Cassazione Civile, Sentenza n. 1275/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione 19 febbraio 2020 n. 4202. La ricorrente deduceva che la Corte aveva erroneamente ritenuto non depositata la relata di notificazione della sentenza e la relativa asseverazione (in realtà allegate come documento sub 3 e indicate nell'indice e nella nota di iscrizione a ruolo), determinando l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c.; inoltre contestava la parte della ordinanza che, in via subordinata, riteneva comunque inammissibile il ricorso per censura non pertinente rispetto al contenuto della sentenza impugnata
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che: (i) il principio secondo cui il giudice che dichiara l'improcedibilità si spoglia della potestas iudicandi si applica ai giudici di merito e non al giudice di legittimità; conseguentemente le ulteriori ragioni di diritto contenute nell'ordinanza di cassazione non sono automaticamente privative di rilevanza ai fini della revocazione; (ii) le censure proposte attengono a questioni di puro diritto e non a errori percettivi o materiali, così non rientrando nell'ambito di applicazione della revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Non èstata disposta condanna nelle spese del giudizio e la Corte ha rilevato gli eventuali presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma sulla revocazione delle decisioni di legittimità per errori 'di fatto' o errori percettivi/materiali; la Corte ha sottolineato che la revocazione non può essere utilizzata per censurare errori di puro diritto
art. 369 c.p.c.
Prevede l'improcedibilità per mancato assolvimento di oneri documentali/processuali (qui la mancata produzione della relata di notificazione e della relativa asseverazione), motivo per cui la Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Disposizioni sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa principalmente per errori di fatto o errori percettivi/materiali (ad es. omissione di un documento effettivamente depositato) e non per questioni di puro diritto
- Quando si impugna un provvedimento della Corte di cassazione occorre dimostrare in modo chiaro e documentale l'errore materiale: la prova del deposito del documento nel fascicolo (es. indicazione nell'indice, numero di ruolo, allegati) è essenziale
- Il principio secondo cui il giudice che dichiara l'improcedibilità si spoglia della potestas iudicandi trova applicazione ai giudici di merito, ma la Corte di cassazione può comunque esaminare e motivare più ragioni; se la decisione contiene multiple rationes decidendi, la revocazione può risultare inefficace se l'errore riguarda una ratio non decisiva
- Se la censura proposta riguarda interpretazioni giuridiche o questioni di diritto, il rimedio corretto non è la revocazione ex art. 391-bis ma altri mezzi (ove esperibili), perché la revocazione non è strumento idoneo per correggere errori di diritto di una decisione di legittimità
- Per evitare l'improcedibilità in Cassazione, va posta particolare cura nel rispetto degli oneri formali di deposito (in primis relata di notificazione e asseverazione) al momento della presentazione del ricorso
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