Regolamento (UE) 2024/2029
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2029 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hjälmargö (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione alla registrazione del nome "Hjälmargö" come DOP, a seguito della domanda presentata dalla Svezia e pubblicata senza che siano state notificate opposizioni. La Commissione fonda la decisione sul regime transitorio che consente di applicare ancora il regolamento (UE) n. 1151/2012 alle domande pubblicate prima del 13 maggio 2024. L’atto ha natura meramente registrativa e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro UE della denominazione "Hjälmargö" come denominazione di origine protetta (DOP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Hjälmargö" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Rileva per gli operatori e le autorità competenti negli Stati membri, con effetto diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri. Si colloca nel quadro transitorio del regolamento (UE) 2024/1143: continua ad applicarsi il regolamento (UE) n. 1151/2012 alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale prima del 13 maggio 2024 per fini di opposizione.
Hjälmargö (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2029 della Commissione registra il nome "Hjälmargö" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si colloca nel periodo transitorio successivo all’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, ma ha lasciato operante quest’ultimo per le domande di registrazione già pubblicate prima del 13 maggio 2024 ai fini dell’opposizione.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione fonda la registrazione sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, regime allora applicabile alla domanda in questione. Nei considerando si richiama espressamente l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, per chiarire che, nonostante l’abrogazione del vecchio regime, le domande già ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024 continuano a essere trattate secondo il regolamento n. 1151/2012.
Domanda presentata dalla Svezia e pubblicazione per opposizione
La domanda di registrazione del nome "Hjälmargös" come indicazione geografica protetta è stata presentata dalla Svezia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La pubblicazione aveva la funzione di aprire la fase di opposizione prevista dal sistema delle IG e delle DOP.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che, entro il termine previsto, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di contestazioni, la registrazione del nome diventa possibile senza ulteriori passaggi procedurali sostanziali.
Effetti della registrazione
Con l’articolo 1, il nome "Hjälmargö" è iscritto come DOP nel registro europeo. L’atto ha effetto vincolante in tutti gli Stati membri e produce applicazione diretta, assicurando la tutela del nome registrato nell’intero mercato interno secondo il sistema delle indicazioni geografiche di qualità.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori norme transitorie, deroghe o sanzioni nel testo qui fornito.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Considerando il regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, viene precisato che quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024 ai fini dell’opposizione.
Domanda di registrazione e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione del nome "Hjälmargös" come indicazione geografica protetta, presentata dalla Svezia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione viene disposta.
Registrazione del nome
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Hjälmargö" è registrato come DOP.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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