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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34132/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di una esecuzione immobiliare promossa contro una società debitrice, una società che si assumeva proprietaria dei beni pignorati propose opposizione esecutiva deducendo, da un lato, che la debitrice esecutata era stata cancellata dal registro delle imprese ed era quindi estinta, con conseguente improcedibilità dell'esecuzione, e, dall'altro, la nullità del pignoramento per incertezza nell'individuazione e nella reale consistenza dei beni staggiti. Il tribunale rigettò l'opposizione ritenendo che la cancellazione della società esecutata fosse successiva al pignoramento e quindi irrilevante, e che il vizio denunciato dovesse essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., peraltro tardiva; inoltre considerò assorbite le ulteriori questioni sulle vicende successive del pignoramento e sull'estinzione del processo esecutivo. La società opponente propose ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 617 c.p.c. in tema di opposizione agli atti esecutivi, motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132 c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o ultrapetizione rispetto alle eccezioni di estinzione e ai profili già dedotti, nonché violazione degli artt. 6 CEDU e 111 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto dirimente la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, in ogni caso, ha rilevato che le doglianze sull'estinzione del processo esecutivo erano non scrutinabili nel giudizio introdotto, essendo il rimedio previsto il reclamo ex art. 630 c.p.c. e non l'opposizione agli atti esecutivi né il ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva comunque esaminato le questioni e le aveva ritenute estranee al giudizio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascuna controricorrente, al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine decadenziale previsto e non è esperibile in modo svincolato da termini; anche vizi gravi o rilevabili d'ufficio devono essere fatti valere con tale rimedio entro i limiti temporali di legge.

  • art. 630 c.p.c.

    I provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono impugnabili esclusivamente con reclamo nelle forme previste dalla norma; non è ammessa la deduzione della mancata pronuncia o del mancato accoglimento dell'istanza di estinzione con opposizione esecutiva o ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata in sede camerale, con applicazione delle conseguenze previste dalla norma anche in tema di condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È richiamata come base per il rilievo in sede di legittimità del difetto assoluto di legittimazione del terzo estraneo al processo esecutivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il motivo sulla motivazione apparente è stato formulato dalla ricorrente, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per ragioni processuali assorbenti.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di omessa pronuncia/minuspetizione sono state respinte perché il giudice di merito aveva espressamente considerato le questioni, e comunque esse non erano deducibili nel giudizio introdotto.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare le preclusioni processuali individuate dalla Corte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo rispetto all'inammissibilità del ricorso per violazione dei rimedi e dei termini propri dell'esecuzione forzata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta, ha applicato la condanna per lite temeraria/ulteriore somma sia in favore delle controparti sia in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo, anche le nullità o irregolarità gravi degli atti, se inerenti alla regolarità dello svolgimento della procedura, devono essere fatte valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro il relativo termine decadenziale; non è ammessa una opposizione "senza termini".
  • L'errore nell'individuazione del bene pignorato non determina automaticamente la nullità del pignoramento: occorre un'incertezza assoluta sull'oggetto del vincolo; in difetto, il vizio non è configurabile nei termini di nullità assoluta.
  • Le questioni relative all'estinzione del processo esecutivo sono soggette al rimedio tipico del reclamo ex art. 630 c.p.c.; non possono essere fatte valere mediante opposizione esecutiva né con ricorso per cassazione per omessa pronuncia.
  • Se il giudice di merito ha comunque esaminato una questione e l'ha ritenuta non delibabile nel giudizio, la censura di omessa pronuncia è inammissibile o infondata.
  • Il difetto di legittimazione del soggetto estraneo al processo esecutivo a proporre opposizioni esecutive impedisce l'accesso al rimedio, salvo i limitati casi in cui il soggetto entri legittimamente nel processo esecutivo in un momento successivo per la tutela di specifici interessi.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

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