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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11611/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società impugnavano la sentenza di applicazione della pena in sede di patteggiamento resa dal Tribunale di Monza per illeciti amministrativi derivanti da reati di corruzione propria e dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti: Effebm contestava l'illegittimità della confisca del profitto perché il debito tributario sarebbe stato poi estinto con ravvedimento operoso; Immobiliare Marina deduceva (i) che l'assoluzione, con formula "per non aver commesso il fatto", dell'amministratore imputato del reato presupposto avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'ente e (ii) la illegittimità della confisca parametrata a somme versate per servizi resi ad Effebm, non riconducibili all'ente, e la non applicabilità della solidarietà passiva alla confisca (riferimento alla sentenza Sezioni Unite "Massini"); Dama censurava (i) errata qualificazione giuridica dei fatti (corruzione propria anziché corruzione per l'esercizio della funzione), (ii) mancata motivazione e quantificazione della confisca (non tenuto conto di somme versate al fisco e della giurisprudenza "Massini") e (iii) violazione dell'accordo sulle sanzioni interdittive (discrepanza tra durata concordata e dispositivo della sentenza) nonché l'insussistenza dei presupposti per l'interdizione e la preclusione della confisca per estinzione del debito tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Effebm s.r.l. e di Immobiliare Marina s.r.l., condannandole al pagamento delle spese processuali e ciascuna alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di Dama s.r.l. la Corte ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza impugnata per un mero errore materiale (invertite le durate delle sanzioni interdittive): per il capo 22) la sanzione interdittiva è rettificata in mesi 2 e giorni 20; per il capo 23) in mesi 6; per il resto il ricorso di Dama è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla qualificazione giuridica dei reati e sulla quantificazione della confisca quando tali questioni erano frutto dell'accordo di patteggiamento (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.), ha escluso l'illegittimità della confisca concordata tra le parti salvo che essa integri una pena illegale, ha affermato l'incompatibilità dell'amministratore (Francesco Calogero/Francesco Magnano) a rappresentare l'ente ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 231/2001 e ha confermato che l'assoluzione dell'autore del reato presupposto con formula "per non aver commesso il fatto" non determina automaticamente l'inesistenza dell'illecito dell'ente (art. 8 d.lgs. 231/2001), posto che il giudice del patteggiamento effettua solo un accertamento incidentale circa l'assenza di cause di proscioglimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231/2001, art. 19

    La confisca del profitto del reato rientra tra le componenti sanzionatorie che possono essere oggetto dell'accordo di patteggiamento; se la confisca e la sua quantificazione sono previste nell'accordo tra le parti e recepite dal giudice, la loro impugnazione in Cassazione è fortemente limitata e può essere ammessa solo se la misura integra una pena illegale

  • d.lgs. n. 231/2001, art. 39

    Il rappresentante dell'ente non può essere lo stesso autore del reato presupposto: la Corte ha rilevato l'incompatibilità dell'amministratore nel rappresentare l'ente nel procedimento, con conseguente invalidità della sua rappresentanza

  • d.lgs. n. 231/2001, art. 8

    La responsabilità dell'ente è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica; l'assoluzione del soggetto che ha commesso il reato presupposto con formula non definitiva non esclude automaticamente la responsabilità dell'ente

  • d.lgs. n. 231/2001, art. 34

    Richiamata per precisare che, nel processo per la responsabilità degli enti, trovano applicazione i limiti procedurali fissati per il patteggiamento (art. 448 c.p.p.)

  • cod. proc. pen., art. 448, comma 2‑bis

    Limita la possibilità di impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento: la revisione in Cassazione circa la qualificazione del fatto o la quantificazione delle sanzioni è ammessa solo in casi di palese eccedenza o di manifesta irregolarità; questioni concernenti aspetti probatori o valutazioni non immediatamente evincibili dall'imputazione sono inammissibili

  • cod. proc. pen., art. 129

    Nel rito del patteggiamento il giudice compie una valutazione incidentale circa l'eventuale insussistenza di cause di proscioglimento; non è richiesto l'accertamento pieno tipico del giudizio ordinario

  • d.lgs. n. 231/2001, art. 13

    Richiamato rispetto ai presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive (esigenza di rilevante entità del profitto o di reiterazione), la Corte ha però ritenuto inammissibili le censure quando la sanzione era frutto dell'accordo tra le parti

  • Sentenza Sezioni Unite "Massini" (giurisprudenza)

    Riferimento giurisprudenziale invocato dalle ricorrenti in tema di confisca per equivalente e solidarietà passiva; la Corte ha ritenuto che le questioni sulla solidarietà passiva o sull'individuazione dei beneficiari del profitto siano precluse se la confisca è stata concordata nell'accordo di patteggiamento

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento che include confisca e quantificazione è vincolante: le parti che hanno concordato l'importo sottopongono alla verifica giudiziale solo la legittimità e la congruità e la possibilità di impugnazione in Cassazione è molto limitata.
  • L'assoluzione non definitiva dell'autore del reato presupposto con formula "per non aver commesso il fatto" non impedisce di per sé la configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente; l'ente risponde autonomamente e il giudice del patteggiamento effettua un accertamento incidentale, non pieno.
  • Il rappresentante legale dell'ente non può agire nel procedimento quando egli coincide con l'autore del reato presupposto (incompatibilità ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 231/2001); la violazione di tale divieto rileva e può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal rappresentante incompatibile.
  • Le questioni di qualificazione giuridica del fatto e di valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione se non risultano con 'indiscussa immediatezza' dall'atto di imputazione: il controllo sul punto è circoscritto.
  • Errori materiali nel dispositivo della sentenza (es. inversione di durate sanzionatorie) possono essere corretti dalla Corte senza intaccare la validità complessiva del patteggiamento.
  • La Corte verifica la congruità della sanzione pattuita ma non può sostituirsi alle parti nel ricalcolo esplorativo del profitto o nell'indagine sui beneficiari interni del profitto quando tali aspetti sono stati oggetto dell'accordo.

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