Circolare numero 114 del 28-07-2021
Con la presente circolare si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2021, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per l'anno 2021 le aliquote e gli importi dei contributi volontari per le diverse categorie del settore agricolo (lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari) nonché le regole per i contributi integrativi di cui all'art. 4 del DPR n. 1432/1971 e per i coloni/mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Sono indicate le aliquote FPLD (IVS 29,50%: quota pensione 29,39% + aliquota base 0,11%), le classi di reddito e i contributi settimanali per la prosecuzione volontaria, le modalità di calcolo per chi è autorizzato prima o dopo specifiche date (31/12/1995 e 12/7/1997) e i riferimenti normativi applicabili.
Determinazione aliquote e importi dei contributi volontari per i lavoratori agricoli - decorrenza 1° gennaio 2021
Punti principali
Aliquota FPLD 2021 per lavoratori agricoli dipendenti
Per il 2021 l'aliquota IVS da applicare ai lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla prosecuzione volontaria è pari al 29,50%, ripartita in quota pensione 29,39% e aliquota base 0,11% (coefficiente totale 1,000000).
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e IAP - classi di reddito settimanale
I contributi volontari sono determinati in quattro classi di reddito medio settimanale con valori e contributi stabiliti al 1° gennaio 2021 (classi 1-4: contributi settimanali rispettivamente circa €57,43; €66,66; €85,12; €103,58). Previsti importi minimi settimanali: €57,48 per autorizzazioni anteriori al 31/12/1995 e €68,06 per autorizzazioni successive.
Contributi integrativi volontari (art. 4 DPR n. 1432/1971)
I contributi integrativi volontari, fino a un massimo di 270 giornate annue, sono pari all'importo del contributo obbligatorio vigente relativo all'anno dei versamenti volontari; si applica l'aliquota IVS del settore (29,50% per il FPLD nel 2021). Non si applica più la determinazione su retribuzioni medie convenzionali per la generalità dei soggetti, salvo disposizioni specifiche per i piccoli coloni.
Operai agricoli a tempo determinato/indeterminato
I contributi integrativi si commisurano all'imponibile determinato sulle retribuzioni percepite; sull'imponibile si applica l'aliquota IVS vigente (29,50% per il FPLD 2021). Richiamate le circolari di riferimento (es. circ. n. 52/2021, n. 57/2006).
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per questi soggetti continuano ad applicarsi le retribuzioni medie convenzionali (salari medi provinciali) determinate annualmente dal Ministero del Lavoro. Le retribuzioni per il 2021 sono state fissate con decreto del 10 giugno 2021; le aliquote da applicare sono quelle degli operai a tempo determinato.
Coloni e mezzadri reinseriti nell'AGO - quadro generale
I coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria sono disciplinati differentemente a seconda che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa prima o dopo il 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.184/1997).
Contribuenti autorizzati prima del 12 luglio 1997
Gli importi per il 2021 per i contribuenti autorizzati anteriormente al 12/7/1997 sono riportati nell'Allegato n.2; il contributo è determinato sulla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata anteriormente al 12/7/1997, aggiornata all'indice del costo della vita.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per le domande con decorrenza nel 2021 il contributo volontario settimanale è la somma di contributo integrativo e contributo base calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell'anno precedente. Il contributo integrativo comprende: importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio (€19,63) + contributo IVS calcolato con aliquota 9,34% sulla media delle retribuzioni (8,84% + 0,50%). Il contributo base è l'IVS calcolata con aliquota 0,11% sulla stessa media.
Coefficienti di ripartizione per la 18ª classe
Per la 18ª classe i coefficienti di ripartizione indicati sono: Base IVS 0,005626 e Quota Pensione 0,994374 (Totale 1,000000).
Riferimenti normativi e amministrativi
La circolare richiama: legge n.233/1990 (art.10), DPR n.1432/1971 (art.4), d.l. n.2/2006 (e relative conversioni), legge n.296/2006, d.lgs. n.184/1997, nonché le circolari e decreti ministeriali richiamati (es. decreto ministeriale 10/6/2021).
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