Cassazione Penale, Sentenza n. 11230/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1). Il ricorso articolava due censure: (1) carenza di gravi indizi e vizio di motivazione sulla sussistenza della partecipazione, deducendo che gli elementi indicati (parentela con il presunto capo, contiguità) sono neutri e non dimostrano un inserimento stabile nell'organizzazione; si contestava inoltre l'assenza di un reato fine attribuito a Yesenia e l'insufficienza della prova circa la veicolazione di ordini dal padre detenuto; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 275, comma 4, c.p.p. in relazione al divieto di custodia per madre di prole minore di sei anni: si chiedeva che fosse chiarito perché sussistessero esigenze cautelari “di eccezionale rilevanza” che giustificassero la misura più grave, non potendo tale valutazione fondarsi solo sulla gravità astratta del reato, soprattutto trattandosi di persona incensurata e di fatti che risalgono fino al 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e perché versato in fatto. Ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa, richiamando elementi concreti: presenza della ricorrente a riunioni di sodali con espressioni sulle attività della societas, aggiornamenti sistematici al padre detenuto sulle vicende dell'organizzazione, rapporti con esponenti di altre organizzazioni criminali durante la detenzione del padre e la prospettazione di una stabile inserzione nella struttura organizzativa. Quanto all'eccezionalità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., il Collegio aveva evidenziato il ruolo svolto dalla ricorrente durante la carcerazione del padre e la possibilità che, non sottoposta a custodia, potesse fungere da collegamento con il vertice irreperibile, proseguire l'attività delittuosa e incidere sul compendio probatorio (ostacolando persone offese e testimoni). Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma procedurale per il riesame della misura cautelare; richiamata per indicare il tipo di provvedimento impugnato
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
divieto di custodia cautelare in carcere per la madre di prole di età non superiore a sei anni salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
la deroga al divieto può essere applicata se il giudice individua esigenze cautelari straordinarie e specifiche (es. rischio di reiterazione, collegamento con vertici irreperibili, pericolo di inquinamento delle prove), valutazione che va adeguatamente motivata sul caso concreto
art. 616 cod. proc. pen.
sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende
la condanna alla somma per inammissibilità manifesta del ricorso è giustificata quando il ricorso presenta profili di colpa per l'evidente inammissibilità
Massime di principio
- La mera parentela con un presunto capo non è di per sé indice di partecipazione: occorrono elementi concreti di attività e inserimento stabile nell'organizzazione (presenza a riunioni, espressioni su scelte della 'societas', gestione di rapporti esterni, aggiornamenti sul vertice detenuto).
- In sede di legittimità non è ammesso riesaminare i fatti con diversa valutazione probatoria: il ricorso per cassazione contro misure cautelari deve indicare profili di diritto o carenze specifiche nella motivazione, non limitarsi ad una diversa ricostruzione assertiva.
- Il divieto di custodia per madri di figli minori di sei anni può essere derogato solo quando emergano esigenze cautelari di eccezionale rilievo ben motivate (rischio di reiterazione, pericolo di inquinamento delle prove, ruolo determinante per la prosecuzione dell'attività criminale), non per la sola gravità astratta del reato.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare per associazione mafiosa è necessario proporre censure circostanziate sul fatto che gli elementi ritenuti gravemente indiziari non sussistono o siano valutati in modo manifestamente illogico o contraddittorio; affermazioni generiche o alternative ricostruzioni non superano la soglia di ammissibilità in Cassazione.
- Il ricorso manifestamente generico o privo di specificità può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni (oneri processuali e somme alla Cassa delle ammende), perciò la difesa deve curare la specificità e la fondatezza delle censure in sede di impugnazione.
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