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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario gli estratti di ruolo riferiti a plurime cartelle di pagamento e a due avvisi di accertamento esecutivi, deducendo il vizio di notifica degli atti presupposti e della comunicazione preventiva del fermo amministrativo. Aveva inoltre invocato più giudicati esterni asseritamente favorevoli, sostenendo che una precedente sentenza avesse già annullato gli stessi atti per omessa notifica. I giudici di merito avevano però ritenuto rituale la notificazione e confermato l'inammissibilità/rigetto delle doglianze. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi, entrambi centrati sulla violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.: con il primo ha lamentato il mancato accoglimento dell'eccezione di giudicato, con il secondo ha censurato la conferma degli atti impugnati nonostante il dedotto giudicato esterno che li avrebbe già annullati definitivamente. Le controricorrenti hanno eccepito, tra l'altro, la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle rientranti in una definizione agevolata, l'inammissibilità per doppia conforme e per difetto di autosufficienza quanto al giudicato esterno, nonché l'assenza di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo in mancanza di un pregiudizio attuale e specifico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato d'ufficio che, per effetto della disciplina sopravvenuta sull'impugnazione dell'estratto di ruolo, la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo al ricorrere di specifici pregiudizi tipizzati. Ha richiamato l'intervento delle Sezioni Unite del 2022, che ha ristretto l'azione contro l'estratto di ruolo, qualificandola come azione di accertamento negativo e non come impugnazione generalizzata, e ha osservato che nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né dimostrato un interesse attuale e qualificato, come un pignoramento, un'intimazione di pagamento o altro pregiudizio previsto dalla legge. Ha inoltre dato atto dell'evoluzione normativa e costituzionale della disciplina, ma ha concluso che, difettando il presupposto dell'interesse ad agire, il ricorso originario era inammissibile e il ricorso per cassazione doveva essere respinto. Ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quale parametro del giudicato esterno: la parte ricorrente sosteneva che una precedente decisione avesse definitivamente annullato gli atti, mentre la Corte ha ritenuto decisivo il diverso profilo della carenza di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato nei motivi di ricorso come norma sulla valutazione delle prove e del giudicato; la Corte non ha accolto la censura, valorizzando invece la disciplina speciale sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e il difetto di interesse.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicato dal ricorrente come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte non ha ravvisato ragioni di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dalle controricorrenti per eccepire l'inammissibilità del ricorso in presenza di doppia conforme.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Norma centrale: consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata solo in presenza di specifici pregiudizi tipizzati.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021

    Ha introdotto la limitazione normativa all'impugnazione dell'estratto di ruolo e la disciplina del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato come uno dei casi tipizzati di pregiudizio che legittimano l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato ai fini dell'impugnazione diretta.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato in relazione alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e al correlato pregiudizio legittimante l'azione.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018

    Evocato dalle controricorrenti per chiedere la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle rientranti nella definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.Lgs. n. 110/2024

    Citato come intervento legislativo successivo che ha ampliato le ipotesi di impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata.

  • Corte cost. n. 190/2023

    Richiamata per evidenziare che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 è stata dichiarata inammissibile.

  • Cass., Sez. U., n. 26283/2022

    Richiamata quale precedente di legittimità che ha fortemente circoscritto l'impugnazione tramite estratto di ruolo e chiarito la natura dell'azione come accertamento negativo.

Massime di principio

  • L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo o della cartella asseritamente non notificata non è ammissibile in via generale, ma richiede la dimostrazione di un interesse attuale e concreto, coincidente con uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla legge.
  • In materia tributaria, il giudicato esterno può essere invocato solo se rilevante nel quadro processuale corretto; tuttavia, la sua deduzione non supera il preliminare difetto di interesse ad agire quando manca il presupposto legale per proporre l'azione.
  • L'azione contro l'estratto di ruolo ha natura sostanzialmente di accertamento negativo e non consente un sindacato generalizzato sulla cartella o sul ruolo in assenza di un pregiudizio tipizzato.
  • Le sopravvenienze normative che restringono o ampliano la tutela contro il ruolo incidono sull'ammissibilità dell'azione, che va verificata anche d'ufficio dal giudice.
  • Quando il ricorso è proposto senza allegare il pregiudizio specifico richiesto dalla disciplina speciale, l'originario ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso per cassazione va respinto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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