Ordinanza n. 208/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Spezia, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo di Regione Liguria prot. n. 2026-0164973 del 02/04/2026 recante all’oggetto “inammissibilità istanza prot-2026-151583 del 26/03/2026 in concorrenza con SPC7339, di concessione demanio idrico, ad uso nautico turistico/ricettivo, per i terreni censiti al foglio 7, mappali 1148/p, 1159, 446/p, 473/p, 1149 e 1150 nel N.C.T. del Comune di Ameglia (SP)”, comunicato via pec in pari data alla ricorrente (doc. 1); - nonché, occorrendo, dell’art. 3, comma 2, lettere j) e k), del Regolamento Regionale di Regione Liguria 14 ottobre 2013, n. 7 recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”; - di ogni altra disposizione del medesimo Regolamento Regionale di Regione Liguria 14 ottobre 2013, n. 7, recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”, qualora e nella parte in cui disponga l’inammissibilità della domanda per mere carenze formali e/o documentali; - occorrendo, altresì del Regolamento Regionale 2 agosto 2022, n. 2, recante Modifiche al Regolamento 14 Ottobre 2013, n. 7, nella parte in cui, con l’art. 3, ha introdotto il vigente art. 3, comma 2, lettere j) e k), nonché in ogni altra parte e disposizione con le quali, intervenendo sul vigente Regolamento Regionale n. 7/2013, si ritenga che abbia previsto e sancito l’inammissibilità della domanda per mere carenze formali e/o documentali; - ove occorra, dell’Avviso Pubblico di Regione Liguria, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa Suolo, “ai sensi dell'articolo 4 del R.R. N. 7/2013 - Regolamento Recante ‘Disposizioni per il rilascio delle Concessioni ai fini dell’utilizzo delle Aree del Demanio Idricо’ Spc 7339 - Istanza Di Concessione Relativa All'area Del Demanio Idrico Ad Uso Nautico, Turistico ricettivo Distinta Al Fg 7, Mappali 1148/P,1159,446/P, 473/P E 1150 Del Comune Di Ameglia”, in specie nella parte in cui richiama l’art. 3, comma 2, del Regolamento Regionale n. 7/2013; - del modello di istanza di concessione demaniale allegato al medesimo Avviso Pubblico di Regione Liguria, Direzione Generale Protezione Civile e Difesa del Suolo; - di ogni previsione di tale avviso pubblico che preveda e sancisca l’inammissibilità della domanda per mere carenze formali e/o documentali e, in particolare, della parte in cui prevede che gli interessati debbano presentare apposita istanza concorrente, a pena di inammissibilità, contenente gli elementi previsti dall’art. 3, comma 2, del medesimo Regolamento Regionale di Regione Liguria n. 7/2013; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche al momento non conosciuto, ove lesivo per la ricorrente; - nonché, occorrendo, per l’accertamento, anche in via cautelare, dell’ammissibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente e del diritto della ricorrente all’ammissione e/o alla riammissione alla procedura e per la condanna dell’Amministrazione alla conseguente immediata riammissione e all’emanazione degli atti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di inammissibilità dell’istanza concorrente per una concessione demaniale idrica a uso nautico turistico/ricettivo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha partecipato alla selezione per l’assegnazione di una concessione demaniale idrica disciplinata dal Regolamento regionale Liguria n. 7/2013. L’istanza presentata non recava la spunta delle caselle relative a due dichiarazioni: l’insussistenza di provvedimenti comportanti la perdita o sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e lo svolgimento di attività nautica risultante dalla visura camerale. La Regione ha ritenuto tali omissioni sanzionate a pena di inammissibilità dall’art. 3, comma 2, lettere j) e k), del regolamento e dall’avviso pubblico, escludendo la società dalla comparazione. Con il ricorso sono stati dedotti, anche nei confronti delle disposizioni regolamentari, dell’avviso e del modello di domanda, i vizi derivanti dall’illegittima applicazione della sanzione di inammissibilità a fronte di mere carenze formali o documentali, chiedendo l’annullamento dell’esclusione e l’ammissione o riammissione alla procedura. In via cautelare la ricorrente ha sostenuto che l’omessa spunta costituisse un errore materiale e un’incompletezza della domanda, non dell’offerta, suscettibile di regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché la mancata selezione delle caselle appariva riconducibile a un errore materiale e determinava l’incompletezza della domanda, non dell’offerta. In applicazione del principio di massima partecipazione alle selezioni pubbliche, del buon andamento e del soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), della l. n. 241/1990, l’amministrazione avrebbe dovuto rilevare l’errore e consentirne l’eventuale regolarizzazione, anziché dichiarare immediatamente l’inammissibilità. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la procedura valutativa era prossima allo svolgimento. Il giudice ha quindi sospeso l’efficacia degli atti impugnati e ammesso con riserva la ricorrente alla comparazione, subordinatamente alla previa verifica regionale dell’effettiva sussistenza dei requisiti non dichiarati. La trattazione di merito è stata fissata al 3 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lettere j) e k), Regolamento regionale Liguria n. 7/2013
l’istanza contiene “a pena di inammissibilità” gli elementi previsti dalle lettere j) e k)
Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che l’omessa spunta delle dichiarazioni previste non giustificasse automaticamente l’inammissibilità quando l’omissione apparisse frutto di errore materiale e riguardasse la completezza formale della domanda.
art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241/1990
La disposizione è stata richiamata quale fondamento del soccorso istruttorio applicabile in via generale al procedimento amministrativo, imponendo all’amministrazione di rilevare l’errore materiale e consentire l’eventuale regolarizzazione.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- In una procedura amministrativa, l’omessa compilazione di una casella o l’assenza di una dichiarazione formalmente richiesta non comporta necessariamente l’inammissibilità dell’istanza quando l’omissione appaia riconducibile a un errore materiale e sia possibile verificare successivamente il possesso del requisito sostanziale.
- Il soccorso istruttorio, fondato sull’art. 6, comma 1, lettera b), della l. n. 241/1990, può trovare applicazione generale nel procedimento amministrativo per consentire la regolarizzazione di incompletezze formali della domanda, purché non si traduca nella modificazione sostanziale dell’offerta o nell’introduzione ex post di requisiti mancanti.
- Il principio di massima partecipazione alle selezioni pubbliche e quello di buon andamento impediscono di applicare in modo automatico una clausola di inammissibilità a omissioni meramente formali, quando l’amministrazione possa accertare il possesso dei requisiti senza alterare la par condicio.
- In sede cautelare, l’ammissione con riserva alla comparazione può essere disposta quando sussista il fumus derivante dalla possibile regolarizzabilità dell’istanza e la procedura valutativa sia prossima allo svolgimento, salva la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti da parte dell’amministrazione.
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