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Sentenza

Sentenza del 22/11/2021 n. 35900 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano avviso di accertamento che aveva rettificato il prezzo dichiarato (Euro 20.000) elevandolo a Euro 370.340 per la vendita di terreni (circa 81,50 are) e chiedeva il pagamento di maggiori imposte, sanzioni e accessori per Euro 78.686,10. Hanno contestato: 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.131/1986 (art.52 e ss.), sostenendo il divieto di rettifica per terreni censiti con rendita e destinazione non edificatoria/inedificabilità assoluta; 2) omissione della valutazione per comparazione con beni similari (mancanza di indicazione di transazioni o perizie su immobili analoghi nell'ultimo triennio) ai sensi dell'art.51 e ss.; 3) inesistenza dei presupposti e incongruità della valutazione, sostenendo che l'Ufficio aveva sovrastimato i terreni, con richiamo a perizia e CTU prodotte in altro procedimento.

La decisione

La CTP aveva in primo grado rideterminato il valore dei terreni a Euro 20/mq (riducendo la valutazione dell'Ufficio di Euro 50/mq). La CTR aveva confermato la sentenza di primo grado. In Cassazione i giudici hanno ritenuto inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dei contribuenti (mancanza di motivazione della sentenza di appello), constatando che la CTR si era limitata a dichiarare non accoglibili le tesi appellanti senza spiegare il percorso logico-giuridico; per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a diversa sezione della CTR della Campania affinché l'appello dei contribuenti sia integralmente e motivatamente esaminato. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Il giudice del rinvio regolerà le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986

    Disciplina la rettifica del valore o corrispettivo degli immobili per fini di registro; art.52 invocato dai contribuenti per sostenere il divieto di rettifica per terreni censiti con rendita e con destinazione non edificatoria o inedificabilità assoluta. Nel caso la Corte di Cassazione non è entrata nel merito dell'interpretazione sostanziale ma ha riferito le censure al giudice del rinvio.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    art. 36, n. 4; art. 1, comma 2

    Norme processuali del contenzioso tributario richiamate dai ricorrenti in tema di motivazione e difesa; utilizzate per lamentare carenze procedimentali e motivazionali nella sentenza d'appello.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 132, n.4; art. 112; art. 118 disp. att.; art. 360 c.p.c., n.4; art. 370 c.p.c.; art. 378 c.p.c.

    Art.360 n.4 (vizio di motivazione) è stato il fondamento della cassazione: la sentenza d'appello è stata ritenuta carente di motivazione logico-giuridica. Art.370 citato riguardo ai termini per il controricorso (la Corte ha dichiarato tardivo e inammissibile il controricorso dell'Agenzia). Art.112 e altri richiamati per questioni di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e corretta istruzione del giudizio.

  • Costituzione

    Richiamata in relazione al diritto ad un giusto processo e alla motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione carente potesse ledere tale principio.

Massime di principio

  • Un giudice d'appello deve esporre chiaramente il percorso logico-giuridico che giustifica il rigetto o l'accoglimento dell'appello: formule generiche quali "le tesi non sono accoglibili" non sono sufficiente motivazione e possono determinare la cassazione per vizio di motivazione (art.360 c.p.c. n.4).
  • Quando l'Ufficio rettifica il valore dichiarato di terreni ai sensi del D.P.R. n.131/1986, deve motivare la valutazione comparativa indicando i parametri, gli immobili comparati o le transazioni utilizzate; l'assenza di riferimenti comparativi concreti può costituire elemento di criticità per l'atto impositivo.
  • Per i terreni con rendita catastale e destinazione non edificatoria (o vincoli di inedificabilità), l'art.52 DPR 131/1986 può essere invocato dal contribuente per opporsi alla rettifica del valore; la verifica della sussistenza del divieto di rettifica richiede valutazione fattuale e giuridica accurata del piano urbanistico e della qualifica catastale.
  • La prova tecnica (perizia, CTU) prodotta dal contribuente può influire sulla stima dei valori, ma la decisione finale richiede che il giudice espliciti il confronto critico tra le risultanze probatorie e la valutazione dell'Ufficio.
  • Il controricorso deve essere depositato nei termini perentori previsti dall'art.370 c.p.c.; il deposito tardivo è inammissibile e non viene valutato dalla Corte.
  • In presenza di vizi di motivazione in sentenza di appello la Corte di Cassazione tende a cassare e a rinviare la causa per un nuovo esame di merito da parte di diversa composizione della corte territoriale.

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