Sentenza del 11/06/2018 n. 3903 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Processo tributario - Atti impugnabili - Accertamento con adesione - Intangibilità - Impugnabilità - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione dell'accertamento con adesione è stata ritenuta non ammissibile, poiché l'atto, una volta sottoscritto, non è impugnabile. La decisione si fonda sull'efficacia vincolante e definitiva dell'accordo raggiunto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnabilità di un accertamento con adesione dopo la sua sottoscrizione. Il principio affermato è che l'accordo perfezionato vincola entrambe le parti ed è intangibile: né le parti né il giudice possono modificarne il contenuto o rimetterne in discussione gli elementi concordati.
Norme richiamate
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis
La disposizione è interpretata nel senso che l'accertamento con adesione, una volta sottoscritto, produce un effetto vincolante e non può essere successivamente modificato o impugnato dalle parti.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un accertamento con adesione comporta, in linea generale, la definitività dell'accordo e limita la possibilità di contestare successivamente il contenuto dell'accertamento.
- Prima di sottoscrivere un accertamento con adesione è necessario verificare con particolare attenzione importi, presupposti e conseguenze, perché il giudice non può normalmente correggere o modificare quanto concordato.
- L'adesione non equivale a una semplice proposta o a un atto provvisorio: una volta perfezionata, vincola sia il contribuente sia l'Amministrazione finanziaria.
- Eventuali contestazioni successive non possono consistere in una revisione del merito dell'accordo già sottoscritto, salvo specifiche ipotesi eccezionali previste dalla legge, che devono essere valutate caso per caso.
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