Regolamento (UE) 2020/1818
Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i requisiti minimi di metodologia, trasparenza e accuratezza per due categorie di benchmark climatici dell’UE: gli indici di riferimento UE di transizione climatica e quelli allineati con l’accordo di Parigi. Introduce criteri comuni su scenario climatico, calcolo delle emissioni, progressiva inclusione delle emissioni di ambito 3, traiettoria di decarbonizzazione e obblighi di disclosure. Prevede inoltre soglie di riduzione più severe e ulteriori esclusioni per gli indici allineati con l’accordo di Parigi.
Norme minime per la metodologia degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori di indici di riferimento che costruiscono e gestiscono indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, sia per indici su titoli azionari sia, in taluni casi, su titoli di debito societari. Rileva per gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e la misurazione della performance dei fondi di investimento che usano tali benchmark. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Sono previste esclusioni e regole differenziate per titoli sovrani, per alcuni settori economici e per le società con ricavi legati a carbone, petrolio, gas, tabacco, armi controverse e altre attività escluse.
Norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/1011 fissando le norme minime che gli amministratori devono rispettare per qualificare un benchmark come indice di riferimento UE di transizione climatica o come indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi. La disciplina si colloca nel quadro del Green Deal europeo e dell’attuazione dell’accordo di Parigi, con l’obiettivo di evitare il greenwashing e orientare i flussi finanziari verso una traiettoria di decarbonizzazione coerente con lo scenario IPCC a 1,5 °C.
Finalità e ratio
La logica del regolamento è duplice: da un lato, garantire che gli indici climatici UE siano effettivamente comparabili, trasparenti e fondati su dati robusti; dall’altro, rendere credibile la loro funzione di orientamento degli investimenti verso attività a minore intensità emissiva. I considerando evidenziano la necessità di un quadro comune per due categorie di benchmark con diverso livello di ambizione: gli indici di transizione climatica e quelli allineati con l’accordo di Parigi.
Definizioni e parametri di base
L’articolo 1 introduce le definizioni operative essenziali, tra cui:
- emissioni di gas a effetto serra;
- emissioni assolute di gas a effetto serra;
- intensità dei gas a effetto serra;
- EVIC, ossia il valore della società comprensivo di disponibilità liquide;
- universo di investimenti;
- anno di riferimento.
Queste nozioni sono decisive perché tutta la metodologia di calcolo, la traiettoria di decarbonizzazione e i requisiti di disclosure ruotano attorno all’intensità emissiva o, quando necessario, alle emissioni assolute.
Scenario di riferimento e struttura comune della metodologia
L’articolo 2 impone come scenario climatico di riferimento lo scenario IPCC a 1,5 °C, senza sforamento o con sforamento limitato. Tale scenario costituisce il parametro comune per la costruzione della metodologia di entrambi i tipi di benchmark.
L’articolo 3, per i benchmark azionari, stabilisce un vincolo di esposizione ai settori ad alta intensità di carbonio: l’esposizione aggregata ai settori indicati nelle sezioni da A a H e nella sezione L dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 deve essere almeno equivalente a quella del sottostante universo di investimenti. La norma mira a evitare una composizione artificiosamente "decarbonizzata" che non rappresenti l’economia reale.
Calcolo delle emissioni, aggiornamenti e Scope 3
L’articolo 4 stabilisce che il calcolo dell’intensità o delle emissioni assolute debba essere effettuato usando la stessa valuta per tutte le attività sottostanti e aggiornato annualmente.
L’articolo 5 introduce in modo graduale le emissioni di ambito 3 nella metodologia:
- dal 23 dicembre 2020 per energia ed estrattivo;
- entro due anni da tale data per industria, materiali, edilizia, costruzione e trasporti;
- entro quattro anni per tutti gli altri settori.
In via transitoria, dal 23 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, è consentito l’uso delle riserve di combustibili fossili se non sia possibile calcolare o stimare lo Scope 3. La scelta riflette il riconoscimento della limitata qualità dei dati disponibili per tali emissioni.
Incentivi alle società con target di riduzione
L’articolo 6 consente agli amministratori di aumentare la ponderazione delle società che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni, purché:
- pubblichino in modo coerente e accurato gli Scope 1, 2 e 3;
- abbiano ridotto l’intensità o le emissioni assolute, includendo gli Scope 1, 2 e 3, in media di almeno il 7 % annuo per almeno tre anni consecutivi.
La disposizione consente di premiare i comportamenti societari più virtuosi, ma sempre entro il perimetro della gradualità prevista per lo Scope 3.
Traiettoria di decarbonizzazione e mantenimento dell’etichetta
L’articolo 7 è il cuore della disciplina: impone una traiettoria minima di decarbonizzazione pari al 7 % annuo medio. La regola opera in modo differenziato:
- per i titoli azionari: riduzione media annua di almeno il 7 % dell’intensità emissiva;
- per i titoli di debito societari con emittente quotato: riduzione media annua di almeno il 7 % dell’intensità o delle emissioni assolute;
- per i titoli di debito societari con emittente non quotato: riduzione media annua di almeno il 7 % delle emissioni assolute.
La traiettoria è calcolata geometricamente. Se l’EVIC medio dei componenti cambia, il valore viene adeguato con un fattore di inflazione del valore della società. Se un obiettivo annuale non viene raggiunto, l’anno successivo occorre compensare il mancato risultato. La perdita dell’etichetta avviene se:
- il mancato raggiungimento non è compensato nell’anno successivo; oppure
- gli obiettivi non sono raggiunti in tre occasioni in un periodo consecutivo di 10 anni.
È possibile riacquisire l’etichetta dopo due anni consecutivi di rispetto della traiettoria, salvo che l’indice l’abbia persa due volte.
Regole specifiche per la riduzione rispetto all’universo di investimenti
Per gli indici UE di transizione climatica, l’articolo 9 richiede che l’intensità o le emissioni assolute, includendo gli Scope 1, 2 e 3, siano inferiori di almeno il 30 % rispetto all’universo di investimenti.
Per gli indici UE allineati con l’accordo di Parigi, l’articolo 11 eleva la soglia minima al 50 % rispetto all’universo di investimenti. In entrambi i casi, lo Scope 3 è applicato secondo il calendario di introduzione graduale dell’articolo 5.
Esclusioni: benchmark di transizione climatica
L’articolo 10 prevede che la metodologia indichi se e come siano escluse società, e stabilisce che entro il 31 dicembre 2022 gli amministratori devono soddisfare gli obblighi di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2. Ciò avvicina progressivamente i benchmark di transizione agli standard più rigorosi previsti per i benchmark allineati con l’accordo di Parigi.
Esclusioni: benchmark allineati con l’accordo di Parigi
L’articolo 12 impone esclusioni obbligatorie per:
- società coinvolte in armi controverse;
- società attive nella coltivazione e produzione di tabacco;
- società che violano i principi del patto mondiale delle Nazioni Unite o le linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
- società che ricavano almeno l’1 % dei ricavi da carbone e lignite;
- società che ricavano almeno il 10 % dei ricavi da oli combustibili;
- società che ricavano almeno il 50 % dei ricavi da gas combustibili;
- società che ricavano almeno il 50 % dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con intensità superiore a 100 g CO2e/kWh.
Sono inoltre escluse le società che, secondo gli amministratori o i fornitori esterni di dati, arrechino danno significativo a uno o più obiettivi ambientali dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852. La metodologia può altresì prevedere ulteriori criteri di esclusione fondati su fattori climatici o su criteri ESG più ampi.
Trasparenza, stime e qualità dei dati
L’articolo 13 disciplina in modo dettagliato la trasparenza delle stime delle emissioni. Se le stime non si basano su dati di fornitori esterni, devono essere pubblicati metodo, ipotesi, principi di precauzione, metodologia di ricerca e set di dati utilizzati. Se invece si usano dati di un fornitore esterno, devono essere pubblicati il nome e i contatti del fornitore, la metodologia disponibile, le ipotesi principali e il link al sito e alla metodologia del fornitore, se disponibili.
L’articolo 14 richiede inoltre la pubblicazione della traiettoria di decarbonizzazione, dell’anno di riferimento e delle ragioni del mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché delle misure previste per recuperare la traiettoria.
L’articolo 15 impone che i dati sulle emissioni di ambito 1, 2 e 3 siano accurati e comparabili, facendo riferimento a standard quali PEF, OEF, la Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, EN ISO 14064 ed EN ISO 14069. La metodologia deve indicare lo standard prescelto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, le emissioni di gas a effetto serra, le emissioni assolute, l’intensità delle emissioni, l’EVIC (valore della società, comprese le disponibilità liquide), l’universo di investimenti e l’anno di riferimento. Le definizioni rinviano a regolamenti UE già vigenti, in particolare al regolamento (UE) 2018/842 e al regolamento (UE) n. 517/2014.
Scenario climatico di riferimento e composizione degli indici azionari
L’articolo 2 impone l’uso dello scenario IPCC a 1,5 °C, senza sforamento o con sforamento limitato, come scenario di riferimento per la costruzione della metodologia. L’articolo 3 prevede, per gli indici basati su titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato pubblico dell’Unione o di un’altra giurisdizione, un’esposizione aggregata ai settori ad alta intensità di carbonio almeno equivalente a quella del sottostante universo di investimenti.
Calcolo, aggiornamento e introduzione dello Scope 3
L’articolo 4 richiede che il calcolo dell’intensità o delle emissioni assolute sia effettuato usando la stessa valuta per tutte le attività sottostanti e che sia ricalcolato annualmente. L’articolo 5 introduce gradualmente i dati sulle emissioni di ambito 3: dal 23 dicembre 2020 per energia ed estrattivo; entro due anni per industria, materiali, edilizia, costruzione e trasporti; entro quattro anni per tutti gli altri settori. Fino al 31 dicembre 2021 è ammesso, per tali finalità, l’uso delle riserve di combustibili fossili se non è possibile calcolare o stimare lo Scope 3.
Società con obiettivi di riduzione delle emissioni
L’articolo 6 consente di aumentare la ponderazione delle emittenti che fissano e pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni se pubblicano in modo coerente e accurato gli Scope 1, 2 e 3 e se hanno ridotto l’intensità o le emissioni assolute, includendo gli Scope 1, 2 e 3, in media di almeno il 7 % annuo per almeno tre anni consecutivi.
Traiettoria di decarbonizzazione e mantenimento dell’etichetta
L’articolo 7 stabilisce una traiettoria minima di decarbonizzazione: almeno il 7 % annuo medio per gli indici azionari e per i titoli di debito societari, con regole distinte a seconda che l’emittente abbia o meno titoli azionari quotati. Il calcolo è geometrico. Se l’EVIC medio cambia, il valore di riferimento viene adeguato con un fattore di inflazione del valore della società. Gli obiettivi mancati vanno compensati nell’anno successivo; la perdita dell’etichetta scatta se il mancato raggiungimento non è compensato o se vi sono tre mancate realizzazioni in un periodo consecutivo di 10 anni. È possibile rietichettare l’indice dopo due anni consecutivi di rispetto della traiettoria, salvo che l’etichetta sia già stata persa due volte.
Calcolo delle variazioni e nuovo anno di riferimento
L’articolo 8 disciplina il metodo di calcolo della variazione delle emissioni come variazione percentuale tra medie ponderate di anni consecutivi. Prevede l’uso di un nuovo anno di riferimento quando vi siano cambiamenti significativi nella metodologia di calcolo; ciò non incide sulle regole di perdita dell’etichetta previste dall’articolo 7.
Requisiti specifici per gli indici di transizione climatica
L’articolo 9 richiede che gli indici UE di transizione climatica presentino un’intensità o emissioni assolute, comprensive degli Scope 1, 2 e 3, inferiori di almeno il 30 % rispetto a quelle dell’universo di investimenti. L’articolo 10 impone che la metodologia indichi eventuali esclusioni e prevede l’adeguamento agli obblighi di esclusione dell’articolo 12, paragrafi 1, lettere a), b) e c), e 2, entro il 31 dicembre 2022.
Requisiti specifici per gli indici allineati con l’accordo di Parigi
L’articolo 11 richiede una riduzione minima del 50 % dell’intensità o delle emissioni assolute rispetto all’universo di investimenti, includendo gli Scope 1, 2 e 3. L’articolo 12 impone esclusioni obbligatorie per società coinvolte in armi controverse, tabacco, violazioni dei principi ONU o delle linee guida OCSE, e per società con determinate soglie di ricavi da carbone, petrolio, gas e produzione di energia elettrica ad alta intensità emissiva. Sono previste ulteriori esclusioni per società che arrechino danni significativi agli obiettivi ambientali dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e la possibilità di introdurre altri criteri di esclusione ESG/climatici nella metodologia.
Trasparenza sulle stime e sulle fonti dati
L’articolo 13 impone obblighi dettagliati di trasparenza quando si utilizzano stime delle emissioni, distinguendo tra stime costruite internamente e stime basate su fornitori esterni di dati. Devono essere resi pubblici metodologia, ipotesi, principi di precauzione, metodi di ricerca, set di dati, identità e contatti dei fornitori e, se disponibili, collegamenti ai siti web e alle metodologie dei fornitori. Per gli indici allineati con l’accordo di Parigi tali obblighi valgono anche ai fini delle esclusioni basate sul danno significativo.
Comunicazione della traiettoria di decarbonizzazione e accuratezza dei dati
L’articolo 14 impone la pubblicazione della traiettoria di decarbonizzazione, dell’anno di riferimento e, in caso di mancato rispetto degli obiettivi, delle ragioni e delle misure correttive. L’articolo 15 richiede che i dati sulle emissioni di ambito 1, 2 e 3 siano accurati, coerenti con standard internazionali o europei indicati nel testo, e che la metodologia specifichi lo standard utilizzato; gli amministratori devono inoltre garantire comparabilità e qualità dei dati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 16 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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