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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1976

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976 della Commissione, del 19 luglio 2024, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia, e dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32024R1976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare una possibile elusione delle misure antidumping sul glutammato monosodico originario della RPC tramite spedizioni dalla Malaysia. Contestualmente dispone la registrazione delle relative importazioni nell’Unione, così da consentire l’eventuale riscossione di dazi retroattivi entro i limiti consentiti. Il provvedimento disciplina inoltre termini procedurali, modalità di collaborazione, richieste di esenzione e tutela della riservatezza nel corso dell’inchiesta.

Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure sul glutammato monosodico cinese mediante importazioni spedite dalla Malaysia e registrazione di tali importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di glutammato monosodico attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 e al codice TARIC 2922420015, quando è spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia o no dichiarato originario della Malaysia. L’inchiesta mira a verificare se tali importazioni eludano le misure antidumping in vigore istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri; la registrazione delle importazioni scade dopo nove mesi dall’entrata in vigore. Sono previste possibili esenzioni per produttori malesi che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche elusive.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1976: inchiesta per possibile elusione delle misure antidumping sul glutammato monosodico

Il regolamento apre un’inchiesta di difesa commerciale per verificare se le importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia costituiscano elusione delle misure antidumping già in vigore sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 13, paragrafo 3, e sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo sussistenti elementi di prova sufficienti su mutamento dei flussi commerciali, possibile trasbordo e prezzi pregiudizievoli.

Contesto e motivazione dell’inchiesta

La domanda di apertura è stata presentata da Ajinomoto Foods Europe il 7 giugno 2024. Secondo la Commissione, gli elementi allegati mostrano una modificazione della configurazione degli scambi tra RPC, Malaysia e Unione successiva all’adozione delle misure antidumping sul prodotto originario della RPC. Tale modificazione appare collegata a pratiche prive di adeguata giustificazione economica diversa dall’estensione del dazio, con riferimento al trasbordo attraverso la Malaysia; ove vi sia una trasformazione di fattori produttivi in Malaysia, la domanda la qualifica come mera operazione di assemblaggio/completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

Prodotto interessato e misure in vigore

Il prodotto in esame è il glutammato monosodico, classificato al codice NC ex 2922 42 00, originario della RPC, oggetto delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso bene, sempre classificato al codice NC ex 2922 42 00, ma spedito dalla Malaysia, a prescindere dalla sua dichiarazione di origine. Il regolamento chiarisce che l’inchiesta non riguarda un nuovo prodotto, bensì una possibile triangolazione/elusione del regime antidumping esistente.

Apertura dell’inchiesta e registrazione delle importazioni

Con l’articolo 1 la Commissione apre formalmente l’inchiesta sull’eventuale elusione. Con l’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta, così da consentire, in caso di conferma dell’elusione, la successiva riscossione di dazi antidumping sugli importi registrati. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Partecipazione delle parti interessate, termini e audizioni

Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, i questionari compilati, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere trasmessi entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro lo stesso termine è possibile chiedere di essere sentiti; per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve però essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Richieste di esenzione per i produttori della Malaysia

L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 consente esenzioni per i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione. Poiché la possibile elusione si colloca al di fuori dell’Unione, i produttori malesi possono chiedere l’esenzione se provano la loro estraneità alle condotte elusive di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2. I relativi questionari sono resi disponibili nel fascicolo e sul sito della DG Commercio.

Riservatezza, trasmissione elettronica e trattamento delle informazioni

Le informazioni trasmesse alla Commissione devono essere esenti da diritti d’autore oppure accompagnate da specifica autorizzazione del titolare per il loro uso e divulgazione nel procedimento. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. La Commissione invita a usare la piattaforma TRON.tdi per tutte le comunicazioni, con account EU Login, e segnala che le comunicazioni avverranno in linea di massima via e-mail. I dati personali raccolti saranno trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.

Omessa collaborazione e conclusioni sui dati disponibili

Se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni, non le trasmette tempestivamente o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Le informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate. La mancata collaborazione può portare a risultati meno favorevoli per la parte interessata rispetto a quelli che sarebbero stati raggiunti in caso di piena cooperazione.

Consigliere-auditore e diritti di difesa

Il regolamento richiama la possibilità per le parti interessate di rivolgersi al consigliere-auditore nei procedimenti commerciali. Tale figura esamina richieste di accesso al fascicolo, controversie sulla riservatezza, proroghe dei termini e altre questioni inerenti ai diritti di difesa, potendo organizzare audizioni e mediare con i servizi della Commissione. Le domande devono essere motivate, presentate per iscritto e tempestivamente.

Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta per elusione

L’articolo 1 apre un’inchiesta per stabilire se le importazioni di glutammato monosodico, classificato al codice NC ex 2922 42 00 e spedito dalla Malaysia (codice TARIC 2922420015), eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 sul prodotto originario della Repubblica popolare cinese. La base giuridica è l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.

Registrazione delle importazioni

L’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni oggetto dell’inchiesta, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Termini per la partecipazione delle parti interessate

L’articolo 3 stabilisce che le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte ai questionari, le richieste di esenzione e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le richieste di audizione devono essere presentate entro tale termine di 37 giorni; per le audizioni nella fase di apertura dell’inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.

Possibili esenzioni per i produttori malesi

Nel corso dell’inchiesta possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, ai produttori della Malaysia che dimostrino di non essere coinvolti nelle pratiche di elusione. I produttori interessati devono manifestarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore e presentare il questionario entro 37 giorni dalla pubblicazione.

Conseguenze dell’omessa collaborazione

Se una parte interessata non coopera, rifiuta l’accesso alle informazioni, non le comunica nei termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Le informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate e l’esito per la parte inadempiente può risultare meno favorevole.

Durata dell’inchiesta e possibile riscossione retroattiva

L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. Se l’elusione sarà confermata, i dazi antidumping potranno essere riscossi sulle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, entro il limite del dazio residuo istituito dal regolamento (UE) 2021/633.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganecommercio internazionale

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