Sentenza del 13/01/2017 n. 725 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l’accertamento relativo al 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato in aumento la materia imponibile ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA. L’Ufficio aveva rilevato l’esiguità degli acquisti di alcune materie prime rispetto ai ricavi dichiarati, l’assenza di acquisti di lievito e ulteriori elementi ritenuti sintomatici di ricavi non dichiarati, applicando una percentuale di ricarico del 220,87% sul costo del venduto. La società ha contestato, tra l’altro, l’assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, l’utilizzo di elementi non adeguatamente indicati nell’avviso, la mancata considerazione della coerenza con lo studio di settore e l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente annullato l’accertamento, riducendo la percentuale di ricarico al 195%. La Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito, valorizzando, oltre alle incongruenze tra acquisti e ricavi, la presenza di tre lavoratori non annotati nel libro matricola e l’inattendibilità della perdita dichiarata, considerata incompatibile con l’ubicazione, la notorietà e la clientela del locale. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società, ritenendo legittimo l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, purché fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Ha inoltre ritenuto valido il richiamo al processo verbale di constatazione già notificato alla contribuente e ha condannato la società al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La norma disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge, nullità del procedimento e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
La Corte ha chiarito che il vizio di motivazione non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una rilettura del merito, ma soltanto il controllo sulla logicità e correttezza giuridica della motivazione impugnata.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica analitico-induttiva quando le risultanze contabili, pur formalmente regolari, siano contestabili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
L’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche quando la contabilità è formalmente regolare, se elementi concreti fanno dubitare della sua completezza e fedeltà.
Art. 62-sexies, commi 3 e 4, D.L. n. 331/1993, convertito dalla L. n. 427/1993
Rilevano le gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività.
Le gravi incongruenze possono giustificare un accertamento presuntivo anche indipendentemente dagli studi di settore, quando siano valutate insieme ad altri elementi significativi.
Art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998
La disposizione riguarda gli accertamenti basati sugli studi di settore.
Il limite dello scostamento previsto per gli accertamenti fondati sugli studi di settore non è applicabile a un accertamento analitico-induttivo basato su ulteriori elementi presuntivi e sulle caratteristiche concrete dell’attività.
Art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l’atto richiamante ne riproduca il contenuto essenziale.
Non è necessaria una nuova allegazione dell’atto richiamato quando il contribuente lo abbia già ricevuto, come nel caso del processo verbale di constatazione notificato prima dell’avviso.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973 e art. 56, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972
L’atto richiamato nella motivazione deve essere allegato se non conosciuto né ricevuto dal contribuente, salvo riproduzione del suo contenuto essenziale.
La motivazione per relationem è valida quando il contribuente conosceva già l’atto richiamato oppure quando l’avviso ne espone il contenuto essenziale.
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati.
La violazione della norma non ricorre quando il giudice abbia esaminato gli elementi rilevanti, anche senza aderire alla ricostruzione probatoria proposta dalla parte.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto delle pretese non espressamente esaminate.
Massime di principio
- L’Amministrazione finanziaria può procedere con accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se dispone di elementi convergenti che rendano inattendibili i dati dichiarati.
- La sproporzione tra acquisti di materie prime e ricavi dichiarati può costituire un indizio rilevante, soprattutto se accompagnata da altri elementi, quali personale non registrato, perdite non credibili o caratteristiche dell’attività incompatibili con i risultati dichiarati.
- Gli studi di settore non costituiscono l’unico strumento per accertare maggiori ricavi: le gravi incongruenze possono essere valutate autonomamente nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo.
- In appello e in cassazione è essenziale indicare con precisione il contenuto dei documenti e degli atti su cui si fondano le contestazioni; il semplice richiamo a documenti non descritti rende la censura generica e inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito né sostituisce la propria valutazione delle prove a quella del giudice tributario, salvo motivazione del tutto illogica, apparente o giuridicamente errata.
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante richiamo a un processo verbale di constatazione già notificato al contribuente; in tal caso, di regola, non è necessaria una nuova allegazione.
- Per contestare efficacemente un accertamento presuntivo occorre fornire spiegazioni documentate e coerenti sulle anomalie rilevate, dimostrando concretamente la plausibilità dei dati dichiarati e l’assenza di collegamento tra gli indizi utilizzati dall’Ufficio e i maggiori ricavi.
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