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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1816

Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull’indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/1011 imponendo agli amministratori di benchmark di spiegare in modo standardizzato come i fattori ESG incidono sugli indici di riferimento. La finalità è migliorare comparabilità, chiarezza e trasparenza per gli investitori, anche in coerenza con il Green Deal europeo e con l'Accordo di Parigi. Il testo fissa un modello uniforme di dichiarazione, richiede indicazioni su punteggi ESG, fonti dati e norme utilizzate, e impone aggiornamenti almeno annuali o in caso di modifiche significative. Per alcune categorie di benchmark climatici e per indici rilevanti sono previste informazioni aggiuntive su traiettorie di decarbonizzazione e allineamento agli obiettivi climatici.

Regolamento delegato che stabilisce il contenuto e il modello della dichiarazione sull'indice di riferimento per spiegare come i fattori ESG si riflettono negli indici di riferimento, con obblighi aggiuntivi per gli indici UE di transizione climatica e allineati all'accordo di Parigi.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento soggetti al regolamento (UE) 2016/1011, per la redazione e l'aggiornamento della dichiarazione sull'indice di riferimento relativa agli indici o alle famiglie di indici di riferimento da essi forniti e pubblicati. L'obbligo riguarda in particolare gli indici basati su attività sottostanti che possono essere incise da fattori ambientali, sociali e di governance; il regolamento esclude espressamente gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute. Prevede inoltre comunicazioni specifiche per gli indici di riferimento UE di transizione climatica, per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e, in certe parti, per gli indici di riferimento di obbligazioni e titoli azionari significativi.

Regolamento delegato (UE) 2020/1816: trasparenza ESG nella dichiarazione sull'indice di riferimento

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come benchmark finanziari, imponendo agli amministratori di spiegare in modo uniforme come i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono negli indici o nelle famiglie di indici pubblicati. La ratio, richiamata nei considerando, è rafforzare comparabilità, chiarezza e affidabilità dell'informativa per gli investitori, in coerenza con l'Accordo di Parigi e con il Green Deal europeo.

Contesto e finalità

I considerando sottolineano che l'Accordo di Parigi mira a orientare i flussi di investimento verso un'economia a basse emissioni e resiliente al clima. La Commissione richiama inoltre il Green Deal europeo come strategia di crescita che richiede segnali di lungo periodo agli investitori per evitare attivi non recuperabili e favorire finanziamenti sostenibili. In tale contesto, il regolamento ritiene necessario fissare un contenuto standard della dichiarazione sugli indici di riferimento e un modello uniforme, così da evitare spiegazioni eterogenee e difficilmente confrontabili.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'obbligo grava sugli amministratori di indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011. La disciplina riguarda la dichiarazione sull'indice di riferimento relativa a ciascun indice o famiglia di indici forniti e pubblicati, con focus sui fattori ESG collegati alle attività sottostanti. Il regolamento esclude espressamente gli indici di riferimento per i tassi di interesse e per le valute, ritenendo che le rispettive attività sottostanti non abbiano impatto sui cambiamenti climatici.

Definizioni rilevanti

L'articolo 1 circoscrive alcune categorie: gli "titoli azionari" sono le azioni quotate; i "titoli a reddito fisso" sono i titoli di debito quotati, diversi da quelli emessi da un emittente sovrano; il "debito sovrano" coincide con i titoli di debito emessi da un emittente sovrano. Tali definizioni sono funzionali alla strutturazione dell'allegato II, che differenzia gli indicatori richiesti in base alla natura dell'attività sottostante.

Obbligo di spiegazione dei fattori ESG

L'articolo 2 impone agli amministratori di spiegare, secondo il modello dell'allegato I, il modo in cui i fattori ESG elencati nell'allegato II si riflettono nell'indice di riferimento o nella famiglia di indici. La spiegazione deve includere un punteggio ESG riferito all'indice o alla famiglia di indici sulla base di un valore medio ponderato aggregato; il punteggio non va comunicato per ciascun componente dell'indice.

Per i singoli indici, in alternativa alla riproduzione di tutte le informazioni richieste dal modello, è possibile inserire un collegamento ipertestuale al sito web dell'amministratore contenente le informazioni complete. In ogni caso, le informazioni online devono essere facilmente accessibili e rimanere disponibili per cinque anni.

Quando gli indici combinano più attività sottostanti, la spiegazione deve essere resa per ciascuna attività pertinente. Devono inoltre essere indicate le fonti dei dati e le norme utilizzate per i fattori ESG comunicati. Se l'amministratore comunica fattori ESG aggiuntivi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/1817, deve includere anche il punteggio relativo a tali fattori aggiuntivi.

Aggiornamenti e mantenimento dell'informativa

L'articolo 3 richiede un aggiornamento della spiegazione ogni volta che intervenga un cambiamento significativo nei fattori ESG e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. Ogni aggiornamento deve indicare i motivi che lo hanno determinato, così da consentire agli utilizzatori di comprendere l'evoluzione dell'indice e della relativa informativa.

Ulteriori obblighi per indici climatici UE

Per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, l'allegato I prevede obblighi informativi supplementari. In particolare, devono essere pubblicati:

  • la traiettoria di decarbonizzazione prospettica su base annua;
  • il grado di conseguimento medio della traiettoria di decarbonizzazione IPCC (1,5 °C senza sforamento o con sforamento limitato) per ciascun anno dalla sua definizione;
  • la sovrapposizione tra l'indice e l'universo di investimenti di cui all'articolo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/1818, utilizzando la quota attiva a livello di attività.

Informazioni sull'allineamento con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi

L'allegato I, sezione 3, introduce un ulteriore pacchetto di informazioni per gli indici di obbligazioni e titoli azionari significativi, nonché per gli indici UE di transizione climatica e allineati con l'accordo di Parigi. Entro la data di applicazione del regolamento e, per ciascun indice o famiglia di indici, comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere rese note informazioni su:

  • l'eventuale allineamento dell'indice con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
  • lo scenario di temperatura utilizzato, secondo norme internazionali;
  • il nome del fornitore dello scenario di temperatura;
  • la metodologia impiegata per misurare l'allineamento;
  • il collegamento ipertestuale al sito web dello scenario utilizzato.

Il modello richiede anche l'indicazione della data dell'ultimo aggiornamento e del motivo dell'aggiornamento.

Contenuto del modello e fattori ESG per tipologia di attività

L'allegato I fornisce il modello formale della dichiarazione, articolato in sezioni che coprono: considerazione generale dei fattori ESG, obblighi aggiuntivi per benchmark climatici UE e comunicazione dell'allineamento con l'accordo di Parigi. L'allegato II specifica poi, in modo analitico, i fattori da considerare in base all'attività sottostante dell'indice.

Per i titoli azionari e i titoli a reddito fisso, il regolamento prevede indicatori combinati, ambientali, sociali e di governance. Tra i principali elementi figurano rating ESG medi ponderati, esposizione a energie rinnovabili, rischi fisici connessi al clima, intensità dei gas a effetto serra, quota di emissioni comunicate rispetto a quelle stimate, esposizione a settori NACE rilevanti, presenza nel settore del tabacco o delle armi controverse, violazioni sociali, divario retributivo di genere, composizione dei consigli di amministrazione, incidenti e infortuni, e condanne o ammende per corruzione e concussione. Per i titoli a reddito fisso si aggiungono anche indicatori sulle obbligazioni verdi.

Per il debito sovrano, l'allegato richiede indicatori adattati alla natura dell'emittente, includendo profili ambientali, sociali e di governance, come l'adesione a norme internazionali, indicatori sui diritti umani, sulle disuguaglianze di reddito, sulla libertà di espressione, sulla corruzione, sulla stabilità politica e sullo stato di diritto.

Per le merci, il modello concentra l'attenzione sui rischi fisici e di transizione climatica, sui rischi sociali e di governance, nonché sullo stato di diritto. Per la categoria residuale "altro" sono previsti, tra l'altro, rating ESG medi ponderati, esposizione a opportunità climatiche, intensità delle emissioni, esposizione settoriale, armi controverse, tabacco e, sul piano della governance, quota di fondi sottostanti con politiche di stewardship.

Decorrenza e natura vincolante

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Definizioni essenziali

L'articolo 1 definisce tre nozioni rilevanti ai fini del regolamento: "titoli azionari" come azioni quotate; "titoli a reddito fisso" come titoli di debito quotati diversi da quelli emessi da un emittente sovrano; "debito sovrano" come titoli di debito emessi da un emittente sovrano.

Spiegazione ESG nella dichiarazione sull'indice di riferimento

L'articolo 2 impone agli amministratori di spiegare, usando il modello dell'allegato I, come i fattori ESG elencati nell'allegato II si riflettano in ciascun indice di riferimento o famiglia di indici. L'obbligo non si applica agli indici per tassi di interesse e valute. La spiegazione deve includere un punteggio ESG basato su valore medio ponderato aggregato; per i singoli indici è ammesso sostituire parte delle informazioni con un collegamento ipertestuale al sito web dell'amministratore. Se l'indice combina diverse attività sottostanti, la spiegazione deve essere resa per ciascuna di esse; vanno inoltre indicati fonti dei dati e norme utilizzate. Se l'amministratore comunica fattori ESG aggiuntivi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/1817, deve includerne il punteggio.

Aggiornamento delle informazioni ESG

L'articolo 3 richiede l'aggiornamento della spiegazione ogni volta che intervenga un cambiamento significativo relativo ai fattori ESG e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. Ogni aggiornamento deve indicare i motivi della modifica.

Obblighi aggiuntivi per benchmark climatici UE

L'allegato I, sezione 2, prevede per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per quelli UE allineati con l'accordo di Parigi la pubblicazione di ulteriori informazioni: traiettoria di decarbonizzazione prospettica su base annua, grado di conseguimento medio della traiettoria IPCC (1,5 °C senza sforamento o con sforamento limitato) per ogni anno dalla sua definizione, e sovrapposizione con l'universo di investimenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/1818, usando la quota attiva a livello di attività.

Informazioni sull'allineamento con l'Accordo di Parigi

L'allegato I, sezione 3, impone, per gli indici di obbligazioni e titoli azionari significativi, nonché per gli indici UE di transizione climatica e allineati all'accordo di Parigi, la pubblicazione di informazioni aggiuntive entro la data di applicazione del regolamento e comunque, per ciascun indice o famiglia di indici, entro il 31 dicembre 2021: indicazione se l'indice sia in linea con l'obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio o con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, scenario di temperatura utilizzato, nome del fornitore dello scenario, metodologia di misurazione dell'allineamento e collegamento al sito web dello scenario. Deve essere indicata anche la data dell'ultimo aggiornamento e il motivo dell'aggiornamento.

Modello standard e contenuti per tipologia di attività sottostante

L'allegato I contiene un modello uniforme articolato in sezioni per la considerazione dei fattori ESG, per gli obblighi ulteriori dei benchmark climatici e per l'allineamento con l'Accordo di Parigi. L'allegato II dettaglia, per diverse attività sottostanti, i fattori ambientali, sociali e di governance da comunicare, differenziando tra titoli azionari, titoli a reddito fisso, debito sovrano, merci e altre attività. I contenuti includono indicatori quantitativi e qualitativi, spesso espressi in forma di rating medio ponderato, intensità delle emissioni, esposizioni settoriali, controversie, violazioni sociali, corruzione, stabilità politica, stato di diritto e, per taluni casi, percentuali di obbligazioni verdi o di politiche di stewardship.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarisostenibilitàinformativa non finanziariamercati finanziaricambiamenti climatici

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