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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Piacenza cat. -OMISSIS- dell’11 aprile 2024; - del provvedimento del Prefetto di Piacenza prot. n. -OMISSIS- del 12 maggio 2024; - del provvedimento della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Stazione di -OMISSIS- del 22 febbraio 2024 di ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti nonché del porto d’armi uso caccia nr. -OMISSIS- rilasciato in data 26 agosto 2022.

Giustizia amministrativa202400180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Questore di Piacenza dell’11 aprile 2024, provvedimento del Prefetto di Piacenza del 12 maggio 2024 e ritiro cautelare, da parte dell’Arma dei Carabinieri, di armi, munizioni, materie esplodenti e porto d’armi uso caccia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento contro il ritiro cautelare di armi, munizioni, materie esplodenti e porto d’armi uso caccia, nonché contro i successivi provvedimenti del Questore e del Prefetto di Piacenza. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito, anche in considerazione della risalenza della controversia.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il ricorrente deve precisare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L’amministrazione resistente deve verificare la completezza della propria attività difensiva, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti dai quali possano risultare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l’inerzia delle parti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., anche come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse e potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull’impugnazione né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso

    L’inerzia della parte ricorrente, successiva a un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, può consentire al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice ai fini probatori, anche con riguardo alla permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti richiesti può essere valorizzata nella valutazione processuale della condotta delle parti e della possibile sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono richiamati come presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice disponga un’istruttoria finalizzata ad accertare la permanenza dell’interesse alla decisione, la mancata ottemperanza della parte ricorrente può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla definizione del giudizio e può fondare una successiva declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione di una controversia risalente, il giudice può chiedere al ricorrente di aggiornare e documentare la situazione sostanziale e processuale, indicando fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • Anche l’amministrazione resistente è tenuta a riferire sui fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.
  • Ai fini della valutazione della permanenza dell’interesse, il giudice può utilizzare il comportamento processuale delle parti come elemento di prova ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiProcesso amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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