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Circolare

Circolare numero 113 del 28-07-2021

Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni amministrative riguardo alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, in applicazione del disposto di cui al comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 335/1995.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'evoluzione interpretativa dell'art. 3, comma 8, legge n. 335/1995 sulla decorrenza degli effetti delle variazioni di classificazione dei datori di lavoro. Dopo un precedente orientamento che equiparava l'omessa comunicazione dell'imprenditore a una "dichiarazione inesatta" (con conseguente retroattività), la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021, ha stabilito che la retroattività spetta solo in caso di inesatte dichiarazioni rese in sede di iniziale inquadramento. Ne conseguono indicazioni amministrative per l'Istituto: le variazioni avranno effetto retroattivo solo se fondate su dichiarazioni inesatte iniziali; l'omessa comunicazione non giustifica più la retroattività; saranno fornite istruzioni operative sul contenzioso pendente.

Variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali: conseguenze del nuovo orientamento della Corte di Cassazione e indicazioni amministrative

Punti principali

Normativa di riferimento

Art. 3, comma 8, legge 8 agosto 1995, n. 335 che disciplina la decorrenza degli effetti delle variazioni di classificazione dei datori di lavoro; circolare INPS n. 263/1995 che aveva chiarito l'effetto retroattivo in caso di inquadramento determinato da inesatte dichiarazioni.

Orientamento giurisprudenziale precedente

La Corte di Cassazione (sent. 23 maggio 2008, n. 13383 e seguenti) aveva ritenuto equiparabile all'inesatta dichiarazione anche l'omessa comunicazione dei mutamenti dell'attività, consentendo quindi la retroattività delle variazioni di classificazione.

Nuovo orientamento della Corte di Cassazione

Con le sentenze n. 14257/2019 e n. 5541/2021 la Corte ha mutato indirizzo: la deroga alla decorrenza ex nunc prevista dall'art. 3, comma 8, è eccezionale e riguarda solo le inesatte dichiarazioni rese all'atto dell'iniziale inquadramento; l'omissione di comunicazioni successive non determina di per sé retroattività.

Motivazione chiave

La Corte sottolinea il carattere tassativo della deroga normativa e il divieto di estensione analogica: la sanzione per l'omessa comunicazione è prevista dalla normativa (d.l. n. 352/1978 conv. n. 467/1978) ma non comporta effetti sulla decorrenza della variazione di inquadramento.

Conseguenze amministrative per l'INPS

I provvedimenti di variazione adottati dopo il 24 maggio 2019 devono assumere come presupposto che solo le inesatte dichiarazioni iniziali legittimano la retroattività; l'omessa comunicazione non potrà più essere usata per disporre variazioni con efficacia retroattiva.

Contenzioso pendente

Sarà fornita, con successivo messaggio, specifica indicazione operativa alle Strutture territoriali su come trattare i procedimenti e il contenzioso in essere relativi alla materia.

Sottoscrizione

La circolare è firmata dal Direttore generale vicario Vincenzo Caridi.

Testo integrale

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