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Sentenza

Sentenza n. 2069/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di modifica e/o voltura del titolo relativo alla gestione di un deposito costiero di carburanti in favore dell’affittuaria del ramo d’azienda

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare del titolo concessorio)

Prevale il privato

La controversia

La curatela ha impugnato l’inerzia dell’Amministrazione regionale rispetto all’istanza del 13 settembre 2024, con cui aveva chiesto la modifica o voltura del titolo relativo alla gestione di un deposito costiero di carburanti in favore della società affittuaria del ramo d’azienda, nonché, in subordine, il rilascio di un’autorizzazione provvisoria alla gestione. L’istanza era stata preceduta da un’autorizzazione provvisoria rilasciata all’affittuaria e da interlocuzioni amministrative nelle quali l’Amministrazione aveva indicato la necessità che la richiesta fosse presentata dalla curatela, quale intestataria del titolo. L’Amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali, comprese la documentazione antimafia e la ricevuta della tassa di concessione, indicando il caricamento tramite una piattaforma informatica. La curatela aveva trasmesso la documentazione via PEC, rappresentando di avere incontrato difficoltà nell’utilizzo della piattaforma, e aveva successivamente inviato numerosi solleciti. L’Amministrazione aveva comunicato di essere in attesa delle verifiche antimafia e aveva preannunciato la prossima definizione della pratica, senza tuttavia adottare il provvedimento finale. Nel corso del giudizio aveva poi comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, richiamando l’omesso caricamento della documentazione sulla piattaforma. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, correttezza, buona fede, collaborazione e legittimo affidamento, nonché sviamento di potere ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sostenendo che l’Amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento, ormai da tempo istruito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza del 13 settembre 2024 e ha ordinato all’Assessorato di adottare un provvedimento espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Il giudice ha ritenuto che la presentazione dell’istanza avesse fatto sorgere il dovere giuridico di concludere il procedimento e che tale obbligo fosse ulteriormente confermato dall’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione, dalle richieste di integrazione documentale, dalle verifiche antimafia e dalle comunicazioni con cui era stata preannunciata la prossima definizione della pratica. Il termine doveva decorrere dalla ricezione dell’istanza del 13 settembre 2024; anche attribuendo efficacia sospensiva alla richiesta di integrazione documentale del gennaio 2025, l’Amministrazione aveva comunque lasciato decorrere un termine incompatibile con il dovere di conclusione, dopo avere dichiarato che la pratica sarebbe stata a breve definita. Il TAR non ha invece esaminato la fondatezza sostanziale della pretesa alla voltura o all’autorizzazione, poiché la decisione implica valutazioni tecnico-discrezionali sui requisiti soggettivi del subentrante, sulla sicurezza dell’impianto e sulle verifiche antimafia. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi trenta giorni su istanza di parte. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso».

    La disposizione fonda il giudizio avverso il silenzio e consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia quando l’Amministrazione ometta di concludere con un provvedimento espresso un procedimento doverosamente avviato.

  • art. 31 c.p.a.

    «Non vi è luogo a provvedere sulla fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata, atteso che la decisione sul concedere o meno la voltura della concessione ... implica valutazioni tecnico-discrezionali».

    Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa sostanziale solo quando si tratti di attività integralmente vincolata; non può invece sostituirsi all’Amministrazione quando siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.

  • art. 34, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.

    Consente, in presenza dell’illegittimo silenzio, di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e di adottare le ulteriori misure conseguenti alla pronuncia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi adottata nel corso del giudizio non elimina l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso».

    La presentazione di un’istanza che impone l’avvio del procedimento fa sorgere un dovere giuridico ineludibile di definizione espressa; l’attività istruttoria successivamente compiuta costituisce ulteriore conferma dell’obbligo di provvedere.

  • art. 77 D.A. 29 giugno 2016, n. 1947/8

    «Le concessioni […] già rilasciate, ancora in corso di validità, sono convertite di diritto in nuove autorizzazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto».

    Il titolo concessorio oggetto dell’istanza è stato considerato convertito di diritto in autorizzazione secondo la disciplina regionale richiamata.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’Amministrazione non ottemperi all’ordine giudiziale di provvedere.

Massime di principio

  • Quando un procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente a un’istanza di parte, la presentazione dell’istanza fa sorgere in capo all’Amministrazione il dovere giuridico di concluderlo mediante un provvedimento espresso.
  • Lo svolgimento di attività istruttoria, la richiesta di integrazioni documentali, l’effettuazione di verifiche e le comunicazioni sull’imminente definizione della pratica costituiscono elementi idonei a confermare che l’Amministrazione abbia preso in carico il procedimento e sia tenuta a definirlo.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla ricezione dell’istanza, salvo l’eventuale sospensione derivante da una richiesta legittima di integrazione documentale; anche in tal caso l’Amministrazione deve provvedere entro un termine ragionevole e non può mantenere indefinitamente l’inerzia.
  • Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere, ma può esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale soltanto quando l’attività amministrativa sia integralmente vincolata; qualora siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali, non può imporre il contenuto della decisione finale.
  • La comunicazione dei motivi ostativi adottata nel corso del giudizio non sostituisce il provvedimento conclusivo e non fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di definire espressamente il procedimento.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’esercizio sostitutivo del potere.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoGiudizio di ottemperanzaImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela del terzoOttemperanza e commissario ad acta

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