Ordinanza n. 98/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia - Catania, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
La ditta individuale ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la domanda di sospensione proposta nel giudizio di primo grado. Le doglianze riguardavano la non demanialità della sede stradale, la corretta individuazione della dividente demaniale e un preteso difetto di motivazione dell'atto amministrativo contestato. L'appellante chiedeva una misura cautelare, assumendo la sussistenza dei relativi presupposti.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto che le questioni sulla demanialità della sede stradale e sull'individuazione della dividente demaniale, pur apprezzabili, richiedessero approfondimenti tecnico-istruttori incompatibili con la sommaria delibazione cautelare. Ha ritenuto inoltre che le censure sul difetto di motivazione potessero essere esaminate nella fase di merito. Non ha ravvisato, allo stato, una dimostrazione adeguata di un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la misura interinale. Ha quindi accolto l'appello esclusivamente ai sensi e nei limiti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere la sospensione richiesta. Ha compensato le spese del doppio grado cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al giudice amministrativo d'appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito quando la definizione della controversia richieda approfondimenti non compatibili con la fase interinale; il CGARS ha accolto l'appello nei limiti di tale disposizione, senza concedere la misura cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, le questioni fattuali che richiedono approfondimenti tecnico-istruttori, quali la ricostruzione della demanialità di un'area e l'individuazione della dividente demaniale, possono essere riservate al giudizio di merito quando non siano adeguatamente valutabili con la sommaria delibazione propria della fase interinale.
- La sola apprezzabilità delle censure relative alla legittimità dell'atto non è sufficiente a ottenere una misura cautelare in assenza della dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
- Quando l'esame delle censure richiede approfondimenti incompatibili con la fase cautelare e non risulta provato il periculum in mora, il giudice d'appello può accogliere l'appello ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. limitandosi a disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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