Cassazione Civile, Ordinanza n. 12886/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in una controversia su accertamento sintetico del reddito IRPEF per l’anno d’imposta 2005, aveva rigettato il suo appello e accolto l’appello incidentale dell’Ufficio sulle sanzioni. L’avviso di accertamento era stato emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base di indici di capacità contributiva e, in particolare, di un incremento patrimoniale collegato all’acquisto di un immobile, oltre ad altri beni e spese (autovettura, polizze assicurative, spese gestionali). Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973, 2697, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente posto a suo carico la prova contraria di aver utilizzato fondi propri per l’acquisto immobiliare e avrebbe ritenuto non provata una circostanza di fatto, il prestito di terzi, che sarebbe invece emersa dagli atti e non contestata. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato l’effettivo esborso di euro 695.000 per l’investimento immobiliare del 2009, fatto che, a suo dire, sarebbe rilevante ai fini dell’accertamento impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili; il primo anche infondato. Ha osservato, quanto al primo motivo, che in presenza di "doppia conforme" il ricorrente, per dedurre il vizio motivazionale, avrebbe dovuto indicare le differenti rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. Ha inoltre precisato che la censura, sotto l’apparente profilo della violazione di legge, mirava in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dalla CTR, non sindacabile in cassazione; la CTR aveva correttamente applicato i principi sull’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e sulla prova contraria del contribuente, valorizzando la carenza di documentazione idonea, la mancanza di tracciabilità, di data certa e di congruenza di alcuni documenti prodotti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito l’inammissibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e ha comunque rilevato che la CTR aveva esaminato proprio la questione dell’effettivo esborso e della disponibilità di fondi propri. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Nell’accertamento sintetico del reddito, l’Amministrazione può presumere il reddito complessivo sulla base di indici di capacità contributiva e di spese/incrementi patrimoniali; resta salva la prova contraria del contribuente, che deve essere documentale e idonea a dimostrare redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque l’insussistenza/inferiorità del maggior reddito presunto.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso grava secondo le regole sostanziali; non ricorre quando la censura attacca la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove dedotte dalle parti.
La censura non può limitarsi a lamentare che il giudice abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, poiché tale valutazione è consentita al giudice di merito.
In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio motivazionale deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso può denunciare violazione di legge solo se la doglianza attiene realmente alla regola giuridica applicata e non alla rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due sentenze; inoltre non è ammissibile per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
La disciplina sulla doppia conforme e sulla nuova formulazione del vizio motivazionale si applica ai giudizi d’appello introdotti dopo l’entrata in vigore della riforma nei termini indicati dalla norma.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012
La nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio assolve il proprio onere probatorio dimostrando fatti-indice certi di capacità contributiva, mentre grava sul contribuente la prova contraria, da fornire in modo documentale e oggettivamente attendibile.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nell’allegazione della mera esistenza di ulteriori disponibilità finanziarie: occorre dimostrarne consistenza, durata del possesso e riferibilità concreta alle spese contestate, in modo da escludere che il tenore di vita o l’investimento siano stati finanziati con redditi non dichiarati.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio attraverso la deduzione apparente di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c., quando in realtà si contesti l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
- Se il giudice di merito ha esaminato la documentazione prodotta e ne ha motivatamente escluso l’idoneità a provare la provenienza lecita e tracciabile delle somme impiegate, tale valutazione di inattendibilità è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e non illogica.
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