Cassazione Civile, Sentenza n. 38055/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero (anno 2006) e relative sanzioni, fondato su una "scheda cliente" acquisita dalla Guardia di Finanza sulla base di informazioni ricevute dall'Autorità fiscale francese (collegabili alla c.d. "lista Falciani"). Il ricorrente deduceva: nullità/vizio di motivazione della sentenza per omesso esame circa la riferibilità e la provenienza della scheda; natura "anonima" e inutilizzabilità della documentazione; violazione delle regole sull'onere della prova; inutilizzabilità di prove acquisite illecitamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzabilità della scheda cliente poiché trasmessa mediante i canali ufficiali di collaborazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE e Convenzione italo‑francese). Ha escluso l'anonimità e ha ritenuto sufficienti gli elementi indicativi presenti nella scheda (nominativo, codici IBAN, collegamento alla banca HSBC) per la riferibilità al contribuente, tenuto anche conto dell'assenza di prova contraria (es. omonimia). Ha ribadito il principio consolidato che, in sede di accertamento tributario, possono essere utilizzati elementi acquisiti anche in modo irrituale o tramite "prove atipiche", salvo illeciti che incidano su diritti fondamentali; pertanto l'eventuale illiceità dell'acquisizione da parte dell'Autorità straniera non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova in sede fiscale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del contributo.
Norme richiamate
Decreto Interministeriale n. 167 del 1990 (monitoraggio fiscale)
art. 4, commi 1, 2 e 3; art. 5
Norme richiamate come fondamento dell'obbligo di dichiarazione di attività finanziarie detenute all'estero; la violazione degli obblighi di monitoraggio è stata ritenuta accertata sulla base della scheda cliente.
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (12.12.1977)
"le competenti autorità degli Stati membri scambiano... ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte" (art.1); "le autorità... comunicano... le informazioni... senza preventiva richiesta... quando... vi è fondato motivo di presumere" (art.4)
La trasmissione dell'informazione dall'Autorità francese all'Italia attraverso i canali previsti dalla Direttiva è stata ritenuta legittima e idonea a rendere utilizzabile la documentazione ai fini fiscali.
Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni Italia‑Francia (5.10.1989), ratificata con legge n. 20 del 1992
Convenzione richiamata quale base convenzionale per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.
D.P.R. n. 600 del 1973
art. 31‑bis; artt. 32 e 22; artt. 38 e 41 richiamati per la determinazione presuntiva del reddito
Principio che in materia di accertamento tributario è ammessa l'utilizzazione di elementi acquisiti anche con modalità atipiche; gli articoli sugli accertamenti presuntivi autorizzano l'uso di indizi gravi e precisi anche se raccolti con procedure diverse da quelle tipiche.
D.P.R. n. 633 del 1972
art. 51; artt. 52, 54 e 55; art.63
Richiamati per l'analogo principio di utilizzabilità di elementi raccolti per l'accertamento dell'IVA e per i limiti di inutilizzabilità quando previsti espressamente.
Art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per ricordare che le garanzie del processo penale si applicano solo nell'ambito penale; l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario implica diversa rilevanza delle formalità di acquisizione delle prove.
Art. 2697 cod. civ. e artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ.
Richiamati nelle questioni probatorie: il giudice ha ritenuto che l'onere della prova e la valutazione della riferibilità della scheda al ricorrente siano stati adempiuti dall'Amministrazione, e che il contribuente non abbia fornito prova contraria.
Art. 12, comma 2, DI n. 78 del 2009
Invoke a presidio del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non siano state violate dall'utilizzo della scheda acquisita tramite cooperazione internazionale.
Art. 6 e 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente) e artt. 24, 111 Cost.
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti di difesa e al giusto processo: la Corte ha ritenuto compatibile l'utilizzo delle informazioni con la tutela dei diritti fondamentali, in assenza di specifiche lesioni costituzionalmente protette.
Massime di principio
- Informazioni trasmesse da un'altra autorità fiscale attraverso i canali di cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE, convenzioni bilaterali) sono utilizzabili dall'Amministrazione fiscale italiana per accertamenti, anche se l'origine della documentazione è controversa.
- La provenienza della documentazione dalla c.d. "lista Falciani" o da raccolta potenzialmente illecita non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento in sede tributaria; rileva la legittimità dell'acquisizione da parte dell'autorità destinataria e la tutela dei diritti fondamentali.
- In accertamento tributario possono essere usati "elementi atipici" o prove acquisite in modo irrituale: anche un unico indizio, se grave e preciso, può fondare la ripresa a tassazione.
- Le garanzie e i limiti di utilizzabilità propri del processo penale non si estendono automaticamente al procedimento tributario; i due ambiti sono autonomi salvo discipline specifiche che dispongano l'inutilizzabilità.
- La riferibilità di una scheda o documento al contribuente può essere desunta da elementi come nome, IBAN e altri dati identificativi; l'onere di provare l'errore di attribuzione grava sul contribuente.
- Se l'utilizzo di una prova dovesse incidere su diritti costituzionali fondamentali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio), l'inutilizzabilità può essere valutata diversamente; in assenza di tale incidenza prevale la utilizzabilità in sede fiscale.
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