Regolamento (UE) 2024/1975
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato tecnico della disciplina UE sull’equipaggiamento marittimo, allineando i requisiti armonizzati dell’Unione alle più recenti modifiche degli strumenti IMO, SOLAS, MARPOL e delle norme tecniche EN/IEC/ETSI/ISO richiamate. Introduce nuove voci, aggiorna numerose norme di prova e disciplina periodi transitori per la commercializzazione e l’installazione di apparecchiature già conformi a regole nazionali precedenti. Abroga inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 e rinvia alla direttiva 2014/90/UE per il quadro di certificazione e valutazione della conformità.
Aggiornamento dei requisiti tecnici, delle norme di prova e delle procedure di certificazione per l’equipaggiamento marittimo ai fini dell’omologazione e dell’immissione sul mercato nell’UE, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667.
Ambito di applicazione
Si applica all’equipaggiamento marittimo disciplinato dalla direttiva 2014/90/UE, cioè ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento che devono rispettare requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prova desunti dagli strumenti internazionali richiamati. Riguarda in particolare apparecchiature per mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento prescritto dalla COLREG 72 e alcune ulteriori apparecchiature di sicurezza e di bordo. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e contiene esclusioni/trasferimenti per talune voci dell’allegato (voci soppresse, lasciate vuote o trasferite in altre voci), oltre a regole transitorie per l’ultima immissione sul mercato e l’ultima installazione a bordo di prodotti conformi a requisiti nazionali precedenti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975 sulla certificazione dell’equipaggiamento marittimo
Il regolamento aggiorna l’elenco armonizzato dei requisiti tecnici applicabili all’equipaggiamento marittimo ai sensi della direttiva 2014/90/UE, recependo le più recenti modifiche degli strumenti internazionali IMO e delle norme tecniche europee e internazionali. L’intervento ha finalità di allineamento tecnico e di armonizzazione del mercato, per consentire una certificazione uniforme nell’Unione e una transizione ordinata per l’industria.
Quadro normativo e finalità
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE. Nei considerando si evidenzia che i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prova derivano dagli strumenti internazionali richiamati dalla direttiva; che occorre aggiornare l’elenco alla luce delle modifiche intervenute; che il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 va abrogato; e che è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire all’industria di adeguarsi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’equipaggiamento marittimo incluso nell’allegato, destinato a essere omologato e immesso sul mercato nell’Unione o installato a bordo di navi UE. L’allegato copre apparecchiature per:
- mezzi di salvataggio;
- prevenzione dell’inquinamento marino;
- protezione antincendio;
- navigazione;
- radiocomunicazioni;
- equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72;
- altre apparecchiature di sicurezza e taluni equipaggiamenti del capitolo II-1 SOLAS.
Sono previste anche voci soppresse, voci lasciate deliberatamente vuote e voci trasferite ad altre sezioni dell’allegato. Per varie categorie, il regolamento distingue inoltre tra equipaggiamento nuovo e ricambi per impianti esistenti, consentendo in alcuni casi la continuazione dell’applicazione delle norme vigenti al momento dell’installazione a bordo.
Struttura dell’allegato e logica di aggiornamento
L’allegato è strutturato per voci numerate e per sezioni tematiche. Per ciascun prodotto indica:
- le regole SOLAS, MARPOL o COLREG applicabili;
- le risoluzioni e circolari IMO pertinenti;
- le norme EN, IEC, ISO o ETSI da utilizzare per l’omologazione;
- i moduli di valutazione della conformità;
- la data di prima immissione sul mercato e, quando prevista, la data limite per l’ultima installazione a bordo.
In molti casi l’allegato contiene più righe per la stessa voce: la riga più recente sostituisce la precedente e incorpora norme aggiornate, ad esempio nuove edizioni di ISO, EN o IEC, oppure nuove risoluzioni IMO. Il testo precisa anche che, quando una riga indica due serie di norme alternative separate da "oppure", è sufficiente rispettarne una sola.
Mezzi di salvataggio
La sezione più ampia riguarda i mezzi di salvataggio. Tra i principali prodotti disciplinati figurano salvagenti anulari, luci di localizzazione, segnali fumogeni, giubbotti di salvataggio, tute per immersione e antiesposizione, dispositivi di protezione termica, razzi a paracadute, boette fumogene, dispositivi lanciasagole, zattere di salvataggio gonfiabili/rigide/autoraddrizzanti/reversibili, dispositivi di libero galleggiamento, imbarcazioni di salvataggio e soccorso, verricelli e dispositivi di ammaino, meccanismi di sgancio, sistemi marittimi di evacuazione, mezzi di soccorso, scale per discesa, materiali catarifrangenti, riflettori radar, motori di propulsione per imbarcazioni di salvataggio/soccorso, proiettori, zattere aperte reversibili, cavi di sicurezza per respiratori e altri componenti collegati.
Per varie voci sono indicate date di aggiornamento differenziate, con introduzione di nuovi standard, come ISO 15372:2000 + A1:2021, ISO 15736:2006, ISO 5489:2008, ISO 23269-1 e 2, ISO 8729-1:2010, o nuove circolari IMO. Il regolamento disciplina anche requisiti particolari, come la massa minima di alcuni salvagenti anulari quando destinati al sistema di sgancio rapido, o l’obbligo di utilizzare un cavo di sicurezza resistente al fuoco con specifici respiratori.
Prevenzione dell’inquinamento marino
La sezione ambientale aggiorna i requisiti per apparecchiature di filtraggio dell’effluente olio/acqua, rilevatori di interfaccia, misuratori del tenore di olio, sistemi di monitoraggio degli scarichi di oli minerali delle petroliere, sistemi di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo e analizzatori di NOx, nonché sistemi di depurazione dei gas di scarico. Sono inoltre presenti voci per apparecchiature legate alla limitazione delle emissioni di SOx e per sistemi di depurazione/abbattimento associati alle regole MARPOL.
Il regolamento aggiorna le norme di prova e le risoluzioni MEPC applicabili, introducendo per alcune voci nuove edizioni delle norme o nuove risoluzioni, ad esempio per gli inceneritori di bordo e i sistemi di depurazione dei gas di scarico.
Protezione antincendio
La sezione antincendio riguarda un insieme molto articolato di prodotti: sottofondi di rivestimento del ponte, estintori portatili e carrellati, indumenti protettivi dei vigili del fuoco, stivali, guanti, caschi, autorespiratori, sistemi sprinkler, componenti di spray e ugelli, porte e serrande tagliafuoco, finestre e portellini tagliafuoco, materiali non combustibili, materiali e rivestimenti a limitata propagazione di fiamma, tubazioni antincendio, impianti di rilevazione e segnalazione d’incendio, impianti a gas inerte, schiuma ad alta/media espansione, impianti a polvere chimica secca, sistemi di illuminazione d’emergenza per l’evacuazione, EEBD, monitor acqua mobili, sistemi guida di evacuazione, impianti schiumogeni per elicotteri e altri sistemi equivalenti.
Molte voci sono aggiornate con nuove edizioni di EN/IEC/ISO, oppure con nuove circolari IMO. In diversi casi il regolamento introduce specifiche di impiego o chiarimenti tecnici, come l’obbligo di rilasciare il certificato solo per determinati livelli di protezione, l’esclusione di alcune prove EMC, o l’indicazione che taluni prodotti di ricambio possono continuare a essere regolati dalle norme vigenti al momento della loro installazione a bordo.
Apparecchiature di navigazione
La parte relativa alla navigazione comprende bussole magnetiche e giroscopiche, ecometri, indicatori di velocità/distanza, dispositivi di orientamento, GNSS (GPS, GLONASS, DGPS, DGLONASS, Galileo, Beidou e SBAS), radar e relativi sottosistemi, ARPA/ATA/EPA, VDR e S-VDR, ECDIS con backup/RCDS, BNWAS, impianto di ricezione sonora, sistema di navigazione integrato, riflettori radar, sistemi di controllo della rotta, equipaggiamenti per unità veloci, scala per pilota e altri strumenti di bordo.
Il regolamento crea una voce unificata per le apparecchiature GNSS, includendo esplicitamente anche Beidou (BDS) e, con il regolamento 2024/1975, la nuova sottovoce SBAS. In parallelo, aggiorna le norme applicabili a ecometri, bussole, VDR, ECDIS, sistemi radar e di navigazione integrata, con rinvii a nuove edizioni EN/IEC e a nuove risoluzioni IMO. È anche chiarito che il sistema RCDS e il backup ECDIS sono rilevanti solo se tali funzionalità sono presenti nel sistema certificato.
Radiocomunicazioni e GMDSS
La sezione radiocomunicazioni disciplina una gamma ampia di apparecchiature GMDSS: impianti VHF DSC, ricevitori di vigilanza DSC VHF, ricevitori NAVTEX, ricevitore EGC, impianti HF per MSI, trasmettitori EPIRB 406 MHz, impianti MF/HF DSC/NBDP/radiotelefonia, ricevitori a scansione MF/HF, radiotelefoni portatili e fissi per imbarcazioni di salvataggio, radiotelefoni da vigile del fuoco, sistemi integrati di comunicazione (ICS), stazioni nave-terra Inmarsat/Iridium/FBB, e relative varianti o nuove sottovoci.
Sono frequenti note transitorie: in particolare, per alcune voci si precisa che, in mancanza di norme di prova correlate, alcune risoluzioni IMO più recenti non sono ancora inserite nel sistema di certificazione e che, in base alla circolare MSC.1 1676, vecchie risoluzioni possono continuare ad applicarsi ai fini della certificazione fino al 1º gennaio 2028. Il regolamento recepisce inoltre l’aggiornamento di specifiche ETSI e ITU-R, nonché di standard IEC per le funzioni GMDSS e le interfacce di sistema.
Equipaggiamento COLREG 72 e altre attrezzature
Per la COLREG 72, il regolamento disciplina le luci di navigazione e i dispositivi di segnalazione sonora. In tale ambito definisce anche le prove e le condizioni di omologazione, richiamando la convenzione COLREG e le pertinenti risoluzioni IMO.
Tra le altre apparecchiature di sicurezza figurano dispositivi di movimentazione, sistemi di avviamento a bassa temperatura per gruppi elettrogeni e dispositivi per la rilevazione dei livelli idrometrici. Queste voci riflettono la volontà di coprire anche equipaggiamenti non strettamente classificabili nei blocchi principali ma essenziali per la sicurezza della nave.
Rapporti con altre fonti e criteri interpretativi
L’allegato chiarisce che i riferimenti alle regole SOLAS richiamano la convenzione come modificata. È inoltre previsto che l’esame del tipo richieda la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni/circolari IMO pertinenti anche quando le norme di prova specifiche sono elencate in modo puntuale. Le regole di lettura della tabella sono importanti per gli operatori: quando vi sono due serie di norme separate da "oppure", la conformità a una sola serie è sufficiente; quando vi sono separatori diversi, tutti i riferimenti si applicano cumulativamente.
Effetti pratici per gli operatori
Per fabbricanti, importatori, organismi notificati e armatori, il regolamento comporta:
- la necessità di verificare se il prodotto ricade in una voce nuova o aggiornata dell’allegato;
- l’adeguamento delle procedure di test e certificazione alle nuove norme EN/IEC/ISO/ETSI o alle nuove risoluzioni IMO;
- la verifica delle date limite di prima immissione sul mercato e ultima installazione a bordo per beneficiare dei regimi transitori;
- la corretta gestione delle voci trasferite, soppresse o lasciate vuote, per evitare applicazioni improprie del regime di certificazione.
Nel complesso, il regolamento rafforza l’armonizzazione tecnica del mercato dell’equipaggiamento marittimo nell’UE, mantenendo il sistema strettamente ancorato agli standard internazionali dell’IMO e alle normative tecniche di settore aggiornate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti tecnici dell’equipaggiamento marittimo
L’articolo 1 stabilisce che i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e le norme di prova previsti negli strumenti internazionali definiti dall’articolo 2, punto 5, della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo elencato nell’allegato del regolamento.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione.
Regime transitorio per la commercializzazione e l’installazione
L’articolo 3 consente, per alcune voci nuove inserite in precedenti regolamenti di esecuzione e per le nuove voci inserite dal regolamento (UE) 2024/1975, la continuazione dell’immissione sul mercato e dell’installazione a bordo di navi UE fino a date predeterminate, a condizione che l’equipaggiamento rispetti i requisiti nazionali di omologazione in vigore nello Stato membro prima delle rispettive date di riferimento. Le scadenze espressamente previste sono: 25 agosto 2024 per le voci inserite dal regolamento (UE) 2021/1158; 15 agosto 2025 per le voci inserite dal regolamento (UE) 2022/1157; 4 settembre 2027 per le nuove voci inserite dal regolamento (UE) 2024/1975.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico: struttura e aggiornamenti
L’allegato contiene una tabella dettagliata di equipaggiamenti suddivisi per sezioni tematiche (mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento COLREG, altre apparecchiature di sicurezza, equipaggiamento SOLAS capitolo II-1). Per ciascuna voce indica regole SOLAS/MARPOL/COLREG, risoluzioni e circolari IMO pertinenti, norme di prova applicabili, moduli di valutazione della conformità e date di prima immissione sul mercato/ultima installazione a bordo, con molte voci aggiornate o sostituite da versioni più recenti delle norme EN/IEC/ISO/ETSI.
Regole applicative dell’allegato
Le note generali chiariscono che le regole SOLAS richiamate si riferiscono alla convenzione SOLAS come modificata; che l’esame di tipo richiede la conformità anche ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni/circolari IMO pertinenti; che quando due serie di norme sono alternative separate da "oppure", una sola serie basta; e che, in caso di più righe per una stessa voce, la riga più in basso contiene i requisiti aggiornati. Sono inoltre precisati i significati di alcune espressioni come "installazione a bordo" e il coordinamento tra prove e requisiti per componenti o sistemi.
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