Circolare numero 115 del 02-08-2021
Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative sull'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021: definizione del contratto, soggetti ammissibili, misura e durata dell'agevolazione, condizioni di spettanza, compatibilità con il quadro degli aiuti di Stato e coordinamento con altri incentivi. Vengono chiarite esclusioni, regole di calcolo, obblighi documentali e limiti di spesa.
Circolare esplicativa sull'esonero contributivo per il contratto di rioccupazione (art.41 decreto‑legge 25/05/2021 n.73, Sostegni bis)
Punti principali
Normativa e periodo di applicazione
Il beneficio è previsto dall'art.41 del d.l. 73/2021 (Sostegni bis), autorizzato dalla Commissione UE con decisione C(2021)5352 del 14/07/2021, ed è valido per assunzioni effettuate nel periodo 1/7/2021 - 31/10/2021.
Definizione del contratto di rioccupazione
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta, rivolto a lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 d.lgs.150/2015 e corredato, con consenso del lavoratore, da un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi.
Soggetti ammissibili
Datori di lavoro privati (indipendentemente dall'essere imprenditori), esclusi settore agricolo, lavoro domestico, pubblica amministrazione e imprese del settore finanziario (NACE/Ateco divisioni 64,65,66).
Esclusioni contrattuali
L'incentivo è riservato esclusivamente al contratto di rioccupazione: non si applica ad apprendistato, a trasformazioni di contratti a termine in indeterminato se il lavoratore non è disoccupato, né ad altre tipologie contrattuali non previste dall'art.41.
Misura e limiti dell'esonero
Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (esclusi premi/contributi INAIL e alcune altre voci non previdenziali), nel limite di €6.000 annui riparametrati (€500/mese; €16,12/giorno). Per part‑time il massimale è proporzionale.
Durata e sospensioni
L'esonero è riconosciuto per un massimo di 6 mesi dalla data di assunzione; il periodo può essere sospeso solo per assenze obbligatorie per maternità, consentendo il differimento del godimento.
Condizioni generali di spettanza
Rispetto dei principi generali dell'art.31 d.lgs.150/2015 (ad es. diritto di precedenza, divieti di utilizzo in presenza di sospensioni salvo eccezioni COVID), regolarità contributiva (DURC), rispetto delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi. Tuttavia l'agevolazione prevale su alcune limitazioni dell'art.31 (es. obblighi preesistenti) se ricorrono le condizioni di art.41.
Condizioni specifiche e cause di revoca
Il lavoratore deve essere disoccupato alla data di assunzione; il datore non deve aver effettuato, nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva, licenziamenti individuali per motivo oggettivo o collettivi (con alcune eccezioni come sopravvenuta inidoneità). Revoca e recupero se il datore licenzia il lavoratore durante o dopo il periodo di inserimento o licenzia altro lavoratore della stessa unità e livello entro 6 mesi.
Regole sul periodo residuo e riassunzioni
Se l'agevolazione è stata parzialmente fruita e poi revocata, il periodo già fruito è computato per calcolare il residuo: altri datori potranno fruire del residuo del periodo utile. L'incentivo si applica solo per assunzioni con rioccupazione effettuate nel periodo 1/7-31/10/2021.
Compatibilità con gli aiuti di Stato
L'agevolazione è concessa ai sensi del Temporary Framework (sezione 3.1) e registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; soggetta ai massimali e condizioni del quadro (es. limite 1.8M per impresa, esclusione imprese in difficoltà al 31/12/2019 salvo condizioni). L'INPS registrerà la misura e vigilerà sui massimali.
Coordinamento con altri incentivi
Durante i primi 6 mesi l'esonero Sostegni bis esclude la contemporanea applicazione di altri sgravi (essendo pari al 100% della contribuzione). Dal mese successivo al termine dei 6 mesi è possibile fruire di altri esoneri/agevolazioni (es. decontribuzione Sud, incentivi per donne svantaggiate, esoneri giovani), calcolando la durata residua di tali incentivi al netto dei mesi già fruiti.
Aspetti operativi e limiti di spesa
Istruzioni operative e procedura di richiesta saranno comunicate con apposito messaggio (disponibile da inizio settembre 2021). La spesa è limitata a minori entrate contributive pari a €585,6M per 2021 e €292,8M per 2022; l'INPS monitorerà la capienza e rigetterà domande per carenza fondi.
Voci di contribuzione escluse dall'esonero
Non rientrano nell'esonero alcune contribuzioni e voci non previdenziali (premi INAIL; specifici contributi ai Fondi TFR, Fondi interprofessionali, contributi di solidarietà non previdenziali). L'esonero opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, anche al netto di misure compensative per il TFR destinate a fondi pensione.
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