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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1999

Regolamento (UE) 2024/1999 della Commissione, del 19 luglio 2024, relativo all'introduzione e alla gestione di contingenti tariffari per le semole a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina

Normativa europea32024R1999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione interviene in attuazione del regolamento (UE) 2024/1392 sulla liberalizzazione temporanea degli scambi con l'Ucraina. A seguito del superamento della soglia prevista per le semole, reintroduce fino al 31 dicembre 2024 il contingente tariffario sospeso n. 09.6707 e istituisce, dal 1° gennaio 2025, un nuovo contingente quantitativo per il periodo residuo di validità del regime. La gestione avviene secondo l'ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali, nel rispetto delle norme di origine preferenziale UE-Ucraina.

Reintroduzione e nuova introduzione di un contingente tariffario per le semole originarie dell’Ucraina, con gestione doganale preferenziale e applicazione fino al 5 giugno 2025.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di semole e prodotti analoghi classificati nei codici NC indicati nell'allegato, originari dell'Ucraina e immessi in libera pratica. Riguarda gli operatori che presentano dichiarazioni doganali per beneficiare del contingente tariffario a dazio zero. Restano fermi i requisiti di origine preferenziale previsti dal protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Il testo si applica dal giorno della pubblicazione in GUUE e fino al 5 giugno 2025.

Contingenti tariffari per le semole originarie dell'Ucraina

Il regolamento attua la clausola di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392 per i prodotti ucraini, in particolare per le semole. Poiché i volumi cumulativi di importazione dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la media aritmetica di riferimento, la Commissione reintroduce il contingente sospeso e ne istituisce uno nuovo per il periodo successivo, in un quadro di gestione doganale preferenziale a dazio zero.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2024/1392 aveva sospeso i contingenti tariffari previsti dall'allegato I-A dell'accordo di associazione UE-Ucraina, consentendo l'importazione in Unione senza dazi doganali dei prodotti interessati. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento prevede un meccanismo di salvaguardia automatica per alcuni prodotti, tra cui semole, da attivare quando le importazioni cumulative raggiungono la media aritmetica dei volumi registrati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023. Il presente regolamento dà attuazione a tale meccanismo per le semole.

Reintroduzione del contingente sospeso fino al 31 dicembre 2024

L'articolo 1 dispone la reintroduzione del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6707, sospeso in forza dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392. La reintroduzione opera fino al 31 dicembre 2024 e serve a ripristinare temporaneamente il contingente nell'anno in corso, in coerenza con il livello di importazioni già realizzato.

Nuovo contingente dal 1° gennaio 2025

L'articolo 2 introduce, dal 1° gennaio 2025, il contingente tariffario stabilito nell'allegato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392. Il considerando rileva che il quantitativo dovrebbe corrispondere a cinque dodicesimi della media aritmetica di riferimento, per coprire il periodo residuo di applicazione del regime temporaneo.

Gestione del contingente e modalità doganali

L'articolo 3 prevede che il contingente sia gestito dall'Unione secondo il criterio cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. La disciplina rinvia agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che regolano in generale la gestione dei contingenti tariffari nell'Unione. Il considerando specifica inoltre che il quantitativo importato nell'anno civile 2024 deve essere preso in considerazione nella gestione del contingente n. 09.6707 fino al 31 dicembre 2024, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/1392.

Requisiti di origine e prova preferenziale

L'articolo 4 subordina il beneficio del contingente alla conformità con le norme di origine del protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina. L'allegato precisa che è richiesta una prova di origine ai fini del trattamento preferenziale, condizione essenziale per ottenere il dazio doganale pari a 0 EUR nel limite quantitativo assegnato.

Contenuto del contingente nell'allegato

L'allegato identifica il nuovo contingente con numero d'ordine 09.6729, relativo a semole, agglomerati in forma di pellets e cereali analoghi classificati nei codici NC elencati. L'origine è l'Ucraina, il quantitativo è pari a 8 603 430 kg, il periodo contingentale va dal 1° gennaio 2025 al 5 giugno 2025 e non sono previsti sottoperiodi contingentali. Il dazio applicabile entro il contingente è fissato a 0 EUR.

Entrata in vigore e durata

L'articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per consentire l'applicazione tempestiva della misura di salvaguardia. La sua validità è allineata a quella del regolamento (UE) 2024/1392 e si estende fino al 5 giugno 2025.

Disposizioni principali

Reintroduzione del contingente sospeso

L'articolo 1 reintroduce fino al 31 dicembre 2024 il contingente tariffario n. 09.6707, precedentemente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392.

Introduzione del nuovo contingente dal 1° gennaio 2025

L'articolo 2 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2025, il contingente tariffario indicato nell'allegato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392. Il contingente si applica entro il quantitativo fissato nell'allegato per i prodotti elencati.

Gestione doganale del contingente

L'articolo 3 prevede che il contingente sia gestito dall'Unione secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, in base agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Origine preferenziale delle merci

L'articolo 4 subordina il beneficio del contingente alla conformità delle merci alle norme di origine del protocollo I dell'accordo di associazione tra UE, Stati membri e Ucraina.

Vigenza e applicazione temporale

L'articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 5 giugno 2025.

Dati del contingente nell'allegato

L'allegato fissa per il contingente n. 09.6729 una quantità di 8 603 430 kg, per il periodo 1° gennaio 2025 - 5 giugno 2025, con dazio doganale pari a 0 EUR. I codici NC elencati comprendono diverse voci di semole, agglomerati in forma di pellets e cereali analoghi di origine Ucraina; è richiesta prova di origine per il trattamento preferenziale.

Come è indicizzato

Materiedoganepolitica commercialescambi internazionaliregimi tariffari preferenziali

Testo integrale

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