Cassazione Penale, Sentenza n. 11190/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) e associazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha contestato: a) l'utilizzabilità delle conversazioni acquisite tramite il sistema criptato Sky-Ecc mediante ordine europeo di indagine (O.I.E.), lamentando incertezza sul titolo di reato che aveva motivato l'attività investigativa in Francia, l'assenza di elementi probatori che giustificassero l'abbinamento dei codici IMEI agli username, la mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione e del software di selezione dei messaggi e, quindi, la violazione del diritto di difesa e di norme europee (direttiva 2014/41/UE, d.lgs. 51/2018, CEDU); b) la carenza di gravi indizi in ordine all'associazione mafiosa e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, sostenendo che le forniture attribuite a Pizzolante erano limitate nel tempo, che non era dimostrata la capacità drogante della sostanza e che le transazioni non dimostravano un ruolo associativo stabile; c) il vizio di motivazione e il mancato rispetto dei diritti di difesa per non aver potuto esaminare gli strumenti tecnici di decriptazione; d) l'insussistenza delle esigenze cautelari e della loro attualità in ragione del consistente lasso di tempo intercorso e del percorso di affidamento ai servizi sociali intrapreso dall'imputato.
La decisione
Il ricorso per Cassazione è stato rigettato (in parte dichiarato inammissibile e, comunque, infondato). La Corte ha ritenuto che: gli argomenti sull'inutilizzabilità dei dati acquisiti tramite O.I.E. non superano le pronunce delle Sezioni Unite sulla acquisizione all'estero di messaggistica criptata e non erano supportati dalla formale produzione di documentazione probatoria richiesta; il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato l'abbinamento dei codici IMEI con gli identificativi degli utenti, illustrando la convergenza tra dati forniti dall'autorità francese e riscontri italiani (intercettazioni ambientali e telefoniche, sequestri, GPS, filmati), e pertanto non vi era un vizio logico nella valutazione; l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di cifratura non determina di per sé violazione dei diritti di difesa salvo specifiche allegazioni concrete che dimostrino rischio di alterazione dei dati; non si è in presenza di un trattamento automatizzato che possa essere equiparato al processo decisionale che ha determinato la custodia cautelare; le pronunce citate (Grande Camera CEDU Yuksel Yalcinkaya e CJEU n.171/2024) non erano applicabili alle specifiche modalità investigative del caso; quanto al requisito dei gravi indizi, la Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale, che ha evidenziato plurimi indizi (chat, frequenza e stabilità dei contatti, modalità delle cessioni, quantità e rilevanza economica delle transazioni, ruolo di fornitore di canali stabili di approvvigionamento, precedenti e carichi pendenti) tali da fondare la misura cautelare; infine, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate e attuali le esigenze cautelari (pericolosità sociale e rischio di recidiva) nonostante il tempo intercorso e l'affidamento ai servizi sociali, rigettando il ricorso e lasciando invariate le statuizioni impugnate.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Norma incriminatrice sul traffico di stupefacenti; utilizzata come reato scopo per l'imputazione e per valutare la gravità degli indizi a fondamento della custodia cautelare
Codice penale, art. 416-bis.1
Aggravante connessa alla partecipazione ad associazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il consolidato rapporto di affari potesse concorrere a fondare l'aggravante in sede cautelare, salvo che la sua esclusione incida sull'an o sul quomodo della misura
Codice penale, artt. 81, 110
Principi di concorso di persone e di partecipazione nel reato, richiamati per la contestazione di più condotte a carico dell'indagato
Codice di procedura penale, art. 270
Norma richiamata in contestazione sul difetto di motivazione e sul rispetto delle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione idonea
Direttiva 2014/41/UE, art. 14 (e art. 14 par.7 richiamato in motivazione)
La difesa ha invocato violazioni della direttiva relative agli obblighi informativi e di confronto; la Corte ha ritenuto inapplicabili le eccezioni sollevate alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite e dell'assetto dell'O.I.E.
D.lgs. 51/2018, art. 8
Norma di recepimento sulla materia delle indagini transfrontaliere e trattamento automatizzato; la Corte ha escluso che il complesso processo valutativo cautelare costituisca un 'trattamento automatizzato' ai sensi della norma
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), artt. 6, 47, 52 par.1
Richiamati in difesa per profili di giusto processo e tutela dei diritti; la Corte ha valutato la giurisprudenza CEDU citata (Yuksel Yalcinkaya) e ne ha escluso la piena applicabilità al caso concreto
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275 comma 3
Artt. relativi ai presupposti per la custodia cautelare e alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale che ha valorizzato la presunzione e gli elementi di fatto per ritenere attuali le esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 273 e art. 292
Richiami procedurali sull'onere di motivazione del giudice e sulle presunzioni fondate sul reato associativo; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza rispettasse gli obblighi motivazionali
Giurisprudenza CEDU (Grande Camera), Yuksel Yalcinkaya c. Turchia
Decisione citata dalla difesa per profili di conoscibilità dei messaggi criptati; la Corte ha ritenuto che i fatti e le garanzie del caso italiano differissero da quelli della sentenza CEDU
Corte di Giustizia UE, causa C-670/22 e C-548/21 (richiamate)
Decisioni europee sul trattamento di dati e acquisizioni di contenuto di dispositivi; la Corte ha valutato le pronunce e ritenuto che non ostassero all'utilizzabilità delle prove nel presente procedimento, alla luce delle garanzie processuali fornite
Ordinanze/Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024
Precedenti decisivi che disciplinano l'acquisizione all'estero di messaggistica criptata tramite O.I.E.; la Corte ha ritenuto che le Sezioni Unite autorizzino l'utilizzabilità delle acquisizioni estere purché rispettati i diritti fondamentali e previa produzione documentale da parte della difesa quando si affermano nullità collegate ad atti estranei al fascicolo
Massime di principio
- I dati acquisiti tramite ordine europeo di indagine (O.I.E.) possono essere utilizzati in Italia se esiste convergenza probatoria e se sono rispettate le garanzie fondamentali del giusto processo; non è richiesto che lo Stato di esecuzione osservi tutte le formalità dell'ordinamento italiano
- L'abbinamento tecnico (es. IMEI -> username) deve essere valutato nel suo contesto probatorio complessivo: la Corte accetta che la combinazione di riscontri (intercettazioni, sequestri, GPS, filmati) possa conferire attendibilità all'abbinamento anche se la difesa non accede agli strumenti tecnici
- La mera impossibilità per la difesa di visionare l'algoritmo di cifratura non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa; occorrono allegazioni specifiche e concrete che dimostrino rischio di alterazione o inaffidabilità dei dati
- Le censure sulla valutazione degli indizi in sede di Cassazione sono ammesse solo se si censura la motivazione per manifesta illogicità o violazione di legge: una diversa rivalutazione probatoria è rimessa al giudice di merito
- Quando si invoca l'inutilizzabilità di atti o prove detenute in procedure estere, la parte deve indicare e, se possibile, produrre formalmente le risultanze documentali (positive o negative) a fondamento del vizio processuale
- Il tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare non esclude automaticamente la custodia cautelare: il giudice deve valutare la persistenza di elementi che fondano la pericolosità attuale (prevalente professionalità criminale, reti e canali operativi, precedenti e comportamenti recenti)
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa in sede cautelare può essere oggetto di impugnazione solo se la sua esclusione incide sul 'an' o sul 'quomodo' della misura applicata; in mancanza di tale incidenza l'impugnazione può risultare priva di interesse concreto
- Per contestare l'utilizzabilità di acquisizioni tecniche estere il difensore deve muovere censure precise e documentate: eccezioni generiche o meri rilievi non sufficiente a scalfire una motivazione che dimostri la convergenza delle fonti probatorie
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