Cassazione Penale, Sentenza n. 22530/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello di Napoli. Con l'appello si chiedeva in principalità l'assoluzione e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena. Le doglianze miravano a censurare la decisione di primo grado che aveva ritenuto Alfonso responsabile per avere omesso di versare la cauzione di euro 2.000, imposta con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, lamentando: omissione di indagine sulla impossibilità materiale e incolpevole di adempiere; uso apodittico dei precedenti per dedurne la capacità di pagamento; errata valutazione circa le attenuanti generiche e la quantificazione della pena. In cassazione si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591 c.p.p., per vizi di motivazione e per genericità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte di appello di Napoli. Il Collegio ha ritenuto che l'atto di appello fosse generico e non avesse fornito una critica puntuale e serrata alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza di primo grado. Il Tribunale aveva correttamente fondato la condanna sull'omesso versamento della cauzione nonostante la piena conoscenza dell'obbligo da parte dell'imputato e sull'assenza di prove documentali sull'indigenza. La Corte ha inoltre osservato che la pena inflitta era già nel minimo edittale (sei mesi di arresto) e che l'esistenza di numerosi precedenti penali giustificava la negativa alle attenuanti generiche. Ricorso respinto; spese e oneri a carico del ricorrente.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (misure di prevenzione), artt. 31 e 76, comma 4
artt. 31, 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Norme richiamate per l'applicazione della sorveglianza speciale e per l'imposizione dell'obbligo di versare cauzione: la Corte ha ritenuto che il provvedimento fosse noto all'interessato e che l'omesso versamento costituisse elemento costitutivo del reato contestato.
art. 581 cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nella sua versione rinnovata (con modifiche del d.lgs. n.150/2022) quale requisito di specificità dell'impugnazione in appello: la Corte ha ritenuto che l'appello non rispettasse l'onere di indicare in modo specifico i motivi di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma processuale sulla forma e contenuto dell'appello: usata per valutare la genericità dei motivi di gravame e l'inidoneità dell'atto di appello a impugnare puntualmente la motivazione di primo grado.
art. 605 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina gli effetti della inammissibilità dell'appello; la Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità sul combinato disposto degli artt. 605, 591 e 581 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; la Corte di Cassazione ha giudicato la doglianza infondata poiché l'impugnazione non aveva fornito una critica specifica ed argomentata ai passaggi motivazionali contestati.
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 33, comma 1
art. 33, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022
Modifica normativa che ha inasprito il requisito di specificità dell'impugnazione (art. 581 c.p.p.): la Corte ha richiamato l'importanza del rinnovato onere di dettaglio a pena di inammissibilità.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivatamente escluso le attenuanti alla luce della portata e del numero dei precedenti penali dell'imputato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma procedurale per la sintetica esposizione del ricorso per cassazione: il difensore ha depositato il ricorso conforme a tale disposizione.
art. 27 Cost., artt. 133 e 62 cod. pen.
art. 27 Cost.; artt. 133, 62 cod. pen.
Richiamati dall'appellante in tema di finalità della pena e commisurazione; la Corte ha ritenuto tali riferimenti generici e non confrontati concretamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'impugnazione in appello deve contenere motivi specifici e una critica puntuale e argomentata alle ragioni di fatto e di diritto esposte nella decisione impugnata; la genericità comporta l'inammissibilità.
- Dopo le modifiche normative (d.lgs. n.150/2022), l'onere di specificazione nell'atto di appello è stato rafforzato: occorre indicare esplicitamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ciascuna richiesta.
- Chi pretende di dimostrare l'impossibilità di adempiere ad un obbligo (es. versamento cauzionale) è tenuto a produrre elementi probatori (documentale o altro) a sostegno della propria proclamata indigenza; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La Corte può considerare rilevanti precedenti penali nell'escludere le circostanze attenuanti generiche quando la portata e il numero dei precedenti ostano alla riconoscibilità delle attenuanti.
- L'invocazione di principi costituzionali o di dottrina senza un'applicazione specifica al caso concreto non supplisce all'obbligo di confrontarsi con il contenuto motivazionale della decisione impugnata.
- Se la pena inflitta è già nel minimo edittale, la richiesta di ulteriore diminuzione deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e dati concreti che giustifichino il discostamento; richiami generici alla rieducatività o alla proporzione non bastano.
- In sede di impugnazione, il difensore deve operare una ricostruzione logica e punto per punto del provvedimento di primo grado; omissioni nel confronto diretto con la motivazione rendono l'impugnazione inefficace.
- La scelta difensiva di non chiedere o non documentare forme alternative di adempimento (es. rateizzazione) può essere valorizzata dal giudice come elemento a favore della sussistenza del reato legato all'omesso adempimento.
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