Regolamento (UE) 2024/2759
Regolamento delegato (UE) 2024/2759 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i casi in cui i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidità dell’ELTIF, le circostanze per l’abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni dell’ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attività dell’ELTIF e taluni elementi dell’informativa sui costi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce criteri tecnici vincolanti per l’attuazione del regime ELTIF, con particolare attenzione alla coerenza tra strategia di investimento di lungo periodo e gestione della liquidità. Disciplina quando i derivati possono essere impiegati solo per copertura, come vanno calibrati rimborsi, periodi di detenzione e strumenti di liquidità, e come deve funzionare l’abbinamento delle richieste di trasferimento. Definisce inoltre criteri per la liquidazione delle attività e standard comuni per l’informativa sui costi, rafforzando la trasparenza verso autorità e investitori.
Norme tecniche di regolamentazione sugli ELTIF in materia di derivati di copertura, rimborso, gestione della liquidità, abbinamento delle richieste di trasferimento, liquidazione delle attività e informativa sui costi.
Ambito di applicazione
Si applica ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) disciplinati dal regolamento (UE) 2015/760 e ai rispettivi gestori, in relazione: all’uso di strumenti finanziari derivati a fini di copertura; alla determinazione del ciclo di vita compatibile con le attività del fondo; alla politica di rimborso e agli strumenti di gestione della liquidità; all’abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni; ai criteri di liquidazione delle attività; all’informativa e al calcolo dei costi dell’ELTIF. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; è testo rilevante ai fini del SEE. Il regolamento integra il regolamento (UE) 2015/760 e si coordina con la direttiva 2011/61/UE, con il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 e con il regolamento delegato (UE) 2018/480, che resta applicabile agli ELTIF autorizzati prima del 10 gennaio 2024 che non scelgano il regime del regolamento (UE) 2023/606.
Regolamento delegato (UE) 2024/2759: norme tecniche per gli ELTIF
Il regolamento integra il quadro del regolamento (UE) 2015/760 sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) con norme tecniche di regolamentazione su profili operativi essenziali: copertura tramite derivati, rimborso durante il ciclo di vita, gestione della liquidità, abbinamento delle richieste di trasferimento, liquidazione delle attività e informativa sui costi. La logica complessiva è assicurare che l’orizzonte di lungo periodo degli ELTIF resti coerente con strumenti di liquidità, trasparenza e tutela degli investitori, in linea anche con la disciplina dei gestori di fondi di investimento alternativi.
Uso dei derivati esclusivamente per copertura
L’articolo 1 chiarisce quando l’uso di strumenti finanziari derivati può considerarsi ammesso solo per coprire i rischi inerenti ad altri investimenti dell’ELTIF. L’utilizzo deve essere economicamente appropriato, coerente con il profilo di rischio del fondo e idoneo a produrre una riduzione verificabile del rischio; inoltre, i sottostanti devono corrispondere alle attività verso cui il fondo è esposto, oppure - se tali derivati non sono disponibili - appartenere alla stessa classe di attività o a una classe economicamente simile. Il gestore deve adottare misure ragionevoli per garantire che la copertura funzioni effettivamente anche in scenari di mercato critici.
Coerenza tra ciclo di vita del fondo e attività sottostanti
L’articolo 2 stabilisce i parametri che il gestore deve considerare nel valutare se il ciclo di vita dell’ELTIF sia compatibile con quello delle singole attività. La valutazione non è meramente formale: deve tener conto del profilo di liquidità delle attività e del portafoglio, della tempistica di acquisizione e liquidazione, dell’obiettivo di investimento, dell’eventuale politica di rimborso, dei fabbisogni di liquidità e delle passività attese, oltre che della disponibilità di valutazioni affidabili e aggiornate. In sostanza, la compatibilità va verificata lungo tutto il ciclo di vita del fondo, non solo al momento dell’autorizzazione.
Periodo minimo di detenzione
L’articolo 3 disciplina la determinazione del periodo minimo di detenzione, che il gestore può fissare in funzione delle caratteristiche dell’ELTIF. I criteri includono natura e strategia di lungo termine del fondo, classe e liquidità delle attività, livello di partecipazione del fondo nella governance delle attività sottostanti, struttura della base investitori, profilo di liquidità, tecniche di valutazione, eventuali operazioni di leverage o finanziamento e l’adeguatezza del periodo rispetto al completamento degli investimenti dei conferimenti di capitale. Su richiesta dell’autorità competente, il gestore deve motivare la durata scelta.
Politica di rimborso e strumenti di gestione della liquidità
Gli articoli 4, 5 e 6 costituiscono il nucleo della disciplina sul rimborso. Se l’ELTIF consente rimborsi durante il ciclo di vita, il gestore deve fornire all’autorità competente, già in fase di autorizzazione, informazioni dettagliate sulla politica di rimborso e sugli strumenti di gestione della liquidità, incluse periodicità, durata, condizioni di attivazione, procedure, soggetti responsabili, misure anti-diluizione, prove di stress di liquidità e metodo di calcolo della percentuale massima di rimborso. Le modifiche a elementi essenziali vanno notificate all’autorità almeno un mese prima, oppure immediatamente se la variazione è imprevedibile; in mancanza di reazione entro 20 giorni la modifica si intende approvata.
La politica di rimborso deve essere coerente con strategia di investimento e profilo di liquidità e deve indicare, tra l’altro, condizioni e limiti dei rimborsi, preavviso, eventuale proroga del preavviso, possibilità di rimborsi in natura, eventuale periodo minimo di detenzione e strumenti di liquidità disponibili. Il regolamento consente al gestore di scegliere, a propria discrezione, strumenti antidiluizione come prelievi antidiluizione, oscillazione dei prezzi e commissioni di rimborso, oppure altri strumenti se più adeguati. La percentuale massima di rimborso di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760 deve essere calibrata considerando numerosi fattori di liquidità, mercato e portafoglio; gli allegati I e II forniscono le griglie operative per la determinazione di tale percentuale in funzione della frequenza dei rimborsi e, alternativamente, del periodo di preavviso o della percentuale minima di attività liquide.
Frequenza dei rimborsi, soglie e ricostituzione della liquidità
L’articolo 5 richiede che il gestore giustifichi all’autorità competente rimborsi con frequenza superiore al trimestre. Se la percentuale di attività liquide scende sotto le soglie previste, il gestore deve adottare entro un tempo adeguato le misure necessarie per ricostituirle, mantenendo la possibilità di rimborso e tutelando gli interessi degli investitori. L’articolo 6 ribadisce che la percentuale di rimborsi consentiti deve essere determinata in coerenza con la politica di rimborso e le procedure di valutazione del fondo.
Abbinamento delle richieste di trasferimento
Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano il meccanismo di abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni tra investitori uscenti e potenziali investitori. La politica di abbinamento deve indicare formato, procedura, tempistica, finestre di abbinamento, date di negoziazione, termini di presentazione, regolamento e pagamento, eventuali garanzie contro arbitraggi e, se previsto, il periodo di preavviso. Se l’ELTIF ammette anche rimborsi durante il ciclo di vita, la politica deve distinguere chiaramente i due meccanismi, soprattutto per frequenza, tempi e prezzo di esecuzione.
Il prezzo di esecuzione può essere determinato sul NAV o con altri metodi, purché il trattamento sia equo per tutti gli investitori. Se il prezzo si basa sul NAV, l’abbinamento deve avvenire nelle date di valutazione; se non si basa sul NAV, fuori da tali date. In caso di squilibrio tra ordini in uscita e ordini in entrata, l’abbinamento avviene su base proporzionale secondo regole che il fondo deve predeterminare. Gli investitori devono inoltre ricevere informazioni chiare sulle date, sui termini, sul prezzo, sulle commissioni e sulla ripartizione proporzionale. Il gestore deve mantenere tali informazioni aggiornate.
Liquidazione delle attività
Gli articoli 10 e 11 riguardano la fase di liquidazione. Il gestore deve valutare, per ciascuna attività, il mercato dei potenziali acquirenti considerando disponibilità di acquirenti, dipendenza da finanziamenti esterni, tempi di reperimento, scadenza dell’attività e rischi legislativi, politici ed economici. La valutazione delle attività da liquidare deve essere avviata prima del termine previsto dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 e conclusa non oltre sei mesi prima di tale termine; può essere riutilizzata una valutazione già effettuata ai sensi della direttiva 2011/61/UE, se recente a sufficienza.
Informativa sui costi
L’articolo 12 introduce definizioni comuni per i costi dell’ELTIF: costi di costituzione, acquisizione delle attività, gestione e performance, distribuzione e altri costi. La norma specifica quali voci vi rientrano, inclusi pagamenti a depositari, custodi, consulenti, prestatori di servizi di valutazione, amministrazione, gestione immobili, prime brokerage, gestione delle garanzie, agenti di prestito titoli, consulenti legali e professionali, oltre a costi di revisione, registrazione e regolamentari. I costi complessivi vanno espressi come rapporto percentuale annuo sul valore patrimoniale netto dell’ELTIF, con due decimali, secondo il metodo "tutte le tasse incluse".
Entrata in vigore e coordinamento con altri atti
L’articolo 13 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Il regolamento si inserisce nel quadro degli ELTIF riformato dal regolamento (UE) 2023/606; per gli ELTIF autorizzati prima del 10 gennaio 2024 che non optino per il nuovo regime, continua ad applicarsi il regolamento delegato (UE) 2018/480.
Disposizioni principali
Uso dei derivati solo a fini di copertura
L’articolo 1 consente l’uso di strumenti finanziari derivati solo se l’impiego è economicamente appropriato a livello di ELTIF, coerente con il profilo di rischio del fondo e volto a una riduzione verificabile dei rischi. I sottostanti devono corrispondere alle attività verso cui l’ELTIF è esposto; in assenza di strumenti adeguati, sono ammessi sottostanti appartenenti alla stessa classe di attività o a una classe economicamente simile. Il gestore deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire l’effettiva riduzione del rischio anche in condizioni di mercato critiche.
Compatibilità tra ciclo di vita del fondo e attività
L’articolo 2 elenca gli elementi che il gestore deve considerare nel valutare la compatibilità tra il ciclo di vita dell’ELTIF e quello delle singole attività: profilo di liquidità delle attività e del portafoglio, tempistica di acquisizione e liquidazione, obiettivo di investimento, eventuale politica di rimborso, fabbisogni di liquidità e passività attese, possibilità di rinnovare o chiudere l’esposizione, affidabilità e aggiornamento delle valutazioni e composizione/gestione del portafoglio per tutta la durata del fondo.
Periodo minimo di detenzione
L’articolo 3 prevede che il gestore, se decide di fissarlo, determini il periodo minimo di detenzione considerando natura e strategia di lungo termine dell’ELTIF, classe e liquidità delle attività, livello di coinvolgimento nella governance delle attività sottostanti, base di investitori, profilo di liquidità, procedure di valutazione, attività di concessione o assunzione di liquidità e altri rischi simili, diversificazione, durata media del ciclo di vita delle attività, ciclo di vita e politica di rimborso, calendario della fase di investimento e coerenza del periodo con il completamento degli investimenti dei conferimenti di capitale. Su richiesta dell’autorità competente, il gestore deve giustificare l’adeguatezza della durata del periodo.
Informazioni iniziali e aggiornate su politica di rimborso e liquidità
L’articolo 4 impone, al momento dell’autorizzazione, la trasmissione all’autorità competente di informazioni minime sulla politica di rimborso e sugli strumenti di gestione della liquidità: periodicità e durata dei rimborsi, strumenti disponibili e condizioni di attivazione, condizioni e procedure per le richieste di rimborso, soggetti responsabili e modalità di documentazione, gestione di attività e passività, misure anti-diluizione, procedure di valutazione, risultati e ipotesi delle prove di stress di liquidità, livelli di liquidità offerti, attuazione degli strumenti, elementi rilevanti ai fini dell’articolo 5, metodo per determinare la percentuale massima e ogni altra informazione richiesta dall’autorità. Le modifiche a determinati elementi devono essere notificate almeno un mese prima, o immediatamente se imprevedibili; in assenza di reazione entro 20 giorni, la modifica si considera approvata.
Requisiti sostanziali della politica di rimborso
L’articolo 5 richiede che la politica di rimborso indichi condizioni, intervallo temporale, frequenza, limitazioni, periodo di preavviso e sua eventuale proroga, procedure e ruoli, facoltà di annullamento delle richieste non soddisfatte, eventuali rimborsi in natura, eventuale periodo minimo di detenzione, strumenti di liquidità, e la percentuale massima di rimborso di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760. La politica deve essere coerente con strategia di investimento e profilo di liquidità; rimborsi più frequenti del trimestre richiedono giustificazione all’autorità competente. Il gestore può usare, a sua discrezione, strumenti antidiluizione quali prelievi antidiluizione, oscillazione dei prezzi e commissioni di rimborso, oppure altri strumenti, motivando se quelli standard non siano adeguati. L’autorità competente può esentare gli ELTIF commercializzabili solo a investitori professionali da alcune informazioni aggiuntive.
Calcolo della percentuale massima di rimborso
L’articolo 6 stabilisce i criteri per determinare la percentuale di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2015/760, considerando profilo di liquidità, attività e passività, disallineamenti, afflussi e deflussi, ciclo di vita delle attività e del fondo, stabilità della strategia, frequenza dei rimborsi, rischi di diluizione, strumenti di liquidità disponibili, risultati finanziari, scenari di mercato, affidabilità delle valutazioni e altri elementi pertinenti. La percentuale deve essere coerente con la politica di rimborso, le procedure di valutazione e l’articolo 5, paragrafo 6.
Abbinamento delle richieste di trasferimento
L’articolo 7 disciplina la politica di abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni tra investitori in uscita e potenziali investitori: formato, procedura, tempistica, frequenza e durata della finestra di abbinamento, date di negoziazione, termini di presentazione, regolamento e pagamento, garanzie contro arbitraggi informativi e, se previsto, periodo di preavviso. Se l’ELTIF ammette anche rimborsi durante il ciclo di vita, la politica deve distinguere chiaramente rimborsi e abbinamento, specificando frequenza, periodi, prezzo di esecuzione e preavviso. Le regole devono essere solide e mirare a prevenire e gestire conflitti di interesse.
Prezzo di esecuzione, ripartizione proporzionale e commissioni nei trasferimenti
L’articolo 8 consente di determinare il prezzo di esecuzione in base al valore patrimoniale netto o ad altri metodi, purché gli investitori siano trattati equamente. Se il prezzo si basa sul NAV, l’abbinamento deve avvenire in corrispondenza delle date di valutazione; se non si basa sul NAV, deve avvenire al di fuori di tali date. Devono essere stabilite le norme su eventuali commissioni di uscita o acquisto. In caso di disallineamento tra ordini in uscita e potenziali acquisti, la ripartizione proporzionale deve essere regolata dalla politica, compresa la gestione di ordini eccedenti e dei riporti.
Informazioni agli investitori sul meccanismo di abbinamento
L’articolo 9 impone agli ELTIF di comunicare agli investitori, in relazione all’abbinamento delle richieste di trasferimento, le date di negoziazione, i termini di presentazione degli ordini, la frequenza dell’abbinamento, i criteri di formazione del prezzo se diverso dal NAV, eventuali commissioni, l’eventuale preavviso, le modalità di informazione ai nuovi investitori e agli investitori in uscita, nonché le regole di ripartizione proporzionale. Se sono previsti anche rimborsi, occorre distinguere chiaramente i due meccanismi. Le informazioni devono essere mantenute aggiornate.
Criteri per la valutazione del mercato dei potenziali acquirenti
L’articolo 10 richiede, per ogni attività in portafoglio, una valutazione del mercato dei potenziali acquirenti che consideri: presenza di acquirenti, dipendenza da finanziamenti esterni, tempi probabili per reperire acquirenti, profilo di scadenza dell’attività, rischi di cambiamenti legislativi o politici e impatto delle condizioni economiche generali sul mercato rilevante durante la liquidazione.
Valutazione delle attività da liquidare
L’articolo 11 stabilisce che la valutazione delle attività da liquidare deve essere avviata prima del termine di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/760 e conclusa non oltre sei mesi prima di tale termine. Può essere utilizzata la valutazione eseguita ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2011/61/UE, se conclusa entro lo stesso limite temporale.
Definizione e classificazione dei costi e coefficiente dei costi complessivi
L’articolo 12 definisce le categorie di costi di costituzione, acquisizione di attività, gestione e performance, distribuzione e altri costi, indicando quali voci vi rientrano e precisando che i costi sono espressi in percentuale del NAV su base annua. Il coefficiente dei costi complessivi è il rapporto tra costi totali e NAV annuo, espresso con due decimali, basato sui calcoli più recenti, aggiornato annualmente e calcolato secondo il metodo "tutte le tasse incluse".
Entrata in vigore e coordinamento con altri regimi
L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Il considerando finale precisa che gli ELTIF autorizzati prima del 10 gennaio 2024 che non scelgano di applicare il regolamento (UE) 2023/606 restano soggetti al regolamento delegato (UE) 2018/480.
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