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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1084

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1084 della Commissione del 17 luglio 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» (IGP)

Normativa europea32020R1084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1084 della Commissione dispone la registrazione nel registro UE delle DOP e IGP del nome «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» come IGP. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e l’assenza di dichiarazioni di opposizione nel termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il prodotto è inquadrato tra i prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Registrazione della denominazione di indicazione geografica protetta «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» nel registro UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» quale indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto della classe 2.3 (prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo direttamente applicabile. La registrazione opera a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell’assenza di opposizioni notificate alla Commissione.

Registrazione della IGP «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1084 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il provvedimento è adottato dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e in assenza di opposizioni notificate alla Commissione.

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione del nome «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, il nome deve essere registrato.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» è registrato come IGP. La registrazione riguarda un prodotto classificato nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Effetti e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 registra il nome «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto della classe 2.3, relativa ai prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria, ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La registrazione è adottata in base al regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda presentata dall’Italia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non erano state notificate opposizioni ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità alimentarediritto alimentare

Testo integrale

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