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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3058 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che l'avviso di accertamento TARSU per omessa dichiarazione relativa all'anno 2004 fosse tempestivo. Secondo il Comune, poiché la società avrebbe dovuto presentare la denuncia entro il 20 gennaio 2005, il termine quinquennale per l'accertamento sarebbe scaduto il 31 dicembre 2010, data entro la quale l'avviso era stato emesso e spedito. Il Comune ha inoltre dedotto, con il secondo motivo, la necessità di applicare il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, rilevando che il Comune non aveva dedotto né documentato che l'occupazione dei locali fosse iniziata dopo il 20 gennaio 2004, circostanza decisiva per stabilire la decorrenza del termine di decadenza. In caso di occupazione iniziata prima o all'inizio dell'anno d'imposta, il termine quinquennale decorre da quello stesso anno e, per la TARSU 2004, scadeva il 31 dicembre 2009. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È rimasta quindi ferma l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.900 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    La denuncia dei locali ed aree tassabili deve essere effettuata "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione".

    La norma deve essere interpretata distinguendo tra occupazione iniziata prima o entro il 20 gennaio e occupazione iniziata dopo tale data. Nel primo caso, la denuncia va presentata entro il 20 gennaio dell'anno in corso; nel secondo, entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71

    La disposizione previgente in materia di accertamento TARSU è stata abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2007, dalla disciplina introdotta dalla legge n. 296 del 2006.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161

    Gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. La decorrenza dipende dall'effettivo momento iniziale dell'occupazione o detenzione.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 171

    La disciplina dei termini di accertamento introdotta dalla legge n. 296 del 2006 si applica anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2007.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, nn. 4 e 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i fatti, gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure. La mancata deduzione e documentazione di un fatto decisivo comporta l'inammissibilità del motivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne sussistono i presupposti.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un accertamento TARSU, occorre individuare con precisione la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali: non è sufficiente presumere che la dichiarazione fosse dovuta nell'anno successivo.
  • Se l'occupazione era già iniziata prima o entro il 20 gennaio dell'anno d'imposta, il termine quinquennale decorre da quello stesso anno; se è iniziata dopo il 20 gennaio, decorre dall'anno successivo.
  • L'ente impositore deve allegare e documentare nel giudizio la data di inizio dell'occupazione quando tale circostanza è decisiva per la decorrenza del termine di decadenza.
  • Un motivo di ricorso per cassazione fondato su una diversa decorrenza dei termini può essere dichiarato inammissibile se non indica specificamente dove il fatto decisivo sia stato dedotto e provato nei precedenti gradi di giudizio.
  • La questione sulla scissione degli effetti della notificazione diventa irrilevante se il ricorso è già inammissibile per carenza di specificità o se l'accertamento è comunque tardivo secondo la corretta decorrenza del termine.

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