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Ordinanza

Ordinanza n. 2009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del giudizio cautelare di primo grado a carico del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma con riguardo sia alla reiezione della domanda cautelare sia alla regolazione delle spese. Il testo non espone il contenuto specifico degli atti amministrativi contestati né i motivi di legittimità dedotti nel merito. La controversia è qualificata come parte di un contenzioso seriale, caratterizzato da domande cautelari in parte omogenee, sulle quali la Sezione ha adottato orientamenti cautelari differenti. È stato inoltre contestato l’addebito delle spese di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare quanto alla domanda cautelare sostanziale, ritenendo non necessario adottare, per questa controversia, una misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto fissare sollecitamente l’udienza di merito e decidere funditus le questioni dedotte. La Sezione ha invece accolto l’appello limitatamente alla regolazione delle spese, valorizzando la novità della questione, e ha riformato in parte qua l’ordinanza impugnata, compensando le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di accogliere l’appello senza sospendere gli atti, disponendo la trasmissione dell’ordinanza al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Nel caso concreto la Sezione ha ritenuto non necessario adottare tale misura, in ragione della prevedibile sollecita trattazione nel merito.

Massime di principio

  • In un contenzioso seriale, quando il giudice di primo grado è tenuto a fissare sollecitamente l’udienza di merito e può definire in tempi brevi le questioni dedotte, non è necessariamente richiesta l’adozione della misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a. in sede di appello cautelare.
  • La domanda cautelare può essere accolta limitatamente alla regolazione delle spese, anche se l’appello è respinto quanto alla misura cautelare sostanziale; la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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