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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18539/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da uno sfratto per morosità intimato da una società locatrice nei confronti della conduttrice di un immobile concesso in locazione per uso commerciale e di fatto adibito a discoteca. La locatrice assumeva il mancato pagamento di cinque mensilità di canone per complessivi euro 6.571,53. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale, pur prendendo atto che nelle more la morosità era stata purgata con il pagamento degli arretrati, dichiarava risolta la locazione per inadempimento. La Corte d'appello confermava la decisione, ritenendo che, anche scontata una riduzione del canone del 50% per il periodo di chiusura forzata dovuto alla pandemia, permanesse un saldo debitorio della conduttrice. La società conduttrice ricorreva per cassazione con un unico motivo, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo e, in sostanza, travisamento della prova: sosteneva che il documento contabile prodotto in primo grado dimostrasse l'azzeramento del pregresso debito a maggio 2019, con saldo residuo di euro 140,00, e che la Corte d'appello avesse erroneamente ignorato un successivo bonifico di euro 3.660,00, nonché sovrastimato l'attendibilità del conteggio della locatrice e ignorato una fattura che attesterebbe un pagamento maggiore durante il periodo di chiusura. La ricorrente chiedeva quindi di rivedere la ricostruzione dei pagamenti e della morosità, assumendo che, correttamente considerati i documenti, non sussistesse l'inadempimento posto a fondamento della risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito percepisca erroneamente il contenuto oggettivo e testuale della prova, e non quando si contesti la valutazione del significato del documento o la preferenza accordata a una prova rispetto a un'altra. Nel caso concreto, la lettura del documento contabile e il significato attribuito alla barra grafica apposta sul foglio implicavano una valutazione di merito non censurabile in cassazione. Inoltre, anche a voler ipotizzare un errore, esso non sarebbe stato decisivo, perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione soprattutto sull'attendibilità del conteggio della locatrice, giudicato più affidabile e non sostituito da una diversa ricostruzione prospettata dalla conduttrice. Il motivo, pur formalmente incardinato sull'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per affermare che, nelle locazioni non abitative, il pagamento degli arretrati dopo la notifica dello sfratto può impedire la convalida ma non preclude necessariamente la declaratoria di risoluzione nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    l'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta la critica alla valutazione delle prove o alla loro attendibilità.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro per delimitare il travisamento della prova, che coincide con un errore percettivo su un dato probatorio inequivoco e decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale coordinamento normativo per il contributo unificato ulteriore.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    norma che ha modificato il perimetro del vizio di motivazione denunciabile in cassazione.

  • l. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    citato solo indirettamente nel richiamo alla disciplina dell'onere della prova, senza specifica statuizione autonoma.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia percepito in modo oggettivamente errato un dato probatorio inequivoco; non è invece censurabile sotto tale etichetta la diversa lettura del contenuto del documento o la sua valutazione comparativa con altre prove.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non integra tale vizio la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa scelta tra fonti di prova ritenute più o meno attendibili dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di merito relativo a locazione non abitativa, il pagamento degli arretrati successivo all'intimazione di sfratto può non bastare a escludere la risoluzione per inadempimento, se il giudice accerta che, al momento rilevante, permaneva un saldo debitorio.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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