Regolamento (UE) 2016/1238
Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 dettando le modalità comuni per l'intervento pubblico e per l'aiuto all'ammasso privato di diversi prodotti agricoli. Definisce requisiti di ammissibilità degli operatori e dei prodotti, regole sulle cauzioni, sui controlli, sui luoghi di ammasso e sul pagamento dell'aiuto. Stabilisce inoltre condizioni specifiche per alcuni settori, in particolare olio di oliva e zucchero, e contiene disposizioni transitorie e di abrogazione dei precedenti atti applicativi.
Regole complementari su intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli nell'ambito dell'OCM unica.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori stabiliti nell'Unione e titolari di partita IVA che presentano offerte o domande nell'ambito dell'acquisto e della vendita all'intervento pubblico e dell'aiuto all'ammasso privato. Riguarda i prodotti agricoli elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con requisiti specifici per cereali, riso, carni bovine, burro, latte scremato in polvere, zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni suine, ovine e caprine, formaggi e altre categorie indicate. Si applica dal 1º ottobre 2016, con applicazione dell'allegato I, parte II, per l'acquisto all'intervento dei cereali dal 1º luglio 2017. Sono previste esclusioni/limitazioni specifiche per taluni operatori, prodotti e casi di inadempienza, nonché disposizioni transitorie per offerte già ricevute sotto i precedenti regolamenti abrogati.
Intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato
Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 disciplinando in modo uniforme le modalità di acquisto e vendita all'intervento pubblico e di concessione dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti agricoli interessati. La disciplina mira a semplificare il sistema, rafforzare i controlli e sostituire il precedente quadro applicativo frammentato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle operazioni di intervento pubblico e di ammasso privato previste dagli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013. I prodotti coinvolti comprendono, in particolare, cereali, riso, carni bovine, burro, latte scremato in polvere, zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni suine, ovine e caprine e formaggi. La partecipazione è riservata, in linea generale, a operatori stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione.
Operatori ammessi
Ai sensi dell'articolo 2, gli operatori devono essere stabiliti nell'Unione e titolari di partita IVA. Per l'intervento sulle carni bovine, possono presentare offerta solo macelli bovini riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 o commercianti che fanno macellare gli animali presso tali macelli per proprio conto. Per l'aiuto all'ammasso privato, nel settore dell'olio di oliva possono operare solo soggetti che rispettano le condizioni dell'allegato VII; nel settore dello zucchero, solo i fabbricanti di zucchero.
Requisiti dei prodotti per l'intervento pubblico
L'articolo 3 richiede che i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile e rispettino il regolamento (UE) n. 1308/2013. I requisiti tecnici sono dettagliati negli allegati: cereali (allegato I), riso (allegato II), carni bovine (allegato III), burro (allegato IV) e latte scremato in polvere (allegato V). Per burro e latte scremato in polvere è inoltre necessaria la provenienza da imprese riconosciute. Gli allegati fissano limiti puntuali su umidità, impurità, contaminanti, caratteristiche organolettiche, contenuti minimi di proteine o grassi, nonché obblighi di produzione e certificazione per le operazioni transfrontaliere.
Requisiti per l'aiuto all'ammasso privato
Per l'ammasso privato, l'allegato VI definisce i requisiti di qualità per zucchero, fibre di lino, carni, burro, formaggi e latte scremato in polvere. Sono previste condizioni specifiche di produzione recente, confezionamento, etichettatura, origine unionale delle materie prime e classificazione. Per alcuni prodotti, come i formaggi DOP/IGP e il burro o il latte scremato in polvere, il regolamento richiede ulteriori attestazioni o la prova del rispetto dei requisiti d'origine e di fabbricazione.
Cauzione, svincolo e incameramento
L'articolo 4 impone la costituzione di una cauzione per garantire la serietà delle offerte e delle domande. L'articolo 5 ne disciplina lo svincolo e l'incameramento: la cauzione è svincolata in caso di inammissibilità o mancata accettazione dell'offerta/domanda, nonché in relazione alla consegna, al pagamento o al rispetto degli obblighi contrattuali. È incamerata, invece, in caso di ritiro o modifica indebita dell'offerta/domanda, mancata conformità dei prodotti, mancata consegna entro il termine, mancato pagamento o inadempimento degli obblighi di smaltimento o di ammasso.
Intervento pubblico: luoghi di ammasso
Gli articoli 6 e 7 stabiliscono che i luoghi di ammasso devono garantire la conservazione in buone condizioni, anche sotto il profilo della temperatura, e disporre dei mezzi tecnici necessari alla presa in consegna e allo svincolo. Gli organismi pagatori devono pubblicare e aggiornare le informazioni sui luoghi disponibili. Per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere è richiesta una capacità minima di ammasso; per le carni bovine sono previste condizioni ulteriori di magazzinaggio, congelamento e disossamento, oltre alla possibilità di ricorrere a capacità di ammasso di un altro Stato membro se quella nazionale è insufficiente.
Aiuto all'ammasso privato: pagamento e riduzioni
L'articolo 8 lega il pagamento dell'aiuto al raggiungimento di soglie minime di permanenza in ammasso: in linea generale il 99 % del quantitativo contrattuale, ma per alcuni prodotti specifici il 97 %. Se la soglia non è raggiunta, l'aiuto non è versato, salvo i casi espressamente disciplinati. Per i formaggi, una perdita naturale di peso non comporta riduzione dell'aiuto né incameramento della cauzione quando riconosciuta dall'organismo pagatore. Il mancato rispetto del termine di ammasso comporta una riduzione giornaliera del 10 % dell'importo dovuto, fino a un massimo del 100 %.
Controlli e regole settoriali
Il regolamento rinvia più volte ai controlli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e, per alcuni settori, al regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Sono previste verifiche sull'ammissibilità, sulle caratteristiche qualitative, sulla produzione, sull'origine e sulla corretta etichettatura. In particolare, per burro e latte scremato in polvere sono disciplinati i sistemi di controllo, i certificati dello Stato membro di produzione e le condizioni di riconoscimento delle imprese, con sospensione o revoca in caso di inosservanza.
Comunicazioni, abrogazioni e disciplina transitoria
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i quantitativi interessati. Il regolamento abroga i precedenti regolamenti applicativi in materia di intervento e ammasso privato, ma conserva l'applicazione di talune disposizioni per offerte già presentate e per un periodo transitorio, fino alla sostituzione di specifici atti richiamati. L'entrata in vigore avviene il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'applicazione generale decorre dal 1º ottobre 2016, con differimento al 1º luglio 2017 per una parte dell'allegato I sui cereali.
Disposizioni principali
Campo di applicazione
L'articolo 1 delimita l'oggetto del regolamento: acquisto e vendita all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento.
Ammissibilità degli operatori
L'articolo 2 richiede che gli operatori siano stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione. Per l'intervento sulle carni bovine possono presentare offerta solo macelli riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 o commercianti di bestiame/carni che fanno macellare presso tali macelli. Per l'aiuto all'ammasso privato, nel settore dell'olio di oliva sono ammessi solo operatori conformi all'allegato VII, mentre nel settore dello zucchero solo i fabbricanti di zucchero.
Ammissibilità dei prodotti e requisiti di qualità
L'articolo 3 stabilisce che i prodotti devono essere sani, leali e mercantili e conformi al regolamento (UE) n. 1308/2013. Per l'intervento pubblico, i requisiti specifici sono fissati negli allegati I (cereali), II (riso), III (carni bovine), IV (burro) e V (latte scremato in polvere); burro e latte scremato in polvere devono inoltre provenire da imprese riconosciute. Per l'aiuto all'ammasso privato si applicano i requisiti dell'allegato VI.
Cauzione
L'articolo 4 impone la costituzione di una cauzione a favore dell'organismo pagatore per offerte di acquisto o vendita all'intervento, per lo smaltimento nell'ambito del programma di aiuto alimentare agli indigenti e per offerte o domande di aiuto all'ammasso privato, salvo diversa previsione dei regolamenti di esecuzione. L'articolo 5 disciplina svincolo e incameramento, collegandoli all'ammissibilità, all'accettazione, alla consegna, al pagamento, al rispetto dei quantitativi, dei termini e degli obblighi contrattuali, con alcune soglie e deroghe (ad esempio, per cereali, riso e carni bovine una differenza entro il 5 % può comportare svincolo integrale).
Luoghi di ammasso all'intervento
Gli articoli 6 e 7 impongono che i luoghi di ammasso garantiscano la corretta conservazione dei prodotti, dispongano degli impianti tecnici necessari e della capacità di svincolo nei tempi previsti. Per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere è richiesta una capacità minima di ammasso; per le carni bovine sono previsti requisiti specifici di magazzinaggio, congelamento e controllo, nonché la possibilità di usare la capacità di altro Stato membro se quella nazionale è insufficiente, con informativa alla Commissione.
Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato
L'articolo 8 prevede il pagamento dell'aiuto solo se il quantitativo effettivamente ammasso raggiunge almeno il 99 % del quantitativo contrattuale, oppure il 97 % per taluni prodotti (zucchero in silo separato, olio di oliva, fibre di lino, carni bovine/suine/ovine/caprine, formaggi e latte scremato in polvere in big bags). In caso di mancato raggiungimento delle soglie, di mancato rispetto del periodo contrattuale o di prodotti difettosi, l'aiuto può essere ridotto o non versato; è prevista una riduzione del 10 % per ogni giorno di ritardo nello svincolo, fino al 100 %.
Comunicazioni, abrogazioni e regime transitorio
L'articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i quantitativi secondo le modalità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. L'articolo 10 abroga una serie di regolamenti precedenti, mantenendo però alcune applicazioni transitorie per offerte già ricevute e per specifiche disposizioni fino a date determinate, tra cui il 30 giugno 2017 per una parte del regolamento (UE) n. 1272/2009. L'articolo 11 fissa l'entrata in vigore al settimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione generale dal 1º ottobre 2016, con decorrenza differita al 1º luglio 2017 per l'allegato I, parte II, relativo ai cereali.
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