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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1170

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170 della Commissione, del 16 luglio 2020, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l’equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato della disciplina UE sull’equipaggiamento marittimo, allineando i requisiti tecnici e le norme di prova agli strumenti internazionali IMO/ISO/IEC/ETSI più recenti. Abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 e introduce nuove voci o versioni aggiornate per numerose apparecchiature di bordo, con date di applicazione differenziate. Per taluni prodotti prevede periodi transitori in cui resta possibile l’immissione sul mercato o l’installazione a bordo se conformi ai precedenti requisiti nazionali di omologazione. L’impianto complessivo mira a garantire uniformità di attuazione della direttiva 2014/90/UE e a facilitare il riconoscimento armonizzato dell’equipaggiamento marittimo nell’Unione.

Requisiti armonizzati di progettazione, costruzione, efficienza e norme di prova per l’equipaggiamento marittimo ai fini dell’omologazione e dell’immissione sul mercato/installazione a bordo nell’UE, con aggiornamento dell’elenco degli strumenti internazionali applicabili e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397.

Ambito di applicazione

Si applica all’equipaggiamento marittimo rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE, destinato alle navi dell’UE, con riferimento ai requisiti e alle norme di prova stabiliti negli strumenti internazionali richiamati nell’allegato. Copre in particolare mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza ed equipaggiamenti SOLAS capitolo II-1. Sono previste voci nuove, voci aggiornate e voci trasferite ad altri regolamenti dell’allegato; in diversi casi sono anche disciplinati periodi transitori per consentire la commercializzazione e l’installazione di apparecchiature conformi ai requisiti nazionali di omologazione vigenti prima di specifiche date. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170 sull’equipaggiamento marittimo

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’Unione per l’equipaggiamento marittimo, in attuazione della direttiva 2014/90/UE. La finalità è quella di allineare in modo costante i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prova agli strumenti internazionali rilevanti, mantenendo un elenco armonizzato e operativo dei prodotti certificabili.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sull’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE, che abilita la Commissione a definire mediante atti di esecuzione i requisiti tecnici e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo. Nei considerando si evidenzia che l’aggiornamento periodico dell’elenco degli strumenti internazionali è necessario per riflettere le modifiche più recenti e che, per garantire un quadro completo e coerente, il regolamento precedente (UE) 2019/1397 deve essere abrogato. È inoltre richiamata l’esigenza di un’attuazione rapida e armonizzata, anche attraverso l’uso del regolamento di esecuzione come forma giuridica.

Ambito di applicazione

L’atto si applica a tutto l’equipaggiamento marittimo rientrante nell’ambito della direttiva 2014/90/UE e destinato alle navi dell’UE. Il meccanismo è quello dell’allegato tecnico: per ciascuna voce sono individuati i requisiti di riferimento, le norme di prova e i moduli di valutazione della conformità. Il campo copre, tra l’altro, mezzi di salvataggio, impianti antincendio, apparecchiature di navigazione, radio e satellitari, dispositivi contro l’inquinamento marino, equipaggiamento COLREG e alcuni equipaggiamenti SOLAS capitolo II-1. L’allegato comprende anche voci nuove, voci aggiornate, voci trasferite ad altre sezioni e voci deliberate senza contenuto perché già regolate altrove. In più punti sono previsti periodi transitori per prodotti già conformi a omologazioni nazionali anteriori a date specifiche.

Struttura dell’allegato e criteri di lettura

L’allegato è articolato per grandi sezioni tematiche: mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento COLREG, altre apparecchiature di sicurezza ed equipaggiamento SOLAS II-1. Le note iniziali chiariscono che i riferimenti SOLAS si intendono alla convenzione modificata e che, in colonna 3, quando sono alternative due serie di norme di prova, è sufficiente rispettarne una; se invece i riferimenti sono separati da altri segni, essi vanno tutti applicati. La colonna relativa all’installazione a bordo è letta tenendo conto dei diversi momenti rilevanti per la costruzione navale, mentre le righe multiple della stessa voce servono a rappresentare, in modo cronologico, aggiornamenti degli strumenti internazionali e cambi di norma tecnica.

Regime transitorio e voci nuove

L’articolo 3 è centrale per la gestione del passaggio al nuovo regime. Per numerose apparecchiature, il regolamento consente la prosecuzione dell’immissione sul mercato e dell’installazione a bordo fino a una data finale predeterminata, purché l’elemento fosse conforme ai requisiti nazionali di omologazione vigenti prima della data indicata. Il testo fissa tre finestre principali:

  • fino al 19 giugno 2021 per le voci già introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773;
  • fino al 3 ottobre 2022 per le voci già introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397;
  • fino al 1° settembre 2023 per le nuove voci introdotte dal regolamento (UE) 2020/1170.

Nel corpo dell’allegato compaiono numerose "nuove righe" e "nuove voci" che aggiornano le norme tecniche o introducono prodotti specifici, ad esempio alcune luci di localizzazione, più tipi di apparati radar, apparecchiature di navigazione e radiocomunicazione, nonché diversi componenti antincendio.

Principali aree tecniche trattate

Nella sezione mezzi di salvataggio si rinvengono, tra gli altri, salvagenti anulari, luci di localizzazione, segnali fumogeni, giubbotti di salvataggio, tute per immersione e antiesposizione, dispositivi di protezione termica, segnali pirotecnici, zattere, imbarcazioni di salvataggio e soccorso, sistemi marittimi di evacuazione, meccanismi di sgancio, verricelli, scale per pilota, materiali catarifrangenti, riflettori radar e motori per imbarcazioni di salvataggio/soccorso. Per molte voci il testo riporta, oltre alle regole SOLAS, anche specifiche risoluzioni IMO e norme ISO/IEC aggiornate.

Nella prevenzione dell’inquinamento marino sono disciplinati, tra l’altro, separatori e filtri olio/acqua, rilevatori di interfaccia, misuratori del tenore di olio minerale, sistemi di monitoraggio degli scarichi delle petroliere, sistemi di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo, analizzatori NOx e sistemi di depurazione dei gas di scarico. In tale sezione si notano anche aggiornamenti dei riferimenti normativi, in particolare per impianti di trattamento e abbattimento delle emissioni.

La sezione protezione antincendio è particolarmente ampia e comprende materiali e componenti per rivestimenti, estintori portatili e carrellati, equipaggiamento da vigile del fuoco, autorespiratori, componenti sprinkler, porte e paratie tagliafuoco, materiali non combustibili, tubazioni e valvole non metalliche per oli minerali, sistemi di rilevazione e allarme incendi, impianti a gas inerte, impianti a schiuma e a polvere, sistemi di rilevamento fumo ad estrazione di campioni, monitor acqua mobile, tubazioni antincendio e impianti di illuminazione d’emergenza. Per alcune categorie il regolamento aggiorna le norme EN/IEC applicabili e, in taluni casi, precisa il mantenimento delle norme vigenti al momento dell’installazione per i pezzi di ricambio.

Le apparecchiature di navigazione includono bussole magnetiche e giroscopiche, sistemi di controllo della rotta, ecometri, GPS, GLONASS, Galileo, DGPS, SDME, VDR e S-VDR, ECDIS con backup/RCDS, radar di vario tipo, AIS, BNWAS, sistemi integrati di navigazione, riflettori radar, apparecchiature di visione notturna, lampeggiatori diurni e vari indicatori di rotta. Il testo distingue con precisione le categorie per navi convenzionali e per unità veloci, spesso con classi (CAT 1, 2, 3; H) e aggiornamenti delle relative norme tecniche.

La sezione radiocomunicazione è molto articolata e comprende apparati VHF, MF, MF/HF, NAVTEX, EGC, Inmarsat-C, EPIRB, radar SART, AIS SART, apparecchiature Galileo, BNWAS, ICS e stazione nave-terra per GMDSS. Sono richiamate le regole SOLAS IV/14, IV/7, le circolari IMO competenti, le raccomandazioni del settore GMDSS e numerose norme ETSI/IEC aggiornate. Il regolamento chiarisce anche che alcuni requisiti decaduti per deliberazioni IMO/ITU non sono più applicabili, ad esempio per taluni generatori di allarme bitonale o per determinate trasmissioni obsolete.

Note operative di rilievo per i professionisti

Per gli operatori del settore, il regolamento ha rilevanza pratica soprattutto su tre piani: certificazione del prodotto, gestione del periodo transitorio e aggiornamento documentale. I certificati di esame del tipo e i fascicoli tecnici devono riflettere l’ultima riga applicabile della voce pertinente, tenendo conto delle date di prima immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo. In più punti il testo richiede che il certificato Modulo B indichi espressamente se alcune funzionalità opzionali o componenti associati siano stati sottoposti a prova, oppure che certi componenti obbligatori siano richiamati come tali.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sul piano operativo, ciò significa che gli operatori devono verificare sia la data di applicazione della specifica voce tecnica sia l’eventuale sussistenza di regimi transitori che consentano, per un tempo limitato, il mantenimento in mercato o a bordo di prodotti conformi a precedenti requisiti nazionali di omologazione.

Disposizioni principali

Applicazione dei requisiti internazionali all’equipaggiamento marittimo

L’articolo 1 stabilisce che i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previsti negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell’equipaggiamento marittimo indicato nell’allegato.

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397, al fine di mantenere un elenco aggiornato e completo dei prodotti rientranti nella disciplina MED.

Regime transitorio per nuove voci o voci aggiornate

L’articolo 3 consente, per specifiche voci inserite o aggiornate, la continuazione dell’immissione sul mercato e dell’installazione a bordo di navi dell’UE se l’equipaggiamento era conforme ai requisiti nazionali di omologazione vigenti prima delle date indicate. Sono previsti tre termini principali: fino al 19 giugno 2021 per le voci introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773; fino al 3 ottobre 2022 per le voci introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397; fino al 1° settembre 2023 per le nuove voci introdotte dal regolamento (UE) 2020/1170.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aggiornamento dell’allegato tecnico

L’allegato elenca in modo analitico le categorie di equipaggiamento marittimo e, per ciascuna voce, indica le regole SOLAS o MARPOL applicabili, le risoluzioni e circolari IMO pertinenti, le norme di prova (ISO, IEC, EN, ETSI) e i moduli di valutazione della conformità. L’allegato contiene note generali sulla lettura delle colonne, sulla equivalenza tra serie di norme di prova, sui criteri di "installazione" a bordo e sulla gestione delle righe multiple per una stessa voce, nonché elenchi di voci trasferite o lasciate vuote.

Come è indicizzato

Materiesicurezza marittimatrasportinavigazioneprotezione antincendioprevenzione dell’inquinamento marinoradiocomunicazioni

Testo integrale

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