Circolare numero 112 del 21-07-2021
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e della pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 maggio 2018, n. 55, a decorrere dal 1° luglio 2017 è stato introdotto un diverso sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo esattoriale rispetto a quello disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377. È stato previsto inoltre un trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) mediante la valorizzazione della contribuzione versata al Fondo esattoriale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del D.M. n. 55/2018 (attuativo dell'art. 1, comma 9‑bis, del DL n. 193/2016): introduce un nuovo sistema di calcolo delle prestazioni del Fondo basato sul montante contributivo convertito in quota aggiuntiva secondo il d.lgs. 180/1997 e armonizza la disciplina con l'Assicurazione Generale Obbligatoria. Si chiariscono ambito temporale e soggettivo, le prestazioni coinvolte, le regole per il trattamento aggiuntivo connesso alla pensione anticipata AGO, le facoltà di rimborso e le rilevazioni contabili.
Istruzioni applicative del D.M. 8 maggio 2018, n. 55 – armonizzazione del Fondo esattoriale con l'AGO e nuovo sistema di calcolo delle prestazioni (decorrenza 1° luglio 2017)
Punti principali
Ambito temporale
Il D.M. è entrato in vigore il 14/6/2018 ma, per prevalenza della fonte primaria, le nuove modalità operano con decorrenza dal 1° luglio 2017.
Ambito soggettivo
Le disposizioni si applicano a tutti gli iscritti al Fondo (inclusi gli ex dipendenti del gruppo Equitalia trasferiti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione), con esclusione dei lavoratori assunti per attività eccezionale o temporanea; chi si iscrive dopo i 50 anni non ha diritto a pensione dal Fondo ma può richiedere il rimborso.
Prestazioni erogate dal Fondo
Il Fondo eroga pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, trattamento aggiuntivo collegato alla pensione anticipata AGO e prestazioni ai superstiti (reversibilità e indiretta) secondo i requisiti previsti.
Pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 1998 la pensione di vecchiaia è subordinata ai requisiti anagrafici e contributivi del FPLD, con almeno 15 anni di anzianità contributiva nel FPLD.
Pensione di invalidità
Richiesta subordinata al riconoscimento dell'invalidità in costanza di assicurazione, almeno 5 anni di contribuzione (3 negli ultimi 5), cessazione dal servizio e domanda entro 1 anno; se domanda in costanza di servizio è necessaria la cessazione entro 1 mese dalla comunicazione.
Prestazioni ai superstiti
Pensione di reversibilità per i titolari di trattamenti erogati dal Fondo; pensione indiretta se l'iscritto aveva almeno 5 anni di contribuzione (3 nel quinquennio) o 15 anni complessivi alla data del decesso.
Trattamento aggiuntivo per pensione anticipata AGO
Tutti i contributi versati al Fondo costituiscono montante individuale da trasformare in una pensione aggiuntiva all'AGO; spettante agli iscritti che conseguono la pensione anticipata AGO ai sensi dell'art.24, commi 10‑11 del DL n.201/2011, calcolata secondo il d.lgs.180/1997, reversibile ai superstiti e considerata unica con la pensione AGO; non spetta per altre fattispecie di accesso anticipate (opzione donna, quota 100, cumulazioni ecc.).
Nuovo sistema di calcolo
La pensione è la somma della quota AGO (per i contributi versati all'AGO) e della quota aggiuntiva del Fondo (montante contributivo rivalutato e trasformato con i coefficienti di Tabella A); la valorizzazione del montante segue il d.lgs.180/1997 e i tassi di capitalizzazione della legge 335/1995; le pensioni con decorrenza dal 1/7/2017 devono essere ricalcolate d'ufficio.
Rimborso della contribuzione
Rimane la facoltà di chiedere il rimborso ai sensi degli articoli 32 della legge 377/1958 e 7 della legge 587/1971, con termini e condizioni specifici; il rimborso rende la contribuzione indisponibile per la liquidazione della pensione e non è compatibile con il diritto già maturato alla pensione anticipata AGO e al relativo trattamento aggiuntivo.
Istruzioni contabili
Le erogazioni restano imputate agli stessi conti (ESR30000/ESR10040); istituiti nuovi conti per oneri e debiti del trattamento aggiuntivo (ESR30104 e ESR10104) e nuovi codici bilancio per somme non riscosse (3255 e 3256); contabilizzazioni tramite canali PC0 e PC1.
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