e, in ogni caso, almeno una volta all’anno. Ogni aggiornamento deve indicarne i motivi. Il modello allegato richiede anche di riportare la data dell’ultimo aggiornamento.

Per le informazioni rese via sito web, il regolamento prescrive che esse restino disponibili per cinque anni.

Modello allegato

L’allegato contiene un format standard con gli elementi essenziali della disclosure ESG. Tra questi figurano il nome dell’amministratore, il tipo di indice o famiglia, il nome dell’indice, l’indicazione sì/no sull’inclusione dei fattori ESG e l’elenco dei fattori ambientali, sociali e di governance considerati, con la descrizione delle modalità di scelta, ponderazione o esclusione. È inoltre previsto uno spazio per il collegamento ipertestuale alle informazioni sul sito web dell’amministratore, se utilizzato in alternativa alla riproduzione integrale dei dati nel modello.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Obbligo di spiegazione ESG secondo modello uniforme

Gli amministratori di indici di riferimento devono spiegare, usando il modello dell’allegato, quali fattori ESG di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/1816 hanno considerato nella metodologia e come tali fattori si riflettono negli elementi chiave della metodologia, inclusa la scelta delle attività sottostanti, dei fattori di ponderazione, dei parametri e delle variabili proxy. L’obbligo non si applica agli indici di riferimento per le merci.

Spiegazione per famiglie di indici e per singoli indici

Per le famiglie di indici di riferimento, la spiegazione deve riguardare i fattori ESG considerati a livello di famiglia e il loro impatto sulla scelta, ponderazione o esclusione delle attività sottostanti. Per i singoli indici, la spiegazione può essere resa anche tramite collegamento ipertestuale a un sito web che contenga tutte le informazioni richieste; gli indici composti da diverse attività sottostanti devono essere spiegati separatamente per ciascuna attività.

Indicazione di eventuali obiettivi ESG e fonti dati

Gli amministratori possono includere fattori ESG aggiuntivi e relative informazioni, ma devono indicare chiaramente se perseguono o meno obiettivi ESG. Devono inoltre indicare le fonti dei dati e le norme utilizzate per ciascun fattore ESG comunicato, oltre alle informazioni su dati, verifica e qualità, e sulle norme internazionali impiegate nella metodologia.

Aggiornamento delle informazioni

La spiegazione deve essere aggiornata a ogni cambiamento della metodologia degli indici di riferimento e, in ogni caso, almeno una volta all’anno. Devono essere indicati i motivi dell’aggiornamento e la data dell’ultimo aggiornamento; in caso di pubblicazione sul sito web, le informazioni devono rimanere disponibili per cinque anni.

Modello dell’allegato

L’allegato contiene un modello standardizzato con elementi minimi: nome dell’amministratore; tipo di indice o famiglia; nome dell’indice/famiglia; indicazione sì/no sull’inclusione di fattori ESG; elenco dei fattori ambientali, sociali e di governance considerati e modalità di scelta/ponderazione/esclusione; dati e loro origine; verifica e qualità dei dati; norme internazionali di riferimento; collegamento ipertestuale alle informazioni ESG, se utilizzato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariindici di riferimentofinanza sostenibiletrasparenzagovernance societaria

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